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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1324

Regolamento (UE) 2023/1324 del Consiglio del 29 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e del regolamento (UE) 2023/194 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde

Normativa europea32023R1324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in via puntuale il quadro dei TAC e delle possibilità di pesca fissati per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/194 e, per alcuni stock ICCAT, dal regolamento (UE) 2022/109. Le modifiche tengono conto dei pareri scientifici disponibili, degli esiti delle consultazioni con Regno Unito e Norvegia e di correzioni tecniche su codici, condizioni e riferimenti. È inoltre soppressa una disposizione ormai sovrapposta ad altre misure dell’Unione e sono aggiornati i limiti di capacità e di cattura per il tonno rosso in alcuni Stati membri.

Modifica i regolamenti (UE) 2023/194 e (UE) 2022/109 aggiornando talune possibilità di pesca, TAC, condizioni di gestione e piani connessi per specifici stock ittici e per il tonno rosso.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, per effetto dei TAC e delle condizioni tecniche richiamate, ai pescherecci dell’Unione e alle attività di pesca interessate nelle acque dell’Unione e in determinate acque non dell’Unione. Incide in particolare sugli stock di acciuga, spratto, aringa, merlano, molva azzurra, gamberetto boreale, passera di mare, occhialone e su alcuni stock ICCAT di tonni e pesce spada, nonché sulla capacità di allevamento e ingrasso del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Alcune modifiche sono retroattive al 1o gennaio 2022 o al 1o gennaio 2023; altre si applicano dal 1o luglio 2023. Sono inoltre rilevanti esclusioni specifiche della flessibilità interannuale di cui al regolamento (CE) n. 847/96.

Modifica delle possibilità di pesca per il 2023 e aggiornamento di taluni contingenti ICCAT

Il regolamento interviene sul regime unionale dei TAC e delle possibilità di pesca fissati dal regolamento (UE) 2023/194, nonché su alcune disposizioni del regolamento (UE) 2022/109 relative agli stock ICCAT. La finalità è adeguare la disciplina ai più recenti pareri scientifici, agli esiti delle consultazioni con Regno Unito e Norvegia e a correzioni tecniche necessarie per l’applicazione operativa dei contingenti.

Ambito di applicazione e quadro generale

Le modifiche riguardano stock ittici specifici nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione. I principali interessi toccano acciuga, spratto, aringa, merlano, molva azzurra, gamberetto boreale, passera di mare, alcune specie ICCAT di tonni e pesce spada, oltre alla disciplina dell’allevamento del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

Acciuga: TAC provvisorio per il periodo 1o luglio 2023-30 settembre 2023

Il regolamento sostituisce la tabella dell’allegato IA del regolamento 2023/194 relativa all’acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1. In attesa del parere scientifico CIEM per il periodo 1o luglio 2023-30 giugno 2024, viene fissato un TAC provvisorio di 4 564 tonnellate, con ripartizione di 2 183 tonnellate per la Spagna e 2 381 tonnellate per il Portogallo; il contingente è pescabile soltanto dal 1o luglio 2023 al 30 settembre 2023.

Spratto: adeguamento dei TAC e condizioni di pesca

Sono aggiornati i contingenti per lo spratto in tre diversi contesti: divisione CIEM 3a; acque del Regno Unito e dell’Unione della sottozona CIEM 4 e acque del Regno Unito della divisione 2a; divisioni CIEM 7d e 7e. Le tabelle sostitutive precisano i TAC nazionali e dell’Unione, i periodi di pescabilità dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024, nonché i limiti alle catture accessorie (ad esempio fino al 5 % di merlano ed eglefino nella divisione 3a e fino al 2 % di merlano nel comparto 2a/4). In alcuni casi sono consentiti trasferimenti del contingente verso specifiche acque, previa notifica alla Commissione e al Regno Unito.

Esclusione della flessibilità interannuale ex regolamento (CE) n. 847/96

Per diversi stock l’applicazione della flessibilità interannuale è espressamente esclusa nel 2023. La scelta è motivata dal fatto che, per alcuni stock, la biomassa è inferiore al valore limite di riferimento Blim, mentre per altri il CIEM non ha fissato valori di riferimento di conservazione e raccomanda di non effettuare catture o di sospendere la pesca mirata. La clausola di esclusione è inserita in varie tabelle dell’allegato IA e dell’allegato ID del regolamento 2023/194 e riguarda, tra gli altri, aringa, merlano, molva azzurra, gamberetto boreale, occhialone e alcuni stock ICCAT di tonni e pesce spada.

Correzioni tecniche e codici di zona

Il regolamento corregge o integra diversi codici e note tecniche relativi alle condizioni di utilizzo dei contingenti. In particolare, sono rettificati i codici per i contingenti norvegesi dell’allegato IA, parte B, e sono inseriti o modificati codici relativi ad aringa, merluzzo bianco, eglefino, merlano, melù e passera di mare, al fine di chiarire le aree in cui le quantità possono essere pescate e la relativa disciplina applicabile.

Soppressione dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2023/194

L’articolo 45 viene soppresso per evitare sovrapposizioni con il regolamento (UE) 2022/2056, che già contiene, per la zona WCPFC, un divieto di detenere a bordo, trasbordare, immagazzinare a bordo o sbarcare squali alalunga e squali seta, interi o in parti.

Contingenti ICCAT e disciplina del tonno rosso

Per alcuni stock ICCAT, il regolamento dispone che non si applichino gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96, escludendo così sia la flessibilità interannuale sia i trasferimenti di contingenti. In parallelo, aggiorna il punto 6 dell’allegato VI del regolamento 2023/194, modificando le capacità massime di allevamento e ingrasso del tonno rosso e i quantitativi massimi di catture di tonno rosso selvatico assegnabili agli allevamenti nei diversi Stati membri interessati, sulla base dei piani di gestione aggiornati e pubblicati dall’ICCAT.

Entrata in vigore, decorrenza ed efficacia temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La regola generale è l’applicazione dal 1o gennaio 2023, ma con tre importanti eccezioni: l’articolo 2 si applica dal 1o gennaio 2022; la soppressione dell’articolo 45 del regolamento 2023/194 si applica dal 1o luglio 2023; e anche alcune parti dell’allegato I decorrono da tale data. La retroattività è giustificata dal fatto che le modifiche aumentano le possibilità di pesca o riguardano quantitativi non ancora trasferiti, senza incidere negativamente sulla certezza del diritto o sul legittimo affidamento.

Disposizioni principali

Aggiornamento del regolamento (UE) 2023/194

Sono modificate varie parti del regolamento 2023/194: soppressione dell’articolo 45; modifica degli allegati IA e ID; modifica dell’allegato VI. Gli interventi riguardano soprattutto TAC, condizioni di pesca, codici geografici e clausole tecniche collegate alle catture accessorie e ai trasferimenti di contingenti.

Acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e zona Copace 34.1.1

È introdotto un TAC provvisorio di 4 564 tonnellate per il periodo dal 1o luglio 2023 al 30 settembre 2023, ripartito tra Spagna (2 183 tonnellate) e Portogallo (2 381 tonnellate). Il contingente può essere pescato solo in tale periodo.

Spratto: TAC e condizioni nelle sottozone/divisioni CIEM interessate

Sono aggiornati i TAC per lo spratto nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e dell’Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione 2a, nonché nelle divisioni CIEM 7d e 7e. Sono specificati i periodi di pesca dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024, i limiti alle catture accessorie e le possibilità di trasferimento verso determinate acque, subordinatamente a preventiva notifica alla Commissione e al Regno Unito.

Esclusione della flessibilità interannuale in taluni stock

Per diversi stock, in ragione di biomasse inferiori al valore limite di riferimento Blim o dell’assenza di valori di riferimento con raccomandazione del CIEM di non effettuare catture o sospendere la pesca mirata, è vietata per il 2023 la flessibilità interannuale ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. La clausola è inserita, tra l’altro, per aringa, merlano, molva azzurra, gamberetto boreale e occhialone, oltre che per alcuni stock degli allegati IA e F.

Correzione di codici e condizioni tecniche negli allegati

Sono corretti o inseriti diversi codici relativi alle condizioni di pesca e alle aree di applicazione per aringa, merluzzo bianco, eglefino, merlano, melù e passera di mare. Sono inoltre corretti i codici relativi ai contingenti norvegesi nell’allegato IA, parte B, del regolamento 2023/194.

Soppressione dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2023/194

L’articolo 45 è soppresso per evitare sovrapposizioni con le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2056 che già vietano, nella zona WCPFC, la detenzione a bordo, il trasbordo, l’immagazzinamento e lo sbarco di squali alalunga e squali seta.

Aggiornamento delle disposizioni ICCAT e del tonno rosso

Per diversi stock ICCAT di tonno alalunga, tonno obeso e pesce spada è stabilito che non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Inoltre, sulla base delle modifiche ai piani di gestione dell’allevamento trasmesse dagli Stati membri e pubblicate dall’ICCAT, sono aggiornati nell’allegato VI del regolamento 2023/194 la capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e i quantitativi massimi di catture di tonno rosso selvatico assegnabili agli allevamenti di Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Malta e Portogallo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica in linea generale dal 1o gennaio 2023; l’articolo 2 si applica dal 1o gennaio 2022; l’abrogazione dell’articolo 45 del regolamento 2023/194 e alcune parti dell’allegato I si applicano dal 1o luglio 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepescarisorse ittichepolitica comune della pescaacquacolturarelazioni con paesi terzi

Testo integrale

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