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Circolare

Circolare numero 176 del 09-09-2016

Sommario: con la presente circolare s’illustra la disciplina del Fondo di integrazione salariale di cui al D.I. n 94343/2016 di adeguamento del Fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del D.lgs n. 148/2015. Il Fondo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali a norma dell’art. 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi a norma dell’art. 27 del citato D.lgs n. 148/2015. 1. Quadro normativo 2. Ambito di applicazione 2.1 Datori di lavoro destinatari 2.2 Requisito dimensionale del datore di lavoro 3 Destinatari del Fondo di integrazione salariale 4 Nozione di unità produttiva 5 Prestazioni 5.1 Assegno di solidarietà 5.2 Assegno ordinario 5.3 Misura delle prestazioni 5.4 Durata massima complessiva della prestazione 5.5 Autorizzazioni, pagamenti e rimborsi delle prestazioni 5.6 Contribuzione correlata 6 Finanziamento delle prestazioni 7 Adempimenti procedurali 7.1 Codifica Aziende 7.2 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens 8 Amministrazione del Fondo integrazione salariale 9 Equilibrio finanziario dei fondi 10 Monitoraggio della spesa 11 Ricorsi amministrativi 12 Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il riordino del Fondo residuale nel Fondo di integrazione salariale, alla luce del D.lgs. 148/2015 e del D.I. n. 94343/2016. Vengono definiti ambito di applicazione, soggetti destinatari, requisiti dimensionali e contributivi, prestazioni erogabili (assegno di solidarietà e assegno ordinario), modalità di domanda, durata, importi, finanziamento, gestione amministrativa, ricorsi e istruzioni contabili. Sono inoltre indicati i regimi transitori e le decorrenze differenziate per l’accesso alle prestazioni e per gli obblighi contributivi.

Disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS)

Fondo di integrazione salariale: riordino, ambito di applicazione e prestazioni

La circolare ricostruisce l’evoluzione normativa del Fondo di solidarietà residuale, istituito nel 2014, che dal 1° gennaio 2016 confluisce nel Fondo di integrazione salariale (FIS) in attuazione del D.lgs. 148/2015 e del D.I. n. 94343/2016. L’obiettivo è fornire una disciplina organica del Fondo, con indicazioni su platea dei destinatari, requisiti dimensionali, prestazioni, finanziamento, procedura amministrativa e istruzioni contabili.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 3, comma 19, della legge n. 92/2012 aveva previsto un Fondo di solidarietà residuale per i lavoratori dipendenti di imprese con più di quindici dipendenti non coperte da integrazioni salariali e prive di fondi bilaterali. Il Fondo è stato istituito presso l’INPS con D.I. n. 79141 del 7 febbraio 2014. Successivamente, il D.lgs. n. 148/2015 ha previsto l’adeguamento della disciplina del Fondo residuale e, dal 1° gennaio 2016, la sua trasformazione nel Fondo di integrazione salariale, con abrogazione dei commi 20, 20-bis e 21 dell’art. 3 della legge n. 92/2012 e del decreto istitutivo del 2014.

Ambito di applicazione

Il FIS si applica ai datori di lavoro che:

  • non rientrano nel campo della CIGO o della CIGS;
  • occupano mediamente più di cinque dipendenti;
  • appartengono a settori nei quali non sia stato costituito un fondo di solidarietà bilaterale o alternativo.

Il requisito dimensionale è innovato rispetto alla previgente disciplina, che faceva riferimento a imprese con più di quindici dipendenti. La circolare precisa che, ai fini del computo, si considerano anche gli apprendisti. Sono quindi inclusi anche i datori di lavoro non organizzati in forma d’impresa, purché superino la soglia media di cinque dipendenti.

Restano fuori dal Fondo:

  • i settori già coperti da fondi di solidarietà di cui all’art. 26 del D.lgs. 148/2015, tra cui assicurazioni, Poste Italiane, Gruppo FS, credito cooperativo, credito, riscossione tributi erariali, settore marittimo SOLIMARE, trasporto pubblico e gruppi ormeggiatori/barcaioli;
  • i settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro, già coperti da fondi bilaterali alternativi ex art. 27;
  • le imprese soggette a CIGO o CIGS;
  • gli operai e impiegati dipendenti da titolari iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti.

La circolare sottolinea inoltre che la tabella allegata ha valore indicativo e non esaustivo.

Regime intertemporale e decorrenze di accesso

In base ai chiarimenti ministeriali richiamati, l’accesso al FIS decorre:

  • dal 1° gennaio 2016 per le imprese già iscritte al Fondo residuale, per eventi di sospensione o riduzione intervenuti da tale data;
  • dal 14 aprile 2016 per i datori di lavoro con più di quindici dipendenti non iscritti al vecchio Fondo residuale perché non organizzati in forma d’impresa, per eventi dal 30 marzo 2016;
  • dal 1° luglio 2016 per i datori di lavoro con media occupazionale superiore a cinque e fino a quindici dipendenti, per eventi da quella data.

La circolare ricorda anche che i fondi bilaterali già esistenti dovevano adeguarsi al nuovo art. 26, comma 7, entro il 31 dicembre 2015. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro del settore sarebbero confluiti nel FIS dal 1° gennaio 2016. Viene però precisato che tutti i fondi bilaterali già costituiti si sono adeguati. Per i fondi costituiti in settori già coperti dal FIS, gli accordi successivi determinano l’uscita dal Fondo, mentre le risorse versate restano acquisite al FIS, salve le gestioni a stralcio delle prestazioni già deliberate.

Requisito dimensionale del datore di lavoro

Il Fondo è alimentato dai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, con verifica mensile della media occupazionale nel semestre precedente. Nel calcolo si includono:

  • lavoratori di qualunque qualifica, compresi dirigenti e lavoranti a domicilio, nonché gli apprendisti;
  • lavoratori part-time, in proporzione all’orario svolto;
  • lavoratori intermittenti, in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre;
  • lavoratori ripartiti, come unità lavorative frazionate secondo le regole del job sharing.

Non si computano i lavoratori con contratto di inserimento e reinserimento lavorativo. Il lavoratore assente non retribuito è escluso solo se sostituito da altro lavoratore, che sarà invece conteggiato. Per le nuove imprese il requisito si valuta sui mesi effettivi di attività. La circolare evidenzia che il superamento o meno della soglia di cinque dipendenti può comportare fluttuazioni dell’obbligo contributivo da un periodo di paga al successivo.

Destinatari delle prestazioni e anzianità di effettivo lavoro

Le prestazioni del FIS spettano ai lavoratori subordinati, inclusi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. Sono esclusi:

  • i dirigenti;
  • i lavoratori a domicilio;
  • gli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • gli apprendisti di alta formazione e ricerca.

Per accedere alla prestazione è richiesta un’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva interessata alla domanda. Ai fini del requisito si considerano ferie, festività, infortuni e maternità obbligatoria; si computano anche il sabato, quando l’orario è articolato su cinque giorni, e il riposo settimanale. Il requisito si conserva in modo unitario in caso di cambio di qualifica e si mantiene anche in caso di trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. Il requisito dei 90 giorni non si applica agli eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori produttivi.

Unità produttiva e rilevanza operativa

La nozione di unità produttiva è centrale per:

  • verifica dell’anzianità di 90 giorni;
  • calcolo del quinquennio mobile di durata complessiva;
  • computo delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario;
  • calcolo del limite di un terzo delle ore lavorabili;
  • computo del limite di 12 mesi nel biennio mobile per l’assegno di solidarietà;
  • determinazione della riduzione media oraria e della percentuale di riduzione complessiva per lavoratore;
  • individuazione della struttura INPS competente al pagamento.

Il datore di lavoro deve censire l’unità produttiva nelle procedure telematiche e indicarla nella domanda e nel flusso UniEmens. Se l’unica unità produttiva coincide con la sede legale, il codice da riportare è “0”.

Prestazioni garantite dal Fondo

Il FIS garantisce due prestazioni:

  • l’assegno di solidarietà, per riduzioni di orario concordate in sede aziendale per evitare o ridurre eccedenze di personale o licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo;
  • l’assegno ordinario, per sospensioni o riduzioni di attività dovute a eventi transitori e non imputabili, situazioni temporanee di mercato, riorganizzazione aziendale o crisi aziendale, con esclusione della cessazione dell’attività produttiva.

La circolare richiama, per la valutazione delle causali, i criteri propri della CIGO e della CIGS, in quanto compatibili.

Assegno di solidarietà: condizioni, durata e domanda

L’assegno di solidarietà decorre:

  • dal 1° gennaio 2016 per i datori già rientranti nel Fondo residuale con più di 15 dipendenti;
  • dal 30 marzo 2016 per i datori con più di 15 dipendenti inizialmente esclusi dal Fondo residuale perché non organizzati in forma d’impresa;
  • dal 1° luglio 2016 per i datori con più di 5 e fino a 15 dipendenti.

La durata massima è di 12 mesi in un biennio mobile. La verifica avviene con riferimento alle 103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione di orario. L’accordo non può prevedere:

  • una riduzione media oraria superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile;
  • una riduzione complessiva per ciascun lavoratore superiore al 70% nel periodo di validità dell’accordo.

Gli accordi devono disciplinare anche le modalità di eventuale aumento dell’orario ridotto, con corrispondente riduzione dell’assegno. La domanda va presentata telematicamente entro 7 giorni dall’accordo sindacale e la riduzione dell’attività deve iniziare entro 30 giorni dalla domanda. Alla domanda vanno allegati l’accordo collettivo, l’elenco dei lavoratori interessati e l’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva. L’INPS trasmette tali dati a Regioni e Province autonome per le attività di condizionalità e politiche attive.

Assegno ordinario: causali, durata e termini di domanda

L’assegno ordinario è riconosciuto ai dipendenti di datori che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente l’inizio della sospensione o riduzione di orario. Le causali ammesse sono:

  • eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali;
  • situazioni temporanee di mercato;
  • riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale, con esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.

La durata massima è di 26 settimane in un biennio mobile, con verifica sulle 103 settimane antecedenti. La disciplina CIGO si applica in quanto compatibile, compresi i limiti di fruizione consecutiva e il limite di un terzo delle ore lavorabili. Gli eventi oggettivamente non evitabili non si computano nelle 26 settimane, salvo specifiche eccezioni per edilizia, cave e lapidei, ma restano rilevanti per il limite massimo complessivo e per il limite quantitativo delle ore.

La domanda deve essere presentata alla struttura INPS competente:

  • non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione;
  • non oltre 15 giorni dall’inizio.

I termini sono ordinatori: la domanda presentata prima del 30° giorno è irricevibile; se presentata oltre il 15° giorno, la decorrenza slitta. In caso di presentazione tardiva, non sono indennizzabili le ore precedenti al lunedì della settimana antecedente la domanda. La circolare richiama anche la disciplina generale sul computo dei termini ex art. 2963 c.c.

Misura delle prestazioni e limiti economici

L’importo dell’assegno di solidarietà e dell’assegno ordinario è pari all’80% della retribuzione globale persa per le ore non prestate, con riduzione per la contribuzione figurativa calcolata come per gli apprendisti, attualmente pari al 5,84%. La prestazione non può comunque superare i massimali mensili previsti dal D.lgs. 148/2015, distinti in fascia bassa e alta in base alla retribuzione di riferimento. I massimali sono aggiornati annualmente in funzione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Durata massima complessiva e tetto aziendale

Per ciascuna unità produttiva, gli assegni del FIS non possono superare 24 mesi in un quinquennio mobile. L’assegno di solidarietà, ai fini del calcolo del limite complessivo, è computato nella misura della metà entro il limite di 24 mesi nel biennio mobile; oltre tale soglia, è computato per intero.

La circolare riepiloga inoltre il tetto aziendale previsto dall’art. 11 del D.I. n. 94343/2016, con limiti transitori per gli eventi iniziati nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, fino al regime ordinario a partire dal 2022. Le prestazioni sono sempre subordinate alla disponibilità finanziaria del Fondo.

Pagamento delle prestazioni, autorizzazioni e rimborsi

Le prestazioni sono definite con provvedimento del direttore di sede o del dirigente delegato. In presenza di aziende plurilocalizzate, il provvedimento è unico e viene emesso dalla sede competente per la sede legale o per l’accentramento contributivo. Le strutture territoriali competenti per l’unità produttiva emettono poi le autorizzazioni necessarie per pagamento diretto, conguaglio o rimborso.

Nella fase iniziale, il pagamento delle prestazioni avviene esclusivamente in via diretta. La possibilità di anticipazione da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio sarà resa disponibile con successivo messaggio. Le richieste di conguaglio o rimborso sono soggette a decadenza entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata, oppure entro sei mesi dall’autorizzazione se successiva. Decorso il termine, il conguaglio non è più operabile.

Contribuzione correlata

Il FIS versa la contribuzione correlata alla gestione pensionistica di iscrizione del lavoratore. Il calcolo avviene in base alla normale retribuzione che sarebbe spettata nel mese dell’evento, considerando gli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. La contribuzione è utile ai fini del diritto e della misura della pensione, compresa quella anticipata. Per i soggetti iscritti al sistema contributivo o entrati dal 1° gennaio 1996, si applica il massimale annuo della base contributiva e pensionabile; per l’anno 2016 tale massimale è indicato in euro 100.324,00.

Finanziamento del Fondo: contributo ordinario e addizionale

Dal 1° gennaio 2016 il Fondo è finanziato da contributi ordinari differenziati per dimensione aziendale:

  • 0,65% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti;
  • 0,45% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e fino a quindici dipendenti.

L’aliquota è ripartita per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore. Per gli apprendisti, dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 148/2015, la contribuzione ordinaria di finanziamento riguarda solo gli apprendisti professionalizzanti; per le altre tipologie di apprendistato opera l’esonero contributivo.

È inoltre dovuto un contributo addizionale del 4% della retribuzione persa quando si ricorre a sospensioni o riduzioni di attività lavorativa. Tale importo è calcolato sulla differenza tra retribuzione piena e retribuzione effettiva per l’orario ridotto o sospeso.

Adempimenti contributivi e codici UniEmens

I datori di lavoro rientranti nel FIS continuano a essere contraddistinti dal codice di autorizzazione “0J”, con il significato di azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.I. n. 94343/2016. L’attribuzione avviene automaticamente, anche per soggetti inizialmente esclusi dal vecchio Fondo residuale, mentre le sedi devono verificare il mantenimento del codice per le posizioni già presenti.

Per i datori con più posizioni contributive sul territorio nazionale sono previsti ulteriori codici:

  • “6G” per le aziende con più di 5 e fino a 15 dipendenti che operano su più posizioni;
  • “2C” per le aziende con più di 15 dipendenti che operano su più posizioni.

Il calcolo della media occupazionale deve essere effettuato anche sommando lavoratori distribuiti su diverse matricole, quando si tratti di attività autonome e sprovviste di altri ammortizzatori sociali, con riferimento al requisito occupazionale complessivo. Per i periodi gennaio-settembre 2016 sono previste regolarizzazioni contributive tramite i codici UniEmens “M149” e “M131”, con versamento entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare.

Amministrazione del Fondo e profili finanziari

La gestione del Fondo è affidata a un Comitato amministratore composto da esperti designati dalle parti sociali e da rappresentanti dei Ministeri vigilanti. Il Comitato non delibera sulla concessione delle prestazioni, competenza che resta alle strutture territoriali INPS. Le sue funzioni riguardano, tra l’altro, bilanci, proposte in materia di contributi e trattamenti, vigilanza sulla gestione e ricorsi amministrativi.

Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione INPS ed è soggetto al vincolo del bilancio in pareggio. Le prestazioni possono essere erogate solo entro le risorse disponibili e previa costituzione di specifiche riserve finanziarie, comprese quelle già presenti nel vecchio Fondo residuale. Il Comitato può proporre modifiche contributive o alle prestazioni, adottabili con decreto direttoriale ministeriale; in mancanza di adeguamento, l’INPS non può erogare prestazioni eccedenti la disponibilità.

Ricorsi e istruzioni contabili

Contro i provvedimenti del direttore di sede o del delegato è possibile proporre ricorso al Comitato amministratore, da inoltrare telematicamente tramite il portale INPS. La circolare fornisce il percorso applicativo per la corretta canalizzazione del ricorso su RiOL.

Sul piano contabile, la gestione “FR” viene ridenominata come Fondo di integrazione salariale. Sono istituiti nuovi conti per il contributo ordinario relativo alle aziende con più di cinque e fino a quindici dipendenti, e vengono adeguati i conti già esistenti per le aziende sopra i quindici dipendenti. Le istruzioni per il contributo addizionale, l’onere delle prestazioni e la contribuzione correlata saranno fornite separatamente.

Punti principali

Riordino normativo e denominazione del Fondo

Il Fondo di solidarietà residuale, istituito nel 2014 presso l’INPS, viene adeguato al D.lgs. 148/2015 e dal 1° gennaio 2016 assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale (FIS). La circolare chiarisce che il FIS prosegue la funzione del Fondo residuale ed è il fondo obbligatorio previsto per i datori di lavoro non soggetti a CIGO/CIGS e non coperti da fondi bilaterali o bilaterali alternativi.

Ambito di applicazione e soglia dimensionale

Rientrano nel FIS i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti e appartengono a settori privi di fondo bilaterale o alternativo. Vengono computati anche gli apprendisti. Sono esclusi i settori già coperti da altri fondi, i settori dell’artigianato e della somministrazione già ricondotti ai fondi bilaterali alternativi, le imprese soggette a CIGO/CIGS e alcune categorie specifiche, tra cui gli operai e impiegati dipendenti da coltivatori diretti.

Regime intertemporale e decorrenze

La circolare distingue le decorrenze di accesso al Fondo: dal 1° gennaio 2016 per le imprese già iscritte al Fondo residuale; dal 30 marzo/14 aprile 2016 per i datori di lavoro non organizzati in forma d’impresa; dal 1° luglio 2016 per i datori di lavoro tra più di cinque e quindici dipendenti. Sono richiamate anche le conseguenze della mancata o avvenuta confluenza di fondi bilaterali già esistenti e le ipotesi di scorrimento verso il FIS.

Prestazioni: assegno di solidarietà e assegno ordinario

Il FIS garantisce l’assegno di solidarietà per accordi aziendali di riduzione oraria e l’assegno ordinario per sospensioni o riduzioni dovute a eventi transitori non imputabili, situazioni temporanee di mercato, riorganizzazione e crisi aziendale. Sono disciplinati i relativi requisiti, i termini di presentazione, le durate massime, i limiti quantitativi e le regole di calcolo della prestazione.

Finanziamento, gestione e adempimenti contributivi

La circolare definisce le aliquote ordinarie dello 0,45% per i datori tra più di 5 e 15 dipendenti e dello 0,65% per quelli oltre 15 dipendenti, oltre al contributo addizionale del 4% sulla retribuzione persa. Vengono inoltre illustrate le modalità di esposizione in Uniemens, i codici di autorizzazione, le regolarizzazioni per periodi pregressi, la gestione del bilancio in pareggio e le istruzioni contabili.

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