Regolamento (UE) 2023/1414
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1414 della Commissione del 29 giugno 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone l’iscrizione nel registro europeo della denominazione "Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły" quale indicazione geografica protetta. La Commissione vi provvede dopo la pubblicazione della domanda presentata dalla Polonia e in assenza di opposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha carattere esecutivo e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dalla ventesima giornata successiva alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły" come indicazione geografica protetta (IGP).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione, di un nome di prodotto agricolo e alimentare proveniente dalla Polonia, appartenente alla classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati". Produce effetti vincolanti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; l’iscrizione riguarda il nome "Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły" come IGP.
Iscrizione della IGP "Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1414 della Commissione completa la procedura di registrazione del nome "Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły" come indicazione geografica protetta. L’adozione avviene nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni.
Contesto procedurale
La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base giuridica per l’adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando si precisa che:
- la domanda di registrazione del nome, presentata dalla Polonia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012;
- non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione procede alla registrazione.
Oggetto della registrazione
L’articolo 1 dispone che il nome "Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły" è registrato come IGP. Il prodotto rientra nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, richiamato espressamente nel testo.
Effetti giuridici
Il regolamento ha natura obbligatoria in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’articolo 2 prevede inoltre che esso entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Sintesi operativa per il professionista
Per gli operatori del settore agroalimentare, l’effetto principale dell’atto è l’acquisizione della protezione UE per il nome geografico indicato, con conseguente rilevanza ai fini dell’etichettatura, della commercializzazione e della tutela contro usi non conformi del nome registrato nell’Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della IGP
L’articolo 1 registra il nome "Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły" come indicazione geografica protetta (IGP). Il nome identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti procedurali della registrazione
La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Polonia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, il nome è registrato.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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