Cassazione Penale, Sentenza n. 23969/2023 del 05/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato l'appello cautelare contro il decreto di sequestro preventivo della somma di euro 54.525,00 ritenuta profitto di reato (art. 171-ter, lett. e), L. n. 633/1941) in relazione a presunte frodi nella diffusione di servizi pay TV in concorso con terzi. La ricorrente deduceva violazione di legge (art. 606, co.1, lett. b) c.p.p.) in relazione agli artt. 321 e 324 c.p.p., omessa ed errata valutazione delle emergenze processuali e carenza del fumus e del nesso di pertinenza tra il denaro sequestrato e l'illecito (sostenendo, fra l'altro, che gli elementi indiziari poggiassero su un esposto anonimo e che la somma fosse di provenienza lecita). Inoltre censurava la mancata motivazione sul periculum in mora ai fini dell'anticipazione dell'effetto della confisca come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale del Riesame motivasse adeguatamente la sussistenza del fumus commissi delicti, esponendo elementi indiziari concreti: accrediti sulla Postepay della ricorrente riconducibili a pagamenti di abbonamenti pay TV (complessivi 8.857,00 euro), ripetuti trasferimenti di fondi dalla Postepay della Mele a quella del figlio per complessivi 33.223 euro (periodo 2020-2022) e la consistenza e modalità di detenzione in casa del denaro sequestrato (divise in mazzette e contenitori per un totale di 54.525 euro), nonché la dichiarazione resa dalla Mele circa la titolarità del denaro a favore del figlio. La Corte ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione degli standard probatori per il sequestro reale e conforme il richiamo al principio delle Sezioni Unite (consentendo, nelle condizioni indicate, il sequestro funzionale alla confisca diretta senza prova dell'origine lecita). Quanto alla censura relativa alla mancata motivazione sul periculum in mora, la Corte ha escluso la materia perché la ricorrente non aveva sollevato tale vizio in sede di appello cautelare e, pertanto, ai sensi dell'art. 606, co.3 c.p.p., non poteva dedurlo per la prima volta in Cassazione. Il ricorso è quindi stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per ogni grado di giudizio indicato.
Norme richiamate
art. 171-ter, lett. e) L. n. 633/1941
Norma cui è ricondotto il profitto del reato (illecita diffusione di servizi pay TV); il denaro sequestrato è stato ritenuto profitto provvisorio del reato contestato.
art. 606 c.p.p.
Regola i motivi di ricorso per cassazione (anche limitazione alle violazioni di legge). La Corte ha applicato il comma 3 per escludere doglianze sollevate per la prima volta in Cassazione (inammissibilità di novità non dedotte in appello).
art. 321 c.p.p.
Rilevato dalla difesa nella prospettazione di vizi motivazionali del GIP; la Corte ha ritenuto che le osservazioni difensive fossero generiche e non confrontate specificamente con l'ordinanza impugnata.
art. 324 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione a presunte carenze nella motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto invece la motivazione del Tribunale del Riesame adeguata e coerente.
art. 273 cod. proc. pen.
Citato per spiegare che il fumus richiesto per il sequestro non richiede il medesimo livello dei gravi indizi di colpevolezza previsti per altre misure, ma richiede comunque concreti e persuasivi elementi indiziari.
Sez. U. n. 42415/2021 (Cass. pen., Sezioni Unite)
Principio applicato dalla Corte: possibile disporre sequestro funzionale alla confisca diretta anche senza prova dell'origine lecita del denaro quando il profitto sia confluito nella disponibilità dell'indagato e sussista confusione patrimoniale.
Sez. U. n. 36959/2021 (Cass. pen., Sezioni Unite)
Principio secondo cui il decreto di sequestro che anticipa l'effetto della confisca deve indicare puntualmente le ragioni del periculum in mora; tuttavia, la mancata deduzione di tale vizio in appello comporta inammissibilità della censura in Cassazione.
art. 23 d.l. n. 137/2020
Norma richiamata per il trattamento in udienza del ricorso (disposizione sui procedimenti abbreviati in forma trattata); la causa è stata trattata in presenza ai sensi della norma.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo di denaro come profitto di reato richiede il fumus commissi delicti: non è necessaria la prova piena ma sono necessari elementi indiziari concreti e persuasivi che colleghino le somme all'attività illecita (es. flussi ripetuti riconducibili a pagamenti illeciti, trasferimenti a terzi coinvolti, modalità di detenzione del denaro).
- La confisca diretta (o il sequestro funzionale ad essa) può essere disposta anche in assenza di prova dell'origine lecita del denaro se il profitto è confluito nella disponibilità dell'indagato e risultano elementi che giustifichino la pertinenza del bene all'illecito (Sez. U. 42415/2021).
- Le censure in Cassazione contro provvedimenti cautelari sono ammesse in via limitata per violazione di legge: doglianze nuove non sollevate davanti al giudice di appello sono generalmente inammissibili (art. 606, co.3 c.p.p.).
- La mancata indicazione motivata del periculum in mora nel decreto di sequestro può costituire vizio formale, ma la parte deve eccepirlo tempestivamente in sede di appello cautelare per non perderne la possibilità di dedurlo in Cassazione.
- Per opporre con successo la mancata pertinenza di somme sequestrate occorre una contestazione specifica e confrontata punto per punto con la motivazione del giudice (argomentazioni generiche o basate solo su rilievi vaghi sono destinate a risultare inammissibili).
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