Ordinanza n. 332/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico e diniego questorile della licenza di porto d’armi per uso caccia, connessi atti istruttori e diniego parziale di accesso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore di Crotone relativo alla licenza di porto d’armi per uso caccia, nonché il successivo decreto del Prefetto di Crotone di rigetto del ricorso gerarchico, chiedendo anche l’annullamento degli atti presupposti e connessi, tra cui una nota della Legione Carabinieri Calabria e il diniego parziale di accesso agli atti. Ha inoltre formulato una domanda risarcitoria e chiesto la sospensione cautelare degli atti. A sostegno del periculum in mora ha dedotto che il diniego gli avrebbe impedito di svolgere l’attività venatoria per l’intera stagione, con grave e irreparabile pregiudizio anche alla propria immagine.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il pregiudizio allegato, consistente nell’impossibilità di esercitare l’attività venatoria per la stagione, non integri un danno grave e irreparabile. Il Collegio ha inoltre affermato che l’interesse individuale all’esercizio dell’attività venatoria, sotteso alla richiesta di porto di fucile per uso caccia, è recessivo rispetto all’interesse pubblico alla sicurezza e all’ordine pubblico tutelato dall’amministrazione procedente. Non è stato ravvisato neppure un concreto danno all’immagine. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con particolare riguardo alla sussistenza di un danno grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare, la mera perdita della possibilità di esercitare per una stagione un’attività venatoria non integra, di per sé, il danno grave e irreparabile richiesto dall’art. 55 c.p.a.
- Nella valutazione cautelare relativa al diniego di una licenza di porto d’armi per uso caccia, l’interesse individuale all’esercizio dell’attività venatoria è recessivo rispetto all’interesse pubblico alla sicurezza e all’ordine pubblico.
- Il danno all’immagine dedotto in modo generico, senza l’allegazione di elementi concreti, non è sufficiente a dimostrare il periculum in mora.
Come è indicizzato
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