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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1330

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1330 della Commissione del 29 giugno 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32023R1330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma l’esistenza di dumping sulle importazioni coreane di carta termica leggera e ritiene probabile la persistenza e la reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. Per questo istituisce un dazio antidumping definitivo fisso di 103,16 EUR per tonnellata netta. La Commissione fonda la decisione su un riesame in previsione della scadenza, analizzando dumping, pregiudizio, rischio futuro e interesse dell’Unione.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’UE di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di determinati tipi di carta termica leggera di peso non superiore a 65 g/m2, in rotoli di larghezza almeno pari a 20 cm, con peso del rotolo almeno pari a 50 kg e diametro almeno pari a 40 cm, con o senza rivestimento di fondo, rivestiti di sostanza termosensibile su uno o entrambi i lati, con o senza rivestimento superficiale, classificati ai codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85 (codici TARIC 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520), originari della Repubblica di Corea. Non riguarda i nuovi tipi di prodotto privi di rivelatori chimici, per i quali la Commissione ha precisato che il procedimento concerne solo la carta termica leggera con rivelatore chimico. Il dazio si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carta termica leggera dalla Repubblica di Corea

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1330 conclude un riesame in previsione della scadenza relativo alle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea. La Commissione, applicando l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, conferma che la cessazione delle misure avrebbe verosimilmente favorito la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione.

Contesto procedurale

Le misure iniziali erano state istituite con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 e successivamente nuovamente istituite, per il gruppo Hansol, con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/593 a seguito dell’annullamento giurisdizionale delle precedenti misure. In seguito all’avviso di imminente scadenza, la European Thermal Paper Association ha presentato domanda di riesame il 1º febbraio 2022 per conto dell’industria dell’Unione. La Commissione ha aperto il riesame il 3 maggio 2022, previa consultazione del comitato di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base.

Ambito del riesame e parti interessate

L’inchiesta sul dumping ha coperto il periodo 1º gennaio 2021 - 31 dicembre 2021; l’analisi delle tendenze rilevanti per il pregiudizio ha riguardato il periodo 1º gennaio 2018 - fine del periodo di riesame. La Commissione ha coinvolto produttori dell’Unione, produttori esportatori coreani, importatori, utilizzatori e autorità coreane; ha inoltre utilizzato il campionamento per i produttori dell’Unione, selezionando tre produttori rappresentativi dell’86 % della produzione e delle vendite UE stimate.

Prodotto interessato e definizione merceologica

Il prodotto oggetto del riesame è la carta termica leggera di peso non superiore a 65 g/m2, in rotoli di grandi dimensioni, con o senza rivestimento di fondo e con rivestimento termosensibile, con o senza rivestimento superficiale, classificata nei codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85. La Commissione ha chiarito che il procedimento riguarda solo la carta termica leggera con rivelatore chimico, escludendo nuovi tipi di prodotto che generano l’immagine mediante reazione fisica.

Dumping accertato nel periodo di riesame

Hansol Paper è risultata l’unica impresa coreana collaborante e ha rappresentato quasi tutte le esportazioni del prodotto oggetto del riesame verso l’Unione. La Commissione ha verificato la rappresentatività delle vendite interne, il valore normale e il prezzo all’esportazione, ricorrendo, ove necessario, al valore normale costruito e agli adeguamenti per garantire un confronto equo. Il margine di dumping medio ponderato è stato determinato nel 29 % in rapporto al prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Rischio di persistenza del dumping

La Commissione ha ritenuto che la soppressione delle misure renderebbe probabile la continuazione del dumping. Tale conclusione si fonda sulla capacità produttiva significativa e flessibile in Corea, sulla possibile riallocazione della produzione verso la carta termica leggera, sul mercato interno coreano troppo piccolo per assorbire l’offerta e sull’attrattiva del mercato dell’Unione, che rappresenta circa il 25 % del consumo mondiale del prodotto ed è il più grande mercato a livello globale. Ha inoltre considerato la recente introduzione di misure antidumping statunitensi, che riduce l’attrattiva di quel mercato per gli esportatori coreani.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione è stata individuata in cinque produttori situati in Germania, Spagna e Finlandia. Nel periodo esaminato, la produzione UE è diminuita, la capacità produttiva è cresciuta, e il tasso di utilizzo degli impianti è calato. Le vendite sul mercato UE sono diminuite lievemente, mentre la quota di mercato è rimasta molto elevata, pari al 92 % circa nel periodo di riesame. Sul piano finanziario, la redditività è rimasta positiva ma è scesa al 6,6 % nel periodo di riesame, ben sotto il profitto di riferimento dell’11,5 % richiamato dalla Commissione; si sono inoltre ridotti il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito.

Undercutting e pressione sui prezzi

La Commissione ha accertato un undercutting medio ponderato del 13,7 % sulle importazioni dalla Repubblica di Corea, con circa l’83 % dei volumi importati soggetti a undercutting. I prezzi medi all’importazione sono diminuiti nel periodo in esame, mentre i prezzi dell’industria UE, pur in calo, non hanno potuto adeguarsi ai maggiori costi di produzione. Il quadro complessivo ha portato la Commissione a ritenere che il pregiudizio, nel periodo di riesame, sia stato effettivo e che, in caso di cessazione delle misure, la situazione peggiorerebbe ulteriormente.

Interesse dell’Unione

La Commissione ha valutato anche l’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base. Tutti i cinque produttori dell’Unione si sono espressi a favore del mantenimento delle misure; non è emersa invece collaborazione significativa da parte di importatori indipendenti o utilizzatori. La Commissione ha quindi concluso che non esistono motivi contrari al mantenimento delle misure antidumping.

Effetti dispositivi e applicazione

L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo fisso di 103,16 EUR per tonnellata netta sulle importazioni del prodotto descritto originarie della Repubblica di Corea. L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e stabilisce la sua applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio antidumping definitivo

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto oggetto del regolamento originario della Repubblica di Corea. L’aliquota è fissata in un importo specifico di 103,16 EUR per tonnellata netta, salvo diversa indicazione per le norme doganali applicabili.

Presupposti del riesame in previsione della scadenza

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha ritenuto che la domanda presentata dall’industria dell’Unione contenesse sufficienti elementi di prova del rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, aprendo il riesame il 3 maggio 2022.

Definizione del prodotto e esclusioni

Il prodotto interessato è la carta termica leggera con specifiche caratteristiche tecniche e dimensionali, attualmente classificata nei codici NC/TARIC indicati. La Commissione ha precisato che il procedimento riguarda solo la carta termica leggera con rivelatore chimico, escludendo i nuovi tipi di prodotto basati su reazioni fisiche e non chimiche.

Accertamento della persistenza del dumping

Per il periodo di riesame 1º gennaio 2021-31 dicembre 2021, la Commissione ha riscontrato un margine di dumping medio ponderato del 29 % per Hansol Paper. Il valore normale è stato determinato, in base alle vendite interne rappresentative o, ove necessario, mediante costruzione del valore secondo l’articolo 2 del regolamento di base; il prezzo all’esportazione è stato ricostruito, quando le vendite sono passate tramite società collegata, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9.

Rischio di persistenza del dumping

La Commissione ha ritenuto che, in caso di abrogazione delle misure, il dumping si ripresenterebbe o continuerebbe, valorizzando la significativa capacità produttiva e capacità inutilizzata in Corea, la flessibilità produttiva del principale esportatore, la debolezza del mercato interno coreano e l’attrattiva del mercato dell’Unione, il più grande al mondo per il prodotto in esame. Ha rilevato anche la recente introduzione di misure antidumping negli Stati Uniti come fattore che rende meno attrattivo quel mercato.

Valutazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione

La Commissione ha analizzato gli indicatori macro e microeconomici dell’industria dell’Unione, composta da cinque produttori in tre Stati membri. Pur restando elevata la quota di mercato dell’industria UE, nel periodo di riesame si è registrato un peggioramento della redditività (6,6 %), del flusso di cassa, degli investimenti e dell’utile sul capitale investito, in coincidenza con l’aumento delle importazioni coreane e con un undercutting medio ponderato del 13,7 %.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

La Commissione ha concluso che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping e una nuova pressione sui prezzi dell’industria dell’Unione, con conseguente rischio di reiterazione di un pregiudizio notevole.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato gli interessi dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Ha concluso che il mantenimento delle misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione e che non vi sono elementi per ritenere che gli effetti negativi per importatori e utilizzatori superino i benefici delle misure.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingdifesa commercialecommercio internazionaledogane

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