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Sentenza

Sentenza n. 1332/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502534

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente e condannato il Ministero all'erogazione di 2.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 345/2025 del Tribunale di Termini Imerese, pronunciata in funzione di giudice del lavoro, nella parte in cui aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all’erogazione di complessivi 2.500 euro mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, chiedendo l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito, ma non ha dimostrato l’avvenuto adempimento né dedotto fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso perché la sentenza del giudice del lavoro conteneva una condanna pecuniaria, era passata in giudicato e risultavano rispettate le formalità e i termini di notificazione all’Amministrazione debitrice. Il Ministero, pur costituito, non ha provato di avere già corrisposto quanto dovuto né ha allegato circostanze estintive o modificative del credito. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di rilasciare la Carta del docente e accreditarvi complessivi 2.500 euro per gli anni scolastici indicati, maggiorati degli interessi legali o della rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega, incaricato di liquidare e corrispondere le somme entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della parte. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 550 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale criterio per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria spettanti sulla somma riconosciuta dal giudicato, dalla maturazione del diritto fino alla concreta attribuzione.

  • l. n. 107/2015

    È indicata quale fonte del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per la successiva determinazione e liquidazione del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l’esistenza di un giudicato contenente un obbligo attuale dell’amministrazione, l’avvenuta notificazione della pronuncia secondo le formalità di legge e l’inadempimento dell’amministrazione stessa.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, la costituzione dell’amministrazione non è sufficiente a escludere l’inadempimento: spetta all’amministrazione dimostrare l’avvenuto pagamento o allegare fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione risultante dal giudicato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire specificamente il comando giudiziale entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato, su richiesta della parte e nel termine assegnato dal giudice, di liquidare e corrispondere le somme dovute in esecuzione del giudicato, con oneri a carico dell’amministrazione inadempiente.
  • Nell’esecuzione di una condanna pecuniaria, gli interessi legali o la rivalutazione monetaria devono essere determinati secondo il criterio stabilito dal giudicato e dalla normativa richiamata nella pronuncia esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

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