Cassazione Penale, Sentenza n. 07217/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione con unico motivo per errata applicazione degli artt. 627, comma 3, e 698, comma 2, c.p.p., e per difetto di motivazione circa la verifica delle condizioni di tutela dell'incolumità fisica dell'estradando. Il ricorrente aveva collaborato con le autorità albanesi, contribuendo all'arresto di numerose persone e subendo precedenti tentativi di omicidio; le Sezioni della Cassazione avevano già annullato e rimandato la decisione chiedendo che fosse verificata l'assenza di pericoli per la sua incolumità e che fossero richieste e valutate specifiche garanzie dalla Repubblica dell'Albania. Il ricorrente censura che la Corte d'appello si sia limitata a ricevere una nota del Ministero della Giustizia albanese (indicazione del luogo di detenzione, dichiarazione che la Direzione carceraria non gestisce dati su identità/contrasti con altri detenuti, assicurazioni generiche su misure di tutela e riferimento a un eventuale programma di protezione) e che tali risposte siano insufficienti, contraddittorie o non personalizzate rispetto al rischio concreto di contatti con i soggetti da lui denunciati, non spiegando perché non sia stato ammesso a un regime di protezione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adempiuto all'onere impostole dai precedenti annullamenti richiedendo informazioni integrative all'autorità albanese e avendo ricevuto: 1) l'indicazione della struttura carceraria di destinazione; 2) la comunicazione che la Direzione carceraria albanese non gestisce dati sull'identità o sui possibili conflitti con altri detenuti; 3) l'assicurazione che sarebbero state adottate misure per la tutela della sua incolumità; 4) l'informazione che, se ammesso a un programma di protezione, si applicherebbero le misure previste dalla legge nazionale albanese. La Cassazione ha ritenuto proporzionato il livello di individualizzazione delle informazioni ricevute, considerando ragionevoli limiti organizzativi dello Stato richiedente, e ha confermato che i rischi di vendetta privata non sempre configurano un impedimento legittimo all'estradizione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
art. 627, comma 3, c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per censurare l'applicazione delle norme procedurali in materia di estradizione; la Corte di Cassazione non ha ravvisato violazione nella applicazione di tale norma da parte della Corte d'appello, ritenendo adeguata la richiesta e la valutazione delle informazioni dall'autorità estera
art. 698, comma 2, cod. proc. pen.
art. 698, comma 2, c.p.p.
Invocato dal ricorrente in relazione ai requisiti motivazionali del provvedimento di consegna; la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia fornito la motivazione richiesta e si sia conformata alle indicazioni del precedente annullamento
art. 705, cod. proc. pen.
Ricordato dalla giurisprudenza citata: il rischio di vendetta privata da parte di soggetti estranei agli apparati istituzionali non integra di per sé causa legittima di rifiuto dell'estradizione, purché lo Stato richiedente adotti adeguate cautele
art. 616, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali: la Cassazione ha disposto che il ricorrente fosse condannato al pagamento delle spese
legge nazionale albanese (programmi di protezione)
La Corte ha preso atto dell'assicurazione che, qualora il ricorrente fosse ammesso a un programma di protezione previsto dalla legge albanese, si applicherebbero le misure specifiche; tale riferimento ha funzionato come garanzia fornita dall'autorità straniera
Massime di principio
- Nei casi di estradizione di persone che hanno collaborato con l'autorità giudiziaria straniera e possono essere esposte a ritorsioni, il giudice nazionale deve chiedere e valutare risposte specifiche dallo Stato richiedente circa le misure di tutela e il luogo di detenzione, ma il livello di personalizzazione delle informazioni va bilanciato con le esigenze organizzative dello Stato richiedente.
- Il rischio di vendetta privata da parte di terzi non istituzionali non costituisce automaticamente motivo di diniego dell'estradizione (art. 705 c.p.p.), purché lo Stato richiedente fornisca garanzie ragionevoli e adottabili per la tutela dell'estradando.
- Le rassicurazioni formali fornite dall'autorità straniera (indicazione della struttura di destinazione, assicurazioni su misure di tutela, riferimento a programmi di protezione) possono essere ritenute sufficienti se congrue e proporzionate; l'insufficienza di tali rassicurazioni costituisce invece terreno per un nuovo gravame se risultano vaghe, contraddittorie o non riferite al caso concreto.
- Le decisioni di rinvio e i precedenti annullamenti della Corte di Cassazione vincolano il giudice del rinvio: questi deve uniformarsi non solo al principio di diritto ma anche alle premesse logico-giuridiche poste dalla sentenza rescindente, evitando di rimettere in discussione fatti costitutivi del giudicato implicito interno.
- Quando non risulti che l'estradando sia già inserito in un programma di protezione, il giudice può legittimamente chiedere chiarimenti circa le ragioni dell'eventuale mancata ammissione; tuttavia l'assenza temporanea di un programma attivo non esclude automaticamente le misure di tutela se lo Stato richiedente offre assicurazioni concrete.
- In sede di impugnazione in Cassazione sui provvedimenti cautelari connessi all'estradizione, il controllo è essenzialmente di legittimità e non un riesame libero di merito: le censure direttive devono evidenziare violazioni di norma più che critiche sulle valutazioni di fatto, salvo vizio motivazionale manifesto.
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