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Circolare

Circolare numero 175 del 09-09-2016

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato Confederazione Federterziario e Confimea (CFC), dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 20 luglio 2016 tra INPS e Confederazione Federterziario e Confimea (CFC) per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, delle quote associative dovute da imprenditori agricoli e coltivatori diretti. Vengono disciplinate le modalità di trasmissione e validazione delle deleghe, la revoca, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia, la tutela dei dati personali, la durata e il recesso della convenzione, nonché le istruzioni contabili e i conti da utilizzare.

Convenzione INPS-CFC per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti

Convenzione INPS-CFC per la riscossione dei contributi associativi

La circolare dà conto della convenzione stipulata il 20 luglio 2016 tra INPS e Confederazione Federterziario e Confimea (CFC), ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Il documento disciplina in modo operativo la riscossione, la gestione delle deleghe, i costi, le garanzie reciproche, la durata del rapporto convenzionale e le relative scritture contabili.

Ambito della riscossione

La quota associativa viene riscossa congiuntamente ai contributi obbligatori e secondo le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell'avviso di pagamento rivolto ai contribuenti l'INPS indica l'importo della quota associativa e l'associazione destinataria. La circostanza che la riscossione avvenga insieme ai contributi previdenziali non muta la natura volontaria del contributo associativo; per tale ragione resta escluso qualsiasi obbligo dell'Istituto di procedere alla riscossione coattiva.

Gestione delle deleghe sindacali

L'associazione, sotto la propria responsabilità, deve inviare all'INPS, tramite Internet e attraverso il portale "Servizi per l'agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l'adesione o dichiarato di non voler più pagare la quota. Contestualmente all'inserimento telematico, l'associazione deve trasmettere alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee sottoscritte dagli associati, corredate da copia del documento di identità e predisposte secondo il fac-simile concordato con l'Istituto.

Le strutture INPS territoriali verificano e validano le deleghe acquisite tramite il portale, riscontrandole con le copie cartacee ricevute. Se pervengono all'INPS più deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni diverse, produce effetti la prima delega pervenuta all'ufficio territorialmente competente, salvo che una delega successiva contenga la revoca espressa di quella già acquisita.

Revoca della delega e rapporti associativi

La circolare precisa che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l'associazione. Ne consegue che ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all'associazione competente. Se l'INPS riceve direttamente dall'associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, l'Istituto procede all'acquisizione della revoca.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione sono quelli attualizzati con determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione con CFC sono previsti:

  • gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,20 una tantum annuale;
  • gestione revoca deleghe sindacali: € 1,99;
  • gestione singolo modello F24: € 0,17.

L'eventuale variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto. Dopo tale comunicazione, l'associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L'INPS si considera sollevato da ogni responsabilità derivante dall'applicazione della convenzione, con particolare riferimento ai pignoramenti presso terzi eseguiti sulle somme oggetto dell'accordo da creditori dell'associazione stipulante o di strutture ad essa collegate, anche se i pignoramenti sono in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull'effettivo e valido rilascio della delega, l'associazione che risulti soccombente deve rimborsare all'interessato la ritenuta operata. Inoltre, l'associazione sindacale si impegna a ristorare l'INPS delle spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie relative ai rapporti tra gli associati e l'associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.

L'Istituto si riserva inoltre la possibilità di sospendere l'efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo o del logo dell'associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari oppure se l'associazione perda i requisiti di legge richiesti per la stipula. Resta ferma anche la facoltà dell'INPS di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell'Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si vincolano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati e agli adempimenti e responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. Per il rinnovo, l'associazione deve presentare richiesta almeno sei mesi prima della scadenza, mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni.

Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R o PEC. L'associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto eventualmente richiesta. La sede del sindacato CFC è indicata in via Cesare Beccaria n. 16, Roma.

Istruzioni contabili e conti istituiti

Per la rilevazione contabile delle trattenute effettuate per conto del sindacato CFC è istituito il conto GPN25172, denominato "Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto del sindacato Confederazione Federterziario e Confimea (CFC)".

Sono inoltre istituiti i seguenti conti per le operazioni contabili della Direzione Generale:

  • GPN35172: accreditamento di contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto del sindacato Confederazione Federterziario e Confimea (CFC);
  • GPN11172: debito verso Confederazione Federterziario e Confimea (CFC) per contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per suo conto.

La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con il sindacato sono curate direttamente dalla Sede centrale, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Nell'allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Punti principali

Oggetto della convenzione e modalità di riscossione

L'INPS e il sindacato Confederazione Federterziario e Confimea (CFC) hanno stipulato una convenzione, ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. La riscossione delle quote avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e con le medesime modalità, con indicazione nell'avviso di pagamento dell'importo della quota associativa e dell'associazione destinataria. La natura della quota resta volontaria e l'INPS non ha obbligo di riscossione coattiva.

Gestione delle deleghe e validazione

L'associazione deve trasmettere via Internet, tramite il portale "Servizi per l'agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione, nonché i nominativi di chi revoca l'adesione o dichiara di non voler più pagare. Contestualmente deve inviare alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee sottoscritte, con copia del documento di identità, secondo il fac-simile concordato con l'Istituto. Le strutture INPS validano le deleghe acquisite tramite il portale confrontandole con la documentazione cartacea. In caso di più deleghe dello stesso soggetto verso diverse associazioni, vale la prima pervenuta all'ufficio territorialmente competente, salvo che una successiva contenga revoca espressa della precedente.

Revoca della delega

Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e associazione; pertanto ogni comunicazione inerente tale rapporto deve essere indirizzata all'associazione competente. Se l'INPS riceve direttamente dall'associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota, procede all'acquisizione della revoca.

Costi del servizio e facoltà di recesso

I costi del servizio, attualizzati con determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line € 2,20 una tantum annuale; gestione revoca deleghe sindacali € 1,99; gestione singolo modello F24 € 0,17. L'eventuale variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e l'associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L'INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall'applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell'associazione o di strutture associate, anche se i pignoramenti sono già in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sull'effettivo e valido rilascio della delega, l'associazione soccombente deve rimborsare all'interessato la ritenuta operata. L'associazione si impegna inoltre a ristorare l'INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e associazione. L'INPS può sospendere l'efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull'uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o in caso di perdita dei requisiti di legge; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell'Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto dall'associazione almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente senza ulteriori atti o comunicazioni. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte, da esercitare con comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R o PEC. L'associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza, producendo l'eventuale documentazione a supporto. La sede del sindacato è indicata in via Cesare Beccaria n. 16, Roma.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle trattenute per contributi associativi effettuate per conto del CFC è istituito il conto GPN25172. Sono inoltre istituiti i conti GPN35172, per l'accreditamento dei contributi associativi riscossi, e GPN11172, quale debito verso CFC per i contributi associativi riscossi per suo conto. La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con il sindacato sono curate direttamente dalla Sede centrale, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Nell'allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

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