Regolamento (UE) 2023/1329
Regolamento (UE) 2023/1329 della Commissione del 29 giugno 2023 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda le specifiche del glicerolo (E 422), degli esteri poliglicerici degli acidi grassi (E 475) e del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE degli additivi alimentari per tre sostanze già autorizzate: E 422, E 475 ed E 476. Da un lato, modifica le specifiche tecniche e abbassa diversi limiti di impurità e contaminanti; dall’altro, estende l’uso di E 476 in talune categorie alimentari e introduce nuovi massimali, in particolare per le salse emulsionate con tenore di grassi almeno pari al 20 %. Sono previsti regimi transitori per consentire lo smaltimento delle scorte e la commercializzazione degli alimenti già prodotti prima delle nuove date di applicazione.
Modifica le condizioni d’uso di E 476 nei gelati e nelle salse e aggiorna le specifiche di E 422, E 475 ed E 476 negli allegati dei regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.
Ambito di applicazione
Si applica agli additivi alimentari glicerolo (E 422), esteri poliglicerici degli acidi grassi (E 475) e poliricinoleato di poliglicerolo (E 476), nonché agli alimenti nei quali tali additivi sono impiegati. L’efficacia è generale e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il regolamento introduce inoltre regimi transitori per additivi e alimenti legalmente immessi sul mercato prima del 20 luglio 2023, con ulteriori scadenze specifiche fino al 20 gennaio 2024 e, per alcuni prodotti, fino a esaurimento scorte o fino al termine minimo di conservazione/data di scadenza.
Modifica degli additivi alimentari E 422, E 475 ed E 476
Il regolamento interviene sul quadro degli additivi alimentari dell’Unione aggiornando sia le condizioni d’uso sia le specifiche tecniche di tre sostanze già autorizzate: glicerolo (E 422), esteri poliglicerici degli acidi grassi (E 475) e poliricinoleato di poliglicerolo (E 476). La revisione si fonda sui pareri scientifici dell’EFSA e mira ad allineare le specifiche agli standard attuali, riducendo i limiti di impurità e contaminanti e, per E 476, ampliando in parte gli impieghi autorizzati.
Contesto regolatorio e finalità
Il regolamento modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, che contiene l’elenco UE degli additivi autorizzati e le rispettive condizioni d’uso, nonché l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, recante le specifiche degli additivi. La Commissione richiama la procedura uniforme di autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008 e prende atto delle valutazioni EFSA che hanno evidenziato la necessità di aggiornare le specifiche di E 422, E 475 ed E 476. In più punti il regolamento precisa che i nuovi limiti tengono conto delle buone prassi di fabbricazione e dei livelli attualmente raggiungibili dall’industria.
Ambito di applicazione
Le disposizioni riguardano gli additivi alimentari menzionati e tutti gli alimenti nei quali essi sono impiegati. L’intervento ha portata generale nell’ordinamento dell’Unione e si applica direttamente negli Stati membri. Sono tuttavia previsti regimi transitori per gli additivi e gli alimenti legalmente immessi sul mercato prima del 20 luglio 2023, in particolare per consentire lo smaltimento delle scorte e l’esaurimento dei prodotti già distribuiti.
E 476: nuove autorizzazioni d’uso nei gelati e nelle salse
Il regolamento autorizza il poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) nella categoria 03 "Gelati" a un livello massimo di 4 000 mg/kg, con esclusione dei sorbetti. Nella categoria 12.6 "Salse" distingue invece tra salse emulsionate con tenore di grassi inferiore al 20 %, per le quali resta il limite di 4 000 mg/kg, e salse emulsionate con tenore di grassi di almeno il 20 %, per le quali il limite è innalzato a 8 000 mg/kg.
E 422: specifiche tecniche aggiornate per il glicerolo
Per il glicerolo (E 422) la definizione viene riformulata in modo da limitarne la produzione a oli e grassi vegetali, direttamente o tramite glicerolo grezzo derivante dalla produzione di biodiesel, sottoposto a distillazione e altre fasi di purificazione. Le nuove specifiche fissano un tenore minimo del 98 % di glicerolo su base anidra e introducono requisiti puntuali per purezza e identificazione. In particolare:
- acqua: non più del 5 %;
- ceneri solfatate: non più dello 0,01 %;
- butantrioli: non più dello 0,2 %;
- acroleina: non più di 3 mg/kg;
- acidi ed esteri grassi: non più dello 0,1 % espresso in acido butirrico;
- composti clorurati: non più di 30 mg/kg espressi in cloro;
- 3-MCPD: non più di 0,1 mg/kg;
- arsenico, piombo, mercurio e cadmio: non più di 0,1 mg/kg ciascuno.
E 475: limiti più stringenti e nuove impurità controllate
Per gli esteri poliglicerici degli acidi grassi (E 475) il regolamento chiarisce che il poliglicerolo utilizzato deve essere prodotto da glicerolo conforme alle specifiche dell’E 422. Le specifiche aggiornate stabiliscono, tra l’altro:
- tenore totale di esteri di acidi grassi non inferiore al 90 %;
- ceneri solfatate non oltre lo 0,5 %;
- acidi diversi dagli acidi grassi inferiori all’1 %;
- acidi grassi liberi non oltre il 6 %;
- glicerolo e poliglicerolo totale tra il 18 % e il 60 %;
- glicerolo e poliglicerolo liberi non oltre il 7 %;
- arsenico, mercurio e cadmio non oltre 0,1 mg/kg ciascuno;
- piombo non oltre 0,3 mg/kg;
- somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri degli acidi grassi non oltre 2,5 mg/kg;
- glicidil esteri degli acidi grassi non oltre 10 mg/kg fino al 20 gennaio 2024 e non oltre 5 mg/kg dal 20 gennaio 2024;
- acido erucico non oltre il 2 %.
E 476: nuove specifiche e limite per i glicidil esteri
Anche per il poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) il regolamento aggiorna la definizione, specificando che l’olio di ricino impiegato deve essere privo di ricina e che il poliglicerolo deriva da glicerolo conforme all’E 422. Le nuove specifiche introducono un limite per i glicidil esteri degli acidi grassi pari a 1 mg/kg, oltre a limiti per i metalli pesanti e per la somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri degli acidi grassi pari a 2,5 mg/kg. Vengono altresì mantenuti requisiti tecnici sulla frazione di poliglicerolo, sull’indice di ossidrile e sull’indice di acidità.
Regime transitorio
L’articolo 3 disciplina in modo dettagliato la fase di passaggio alle nuove regole. In sintesi:
- E 422 legalmente immesso sul mercato prima del 20 luglio 2023 e non conforme ai nuovi limiti per arsenico, piombo, mercurio, cadmio o acroleina può essere aggiunto agli alimenti fino al 20 gennaio 2024;
- gli alimenti contenenti tale E 422 possono essere immessi sul mercato fino al 20 gennaio 2024 e restare sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza;
- E 475 legalmente immesso prima del 20 luglio 2023 e non conforme ai nuovi limiti può essere usato fino al 20 gennaio 2024, con analoga possibilità per gli alimenti contenenti l’additivo;
- per E 475 immesso dopo il 20 luglio 2023 e fino al 20 gennaio 2024, se non conforme al nuovo limite intermedio di 10 mg/kg per i glicidil esteri, l’uso è consentito fino ad esaurimento delle scorte;
- E 476 legalmente immesso prima del 20 luglio 2023 può essere usato fino al 20 gennaio 2024 se non conforme ai nuovi limiti, e gli alimenti che lo contengono possono essere immessi sul mercato fino a tale data e restare in commercio fino a scadenza.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica degli elenchi UE degli additivi autorizzati
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 secondo l’allegato I del regolamento. In particolare, E 476 è autorizzato nella categoria 03 "Gelati" a 4 000 mg/kg, con esclusione dei sorbetti, e nella categoria 12.6 "Salse" sono previste due soglie: 4 000 mg/kg per salse emulsionate con tenore di grassi inferiore al 20 % e 8 000 mg/kg per salse emulsionate con tenore di grassi di almeno il 20 %.
Aggiornamento delle specifiche di E 422, E 475 ed E 476
L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 secondo l’allegato II. Per E 422, E 475 ed E 476 sono ridefinite le modalità di produzione e sono ridotti i limiti per elementi tossici; per E 475 ed E 476 sono introdotti limiti per 3-MCPD, 3-MCPD esteri degli acidi grassi, glicidil esteri degli acidi grassi e, per E 475, anche per l’acido erucico; per E 422 è fissato un limite massimo di acroleina pari a 3 mg/kg.
Nuova definizione e nuovi limiti per il glicerolo (E 422)
Il glicerolo deve essere ottenuto solo da oli e grassi vegetali, direttamente o da glicerolo grezzo derivante dalla produzione di biodiesel, sottoposto a purificazione. Le specifiche fissano un tenore minimo del 98 % su base anidra e limiti massimi per impurità e contaminanti, tra cui arsenico, piombo, mercurio e cadmio a 0,1 mg/kg ciascuno, oltre a un limite di acroleina di 3 mg/kg.
Nuova definizione e limiti per gli esteri poliglicerici degli acidi grassi (E 475)
E 475 deve essere prodotto usando glicerolo conforme alle specifiche di E 422. Le nuove specifiche fissano, tra l’altro, un tenore totale di esteri di acidi grassi non inferiore al 90 %, limiti per ceneri solfatate, acidi diversi dagli acidi grassi, acidi grassi liberi, glicerolo/poliglicerolo totali e liberi, oltre a limiti per arsenico, piombo, mercurio, cadmio, somma di 3-MCPD e relativi esteri, glicidil esteri e acido erucico.
Nuova definizione e limiti per il poliricinoleato di poliglicerolo (E 476)
E 476 deve essere prodotto a partire da glicerolo conforme alle specifiche di E 422 e da olio di ricino privo di ricina. Le specifiche aggiornate introducono limiti per arsenico, piombo, mercurio, cadmio, somma di 3-MCPD e relativi esteri e un limite per i glicidil esteri degli acidi grassi pari a 1 mg/kg.
Regime transitorio per l’adeguamento delle scorte
L’articolo 3 consente l’uso e la commercializzazione transitoria di E 422, E 475 ed E 476 e degli alimenti che li contengono se immessi legalmente sul mercato prima del 20 luglio 2023 ma non conformi ai nuovi limiti applicabili da tale data. In linea generale, l’uso come additivo e l’immissione sul mercato degli alimenti sono consentiti fino al 20 gennaio 2024, con possibilità di permanenza sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Per E 475 immesso tra il 20 luglio 2023 e il 20 gennaio 2024 non conforme al nuovo limite intermedio sui glicidil esteri, l’uso è consentito fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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