Regolamento (UE) 2023/1324
Regolamento (UE) 2023/1324 del Consiglio del 29 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e del regolamento (UE) 2023/194 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in via puntuale il quadro dei TAC e delle possibilità di pesca fissati per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/194 e, per alcuni stock ICCAT, dal regolamento (UE) 2022/109. Le modifiche tengono conto dei pareri scientifici disponibili, degli esiti delle consultazioni con Regno Unito e Norvegia e di correzioni tecniche su codici, condizioni e riferimenti. È inoltre soppressa una disposizione ormai sovrapposta ad altre misure dell’Unione e sono aggiornati i limiti di capacità e di cattura per il tonno rosso in alcuni Stati membri.
Modifica i regolamenti (UE) 2023/194 e (UE) 2022/109 aggiornando talune possibilità di pesca, TAC, condizioni di gestione e piani connessi per specifici stock ittici e per il tonno rosso.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, per effetto dei TAC e delle condizioni tecniche richiamate, ai pescherecci dell’Unione e alle attività di pesca interessate nelle acque dell’Unione e in determinate acque non dell’Unione. Incide in particolare sugli stock di acciuga, spratto, aringa, merlano, molva azzurra, gamberetto boreale, passera di mare, occhialone e su alcuni stock ICCAT di tonni e pesce spada, nonché sulla capacità di allevamento e ingrasso del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Alcune modifiche sono retroattive al 1o gennaio 2022 o al 1o gennaio 2023; altre si applicano dal 1o luglio 2023. Sono inoltre rilevanti esclusioni specifiche della flessibilità interannuale di cui al regolamento (CE) n. 847/96.
Modifica delle possibilità di pesca per il 2023 e aggiornamento di taluni contingenti ICCAT
Il regolamento interviene sul regime unionale dei TAC e delle possibilità di pesca fissati dal regolamento (UE) 2023/194, nonché su alcune disposizioni del regolamento (UE) 2022/109 relative agli stock ICCAT. La finalità è adeguare la disciplina ai più recenti pareri scientifici, agli esiti delle consultazioni con Regno Unito e Norvegia e a correzioni tecniche necessarie per l’applicazione operativa dei contingenti.
Ambito di applicazione e quadro generale
Le modifiche riguardano stock ittici specifici nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione. I principali interessi toccano acciuga, spratto, aringa, merlano, molva azzurra, gamberetto boreale, passera di mare, alcune specie ICCAT di tonni e pesce spada, oltre alla disciplina dell’allevamento del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
Acciuga: TAC provvisorio per il periodo 1o luglio 2023-30 settembre 2023
Il regolamento sostituisce la tabella dell’allegato IA del regolamento 2023/194 relativa all’acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1. In attesa del parere scientifico CIEM per il periodo 1o luglio 2023-30 giugno 2024, viene fissato un TAC provvisorio di 4 564 tonnellate, con ripartizione di 2 183 tonnellate per la Spagna e 2 381 tonnellate per il Portogallo; il contingente è pescabile soltanto dal 1o luglio 2023 al 30 settembre 2023.
Spratto: adeguamento dei TAC e condizioni di pesca
Sono aggiornati i contingenti per lo spratto in tre diversi contesti: divisione CIEM 3a; acque del Regno Unito e dell’Unione della sottozona CIEM 4 e acque del Regno Unito della divisione 2a; divisioni CIEM 7d e 7e. Le tabelle sostitutive precisano i TAC nazionali e dell’Unione, i periodi di pescabilità dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024, nonché i limiti alle catture accessorie (ad esempio fino al 5 % di merlano ed eglefino nella divisione 3a e fino al 2 % di merlano nel comparto 2a/4). In alcuni casi sono consentiti trasferimenti del contingente verso specifiche acque, previa notifica alla Commissione e al Regno Unito.
Esclusione della flessibilità interannuale ex regolamento (CE) n. 847/96
Per diversi stock l’applicazione della flessibilità interannuale è espressamente esclusa nel 2023. La scelta è motivata dal fatto che, per alcuni stock, la biomassa è inferiore al valore limite di riferimento Blim, mentre per altri il CIEM non ha fissato valori di riferimento di conservazione e raccomanda di non effettuare catture o di sospendere la pesca mirata. La clausola di esclusione è inserita in varie tabelle dell’allegato IA e dell’allegato ID del regolamento 2023/194 e riguarda, tra gli altri, aringa, merlano, molva azzurra, gamberetto boreale, occhialone e alcuni stock ICCAT di tonni e pesce spada.
Correzioni tecniche e codici di zona
Il regolamento corregge o integra diversi codici e note tecniche relativi alle condizioni di utilizzo dei contingenti. In particolare, sono rettificati i codici per i contingenti norvegesi dell’allegato IA, parte B, e sono inseriti o modificati codici relativi ad aringa, merluzzo bianco, eglefino, merlano, melù e passera di mare, al fine di chiarire le aree in cui le quantità possono essere pescate e la relativa disciplina applicabile.
Soppressione dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2023/194
L’articolo 45 viene soppresso per evitare sovrapposizioni con il regolamento (UE) 2022/2056, che già contiene, per la zona WCPFC, un divieto di detenere a bordo, trasbordare, immagazzinare a bordo o sbarcare squali alalunga e squali seta, interi o in parti.
Contingenti ICCAT e disciplina del tonno rosso
Per alcuni stock ICCAT, il regolamento dispone che non si applichino gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96, escludendo così sia la flessibilità interannuale sia i trasferimenti di contingenti. In parallelo, aggiorna il punto 6 dell’allegato VI del regolamento 2023/194, modificando le capacità massime di allevamento e ingrasso del tonno rosso e i quantitativi massimi di catture di tonno rosso selvatico assegnabili agli allevamenti nei diversi Stati membri interessati, sulla base dei piani di gestione aggiornati e pubblicati dall’ICCAT.
Entrata in vigore, decorrenza ed efficacia temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La regola generale è l’applicazione dal 1o gennaio 2023, ma con tre importanti eccezioni: l’articolo 2 si applica dal 1o gennaio 2022; la soppressione dell’articolo 45 del regolamento 2023/194 si applica dal 1o luglio 2023; e anche alcune parti dell’allegato I decorrono da tale data. La retroattività è giustificata dal fatto che le modifiche aumentano le possibilità di pesca o riguardano quantitativi non ancora trasferiti, senza incidere negativamente sulla certezza del diritto o sul legittimo affidamento.
Disposizioni principali
Aggiornamento del regolamento (UE) 2023/194
Sono modificate varie parti del regolamento 2023/194: soppressione dell’articolo 45; modifica degli allegati IA e ID; modifica dell’allegato VI. Gli interventi riguardano soprattutto TAC, condizioni di pesca, codici geografici e clausole tecniche collegate alle catture accessorie e ai trasferimenti di contingenti.
Acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e zona Copace 34.1.1
È introdotto un TAC provvisorio di 4 564 tonnellate per il periodo dal 1o luglio 2023 al 30 settembre 2023, ripartito tra Spagna (2 183 tonnellate) e Portogallo (2 381 tonnellate). Il contingente può essere pescato solo in tale periodo.
Spratto: TAC e condizioni nelle sottozone/divisioni CIEM interessate
Sono aggiornati i TAC per lo spratto nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e dell’Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione 2a, nonché nelle divisioni CIEM 7d e 7e. Sono specificati i periodi di pesca dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024, i limiti alle catture accessorie e le possibilità di trasferimento verso determinate acque, subordinatamente a preventiva notifica alla Commissione e al Regno Unito.
Esclusione della flessibilità interannuale in taluni stock
Per diversi stock, in ragione di biomasse inferiori al valore limite di riferimento Blim o dell’assenza di valori di riferimento con raccomandazione del CIEM di non effettuare catture o sospendere la pesca mirata, è vietata per il 2023 la flessibilità interannuale ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. La clausola è inserita, tra l’altro, per aringa, merlano, molva azzurra, gamberetto boreale e occhialone, oltre che per alcuni stock degli allegati IA e F.
Correzione di codici e condizioni tecniche negli allegati
Sono corretti o inseriti diversi codici relativi alle condizioni di pesca e alle aree di applicazione per aringa, merluzzo bianco, eglefino, merlano, melù e passera di mare. Sono inoltre corretti i codici relativi ai contingenti norvegesi nell’allegato IA, parte B, del regolamento 2023/194.
Soppressione dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2023/194
L’articolo 45 è soppresso per evitare sovrapposizioni con le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2056 che già vietano, nella zona WCPFC, la detenzione a bordo, il trasbordo, l’immagazzinamento e lo sbarco di squali alalunga e squali seta.
Aggiornamento delle disposizioni ICCAT e del tonno rosso
Per diversi stock ICCAT di tonno alalunga, tonno obeso e pesce spada è stabilito che non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Inoltre, sulla base delle modifiche ai piani di gestione dell’allevamento trasmesse dagli Stati membri e pubblicate dall’ICCAT, sono aggiornati nell’allegato VI del regolamento 2023/194 la capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e i quantitativi massimi di catture di tonno rosso selvatico assegnabili agli allevamenti di Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Malta e Portogallo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica in linea generale dal 1o gennaio 2023; l’articolo 2 si applica dal 1o gennaio 2022; l’abrogazione dell’articolo 45 del regolamento 2023/194 e alcune parti dell’allegato I si applicano dal 1o luglio 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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