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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31013/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che ha confermato la condanna per detenzione ai fini di spaccio di grammi 48,26 di cocaina e grammi 6 di hashish (art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990), sostenendo: assenza di prova che fosse già in possesso della droga (affermando di averla trovata casualmente in bagno e di averla nascosta per proteggere il convivente), contestazione della qualificazione come codetenzione e del concorso nel reato; esiguità delle quantità e assenza di prova della capacità drogante/attività di spaccio (bilancino compatibile con uso personale); mancato riconoscimento della lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 e esclusione del nesso di pertinenzialità tra il denaro rinvenuto (euro 15.000) e l'attività illecita, avendo prodotto un contratto di mutuo/donazione per giustificare la somma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure riguardassero valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e dettagliata. Ha condiviso la ricostruzione della Corte d'Appello secondo cui la ricorrente aveva occultato sulla propria persona la sostanza più consistente insieme a bilancino e materiale per il confezionamento, indicando disponibilità diretta e condotta non meramente passiva; ha escluso la lieve entità in ragione della quantità, della somma di denaro rinvenuta e della situazione economica degli imputati; ha ritenuto legittima la confisca della somma di euro 15.000 ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. (confisca per sproporzione e impossibilità di giustificazione), senza necessità di provare che il denaro provenisse direttamente dall'attività di spaccio. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73 commi 1 e 4

    Norma penale che punisce la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti: la corte ha confermato la condanna per detenzione a fini di spaccio sulla base della disponibilità diretta della sostanza, degli strumenti di confezionamento e delle circostanze fattuali.

  • d.P.R. 309/1990, art. 73 comma 5

    Previsione della possibile riduzione per lieve entità: la Corte ha ritenuto che la lieve entità non si applicasse perché anche un parametro negativo (quantitativo, modalità, mezzi, circostanze) è sufficiente per escluderla; nel caso la quantità, il denaro e le modalità hanno portato a escludere la minore gravità.

  • codice penale, art. 240

    Norma sulla confisca comune: citata per distinguere la forma di confisca applicata; la Corte ha chiarito che nel caso concreto la confisca non è stata pronunciata ai sensi dell'art. 240 ma dell'art. 240-bis.

  • codice penale, art. 240-bis

    Consente la confisca per sproporzione rispetto al reddito e all'attività del condannato, prescindendo dalla diretta pertinenzialità tra il bene e il reato. La Corte l'ha ritenuta applicabile: la somma di 15.000 euro è stata considerata sproporzionata e di origine non giustificata, giustificando la confisca.

  • D.L. 137/2020, art. 23 comma 8

    Riferimento procedurale relativo al trattamento del ricorso (modalità di trattazione in Cassazione): il ricorso è stato trattato ex art. 23 comma 8 del decreto-legge.

Massime di principio

  • Le valutazioni di fatto e di credibilità (es. chi ha occultato la droga, modalità di occultamento, presenza di bilancino e materiale di confezionamento) sono prerogativa del giudice di merito e sono insindacabili in Cassazione se la motivazione è congrua e articolata.
  • L'occultamento della droga sulla persona, unitamente a bilancino e materiali per confezionamento, è indice forte di disponibilità e di finalità di spaccio, non solo di uso personale.
  • L'ipotesi di lieve entità (art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990) richiede che tutti i parametri (quantitativi, qualitativi, modalità, mezzi e circostanze) siano compatibili con offensività minima; la presenza anche di un solo elemento negativo può escluderla.
  • La confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. può essere disposta quando il valore dei beni è sproporzionato rispetto ai redditi e non è spiegata plausibilmente dal condannato, senza necessità di provare che i beni derivino direttamente dall'illecito.
  • Documenti che prospettano una provenienza lecita di somme (es. contratti di mutuo, atti di donazione) devono essere tempestivi, congruenti e coerenti con le modalità di effettiva corresponsione: discrepanze temporali o incongruenze economiche possono rendere non credibile la giustificazione.
  • In situazioni analoghe, chi vuole evitare la confisca e la qualificazione come spaccio dovrebbe produrre prove documentali forti e coerenti sulla provenienza del denaro e dimostrare l'assenza di strumenti o modalità tipiche del traffico (es. bilancini, confezionamento, occultamento).

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