Cassazione Civile, Sentenza n. 14552/2020 del 09/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
A seguito della successione della madre, l’Amministrazione finanziaria rettificò i valori dichiarati e liquidò una maggiore imposta di successione di Lire 37.123.115 (Euro 194.768,00), irrogando una sanzione dello stesso importo. Gli avvisi furono impugnati dai due eredi; la CTP accolse parzialmente i ricorsi, determinando il maggior valore imponibile nel 10% del dichiarato, ma la CTR della Lombardia, riuniti gli appelli dell’Ufficio, li accolse e confermò gli avvisi. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza della CTR, notificato il 7 marzo 2006 secondo quanto riportato in sentenza, al ricorrente fu notificata una cartella recante Euro 194.767,83 per imposta, Euro 253.198,18 per sanzioni ed Euro 45.368,10 per interessi. La componente sanzionatoria contestata comprendeva Euro 194.768,00 già irrogati con l’avviso e Euro 58.430,18 per l’omesso versamento previsto dall’art. 13, comma 2, D.Lgs. 471/1997. Il ricorrente dedusse: con il primo motivo, l’illegittimità della sanzione e, in subordine, l’erronea commisurazione della stessa all’intera imposta anziché alla frazione riscuotibile in pendenza del ricorso; con il secondo, l’omessa motivazione sull’irrilevanza del pagamento dovuto nella misura di un terzo; con il terzo, la contraddittorietà della motivazione nel commisurare la sanzione all’intera imposta pur essendo contestato l’omesso pagamento di un terzo; con il quarto, l’omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla violazione e al quantum della sanzione e sulla domanda subordinata.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo nei termini precisati in motivazione: essendo dovuto, in pendenza del ricorso contro l’avviso, il pagamento di un terzo dell’imposta accertata entro 60 giorni, la sanzione dell’art. 13, comma 2, D.Lgs. 471/1997 va riferita alla frazione d’imposta cui si riferisce la condotta sanzionata. La CTR aveva affermato il criterio corretto, ma aveva calcolato il terzo sull’intera somma dovuta anziché sul 30% di essa. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché, pur formulati come censure motivazionali, denunciavano in sostanza violazioni di legge. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati riportati integralmente i motivi d’appello di cui si lamentava l’omesso esame; la Corte ha aggiunto che esso sarebbe comunque assorbito dalla decisione sul primo motivo. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, D.Lgs. 471/1997
“la sanzione D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13, comma 2, deve essere commisurata ad un terzo (non dell’intera imposta eventualmente accertata bensì) della frazione di imposta alla quale è riferita la condotta sanzionata”
La sanzione per omesso versamento va calcolata sulla frazione d’imposta il cui mancato pagamento integra la condotta sanzionata, non sull’intera imposta accertata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili perchè, a prescindere da ogni altra considerazione, con essi, pur formalmente proponendosi censure sul piano della motivazione in fatto, vengono (inamissibilmente) denunciate nella sostanza violazioni di legge.
La censura motivazionale non è ammissibile quando, al di là della sua formulazione, mira nella sostanza a denunciare una violazione di legge.
art. 112 c.p.c.
E’ peraltro appena il caso di rilevare che in ogni caso il motivo risulterebbe di fatto assorbito dalla decisione assunta in relazione al primo motivo di ricorso.
La Corte non formula una regola interpretativa autonoma dell’art. 112 c.p.c.; rileva che la censura di omessa pronuncia, oltre a essere inammissibile per difetto di autosufficienza, sarebbe comunque assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- Quando, in pendenza dell’impugnazione di un avviso di accertamento o liquidazione, la legge impone il pagamento di una frazione dell’imposta, la sanzione per l’omesso versamento prevista dall’art. 13, comma 2, D.Lgs. 471/1997 deve essere commisurata alla frazione d’imposta cui si riferisce l’omissione, e non all’intera imposta accertata.
- Un motivo di ricorso per cassazione formulato come censura di omessa o contraddittoria motivazione è inammissibile se, nella sostanza, denuncia una violazione di legge.
- Per denunciare in cassazione l’omessa pronuncia del giudice d’appello su uno o più motivi di gravame, il ricorrente deve riportarli integralmente nel ricorso, così da consentire alla Corte di verificarne la novità e la fondatezza senza consultare i fascicoli di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 9 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 14615/2020 del 09/07/2020
- Sentenza civile · 9 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 14603/2020 del 09/07/2020
- Sentenza civile · 9 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 14602/2020 del 09/07/2020
- Sentenza civile · 9 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 14601/2020 del 09/07/2020
- Sentenza civile · 9 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 14604/2020 del 09/07/2020
- Sentenza civile · 9 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 14600/2020 del 09/07/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →