Regolamento (UE) 2023/1331
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1331 della Commissione del 29 giugno 2023 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua la disciplina delle misure di salvaguardia definitive sui prodotti siderurgici per recepire la modifica del quadro UE relativa ai trasferimenti di determinati prodotti di acciaio verso l’Irlanda del Nord. Viene creato un contingente tariffario distinto, riservato alle merci originarie del Regno Unito spedite direttamente da altre parti del Regno Unito in Irlanda del Nord e immesse in libera circolazione in tale territorio. Le quantità importate entro il contingente beneficiano della franchigia doganale; oltre il contingente si applica un dazio di salvaguardia del 25%.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 per istituire un contingente tariffario specifico per taluni prodotti siderurgici originari del Regno Unito trasferiti in Irlanda del Nord.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni di determinate categorie di prodotti di acciaio oggetto della misura di salvaguardia dell’UE, limitatamente alle merci originarie del Regno Unito, trasportate direttamente da altre parti del Regno Unito in Irlanda del Nord e immesse in libera circolazione nel territorio dell’Irlanda del Nord. Non incide sui contingenti tariffari esistenti per le importazioni da paesi terzi nel territorio dell’Unione. Si applica dal 1° luglio 2023; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica delle misure di salvaguardia per prodotti siderurgici trasferiti in Irlanda del Nord
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1331 della Commissione interviene sul regime di salvaguardia definitivo applicabile a determinati prodotti di acciaio, già disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. L’intervento è motivato dall’adeguamento del quadro UE relativo all’applicazione dei contingenti tariffari a taluni prodotti siderurgici trasferiti in Irlanda del Nord, in seguito alla modifica introdotta dal regolamento (UE) 2023/1321.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2015/478, in particolare l’articolo 20, e il regolamento (UE) 2015/755, in particolare l’articolo 16, come basi giuridiche della modifica. Il nuovo atto mira a creare un contingente tariffario autonomo per i movimenti di specifiche categorie di prodotti di acciaio originari del Regno Unito e spediti direttamente da altre parti del Regno Unito verso l’Irlanda del Nord, così da consentirne l’ingresso in franchigia doganale entro limiti quantitativi determinati.
Ambito materiale e soggetti interessati
Il regolamento riguarda soltanto due categorie della misura di salvaguardia:
- categoria 7: lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati;
- categoria 17: profilati di ferro o di acciai non legati.
Le merci devono essere:
- originarie del Regno Unito;
- trasportate direttamente in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito;
- immesse in libera circolazione nel territorio dell’Irlanda del Nord.
La Commissione precisa che il nuovo contingente non altera i contingenti tariffari già esistenti per le importazioni da paesi terzi nell’Unione europea.
Contingenti tariffari e dazio supplementare
Nella tabella IV.1 dell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/159, le parti relative alle categorie 7 e 17 sono sostituite per includere una nuova assegnazione al Regno Unito. Per tali trasferimenti verso l’Irlanda del Nord sono fissati i seguenti volumi:
- categoria 7: 5 231,58 tonnellate nette per i periodi 1° luglio 2023-30 settembre 2023 e 1° ottobre 2023-31 dicembre 2023; 5 174,72 tonnellate nette per i periodi 1° gennaio 2024-31 marzo 2024 e 1° aprile 2024-30 giugno 2024;
- categoria 17: 14 061,23 tonnellate nette per i periodi 1° luglio 2023-30 settembre 2023 e 1° ottobre 2023-31 dicembre 2023; 13 908,39 tonnellate nette per i periodi 1° gennaio 2024-31 marzo 2024 e 1° aprile 2024-30 giugno 2024.
Per entrambe le categorie, il dazio supplementare applicabile oltre il contingente è pari al 25%.
Procedura adottata dalla Commissione
Prima dell’adozione, la Commissione ha pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 30 marzo 2023, spiegando la necessità di istituire il nuovo contingente e aprendo la possibilità per le parti interessate di presentare osservazioni. Secondo il regolamento, non sono state presentate osservazioni. Le misure sono inoltre dichiarate conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia competente.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° luglio 2023.
Disposizioni principali
Fondamento e finalità della modifica
La Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, che istituisce misure di salvaguardia definitive sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio, sulla base del regolamento (UE) 2015/478, articolo 20, e del regolamento (UE) 2015/755, articolo 16. La finalità è allineare la misura di salvaguardia alla nuova disciplina introdotta dal regolamento (UE) 2023/1321 per i prodotti siderurgici trasferiti in Irlanda del Nord.
Istituzione di un contingente tariffario per l’Irlanda del Nord
Per le categorie di prodotto 7 e 17 dell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/159 viene introdotto un contingente tariffario specifico riservato al Regno Unito (spedizioni in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito), distinto dai contingenti già previsti per Ucraina e altri paesi. Il contingente si applica esclusivamente alle merci originarie del Regno Unito, direttamente trasportate in Irlanda del Nord e immesse in libera circolazione nel suo territorio.
Categorie di prodotti interessate
La categoria 7 riguarda le lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati, con i codici NC indicati in tabella. La categoria 17 riguarda i profilati di ferro o di acciai non legati, con i relativi codici NC indicati in tabella.
Volumi dei contingenti e aliquota del dazio
Per la categoria 7, il nuovo contingente per il Regno Unito è pari a 5 231,58 tonnellate nette per i periodi dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023 e dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023, e a 5 174,72 tonnellate nette per i periodi dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2024 e dal 1° aprile 2024 al 30 giugno 2024. Per la categoria 17, il contingente è pari a 14 061,23 tonnellate nette per i periodi dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023 e dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023, e a 13 908,39 tonnellate nette per i periodi dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2024 e dal 1° aprile 2024 al 30 giugno 2024. In tutti i casi l’aliquota del dazio supplementare è del 25%.
Esclusione di effetti sui contingenti dei paesi terzi
La Commissione chiarisce che i nuovi contingenti tariffari per l’Irlanda del Nord non incidono sull’assegnazione né sui volumi dei contingenti tariffari già esistenti per le importazioni di paesi terzi nel territorio dell’Unione.
Procedura e consultazione
La Commissione ha pubblicato un avviso il 30 marzo 2023, ha consentito alle parti interessate di presentare osservazioni e ha concluso che non sono pervenute osservazioni. Le misure adottate risultano conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478 e dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° luglio 2023.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 29 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1324
- Regolamento · 29 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1329
- Regolamento · 29 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1330
- Regolamento · 29 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1332
- Regolamento · 29 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1333
- Regolamento · 29 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1334
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →