Sentenza n. 1332/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente e condannato il Ministero all'erogazione di 2.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 345/2025 del Tribunale di Termini Imerese, pronunciata in funzione di giudice del lavoro, nella parte in cui aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all’erogazione di complessivi 2.500 euro mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, chiedendo l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito, ma non ha dimostrato l’avvenuto adempimento né dedotto fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso perché la sentenza del giudice del lavoro conteneva una condanna pecuniaria, era passata in giudicato e risultavano rispettate le formalità e i termini di notificazione all’Amministrazione debitrice. Il Ministero, pur costituito, non ha provato di avere già corrisposto quanto dovuto né ha allegato circostanze estintive o modificative del credito. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di rilasciare la Carta del docente e accreditarvi complessivi 2.500 euro per gli anni scolastici indicati, maggiorati degli interessi legali o della rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega, incaricato di liquidare e corrispondere le somme entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della parte. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 550 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato quale criterio per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria spettanti sulla somma riconosciuta dal giudicato, dalla maturazione del diritto fino alla concreta attribuzione.
l. n. 107/2015
È indicata quale fonte del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per la successiva determinazione e liquidazione del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l’esistenza di un giudicato contenente un obbligo attuale dell’amministrazione, l’avvenuta notificazione della pronuncia secondo le formalità di legge e l’inadempimento dell’amministrazione stessa.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, la costituzione dell’amministrazione non è sufficiente a escludere l’inadempimento: spetta all’amministrazione dimostrare l’avvenuto pagamento o allegare fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione risultante dal giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire specificamente il comando giudiziale entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere incaricato, su richiesta della parte e nel termine assegnato dal giudice, di liquidare e corrispondere le somme dovute in esecuzione del giudicato, con oneri a carico dell’amministrazione inadempiente.
- Nell’esecuzione di una condanna pecuniaria, gli interessi legali o la rivalutazione monetaria devono essere determinati secondo il criterio stabilito dal giudicato e dalla normativa richiamata nella pronuncia esecutiva.
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