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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1332

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1332 della Commissione del 29 giugno 2023 relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei CBS 114044 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione e suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Roal Oy), e che abroga il regolamento (CE) n. 902/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei CBS 114044 come additivo zootecnico per specifiche specie animali. La Commissione fonda il rinnovo sulla valutazione positiva dell'EFSA circa la sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché sull'idoneità dei metodi di analisi. Vengono introdotte condizioni di impiego e misure di protezione per gli utilizzatori, oltre a un periodo transitorio per l'esaurimento delle scorte. Contestualmente è abrogato il precedente regolamento (CE) n. 902/2009.

Rinnovo dell'autorizzazione, come additivo per mangimi, di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei CBS 114044, con abrogazione del precedente regolamento di autorizzazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai titolari e utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, e riguarda l'immissione sul mercato e l'utilizzo del preparato enzimatico indicato nell'allegato. L'autorizzazione riguarda i mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione e suinetti svezzati. Il regolamento disciplina anche il periodo transitorio per prodotti e mangimi etichettati prima del 20 luglio 2023; per le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare, il regime transitorio si estende ai prodotti etichettati prima del 20 luglio 2024. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Non risultano esclusioni di settore diverse da quelle derivanti dalle specie animali e dalle condizioni di etichettatura e commercializzazione previste.

Rinnovo dell'autorizzazione di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 114044

Il regolamento rinnova l'autorizzazione di un preparato enzimatico impiegato come additivo per mangimi, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione interviene a seguito della domanda di rinnovo presentata dal titolare dell'autorizzazione Roal Oy e delle valutazioni favorevoli dell'EFSA, che hanno confermato la sicurezza dell'additivo per le specie target, per i consumatori e per l'ambiente.

Quadro normativo e motivazione del rinnovo

Il regolamento si inserisce nel sistema autorizzatorio degli additivi per l'alimentazione animale previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, richiamato in premessa e applicato, in particolare, tramite l'articolo 14 sulla procedura di rinnovo. La Commissione rileva che le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento base risultano soddisfatte e che, pertanto, l'autorizzazione deve essere rinnovata alle condizioni riportate nell'allegato. Nei considerando si sottolinea anche l'esigenza di adottare misure di protezione adeguate per la salute umana, soprattutto con riguardo agli utilizzatori dell'additivo.

Esito della valutazione scientifica

L'EFSA, nei pareri del 4 ottobre 2019 e del 27 gennaio 2021, conclude che il preparato continua a essere sicuro per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione e suinetti svezzati, nonché per i consumatori e per l'ambiente. Viene precisato che il preparato non è irritante per la pelle; la forma liquida testata non è irritante per gli occhi né sensibilizzante cutaneo, mentre l'additivo va considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie in tutte le forme. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio post-immissione sul mercato e ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi del laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

Condizioni di autorizzazione e specifiche tecniche dell'allegato

L'allegato qualifica l'additivo come appartenente alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale dei promotori della digestione. Il titolare dell'autorizzazione è Roal Oy, con numero di identificazione dell'additivo 4a8i. L'additivo è descritto come endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta dal Trichoderma reesei CBS 114044, in formulazione solida o liquida, con attività minima di 160 000 BXU/g.

Per i mangimi destinati alle specie target sono fissati i seguenti tenori minimi:

  • 8 000 BXU/kg per polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova;
  • 16 000 BXU/kg per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione;
  • 24 000 BXU/kg per suinetti svezzati.

Sono inoltre indicati i metodi di analisi per la caratterizzazione della sostanza attiva nell'additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti, basati su reazioni colorimetriche e sulla misura del colorante rilasciato dall'enzima da un substrato di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina.

Obblighi per gli operatori e misure di sicurezza

L'allegato impone che nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele siano riportate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati in altro modo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale: per le forme solide sono richiesti mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi; per le forme liquide sono richiesti mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Regime transitorio

Per evitare interruzioni improvvise del mercato, l'articolo 2 prevede un regime transitorio. Il preparato e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 20 gennaio 2024, conformemente alle norme applicabili prima del 20 luglio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Per le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti il preparato, prodotti ed etichettati prima del 20 luglio 2024 secondo le norme previgenti, è consentita la commercializzazione e l'utilizzo fino a esaurimento scorte, purché destinati ad animali da produzione alimentare.

Abrogazione del precedente atto e applicazione nel tempo

Con l'articolo 3 il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 902/2009, che costituiva il precedente titolo autorizzatorio per lo stesso preparato. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e ribadisce la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell'autorizzazione

L'articolo 1 rinnova l'autorizzazione del preparato indicato nell'allegato, classificato nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione, alle condizioni ivi previste.

Valutazione di sicurezza e presupposti del rinnovo

Nei considerando si richiama che l'EFSA, nei pareri del 4 ottobre 2019 e del 27 gennaio 2021, ha concluso che il preparato continua a essere sicuro per le specie target, per i consumatori e per l'ambiente. È inoltre indicato che il preparato non è irritante per la pelle; la forma liquida testata non è irritante per gli occhi né sensibilizzante per la pelle, ma l'additivo è considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie in tutte le forme.

Condizioni di impiego e misure di protezione

L'allegato prescrive che nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; ove ciò non basti, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi per le forme solide, e mezzi di protezione delle vie respiratorie per le forme liquide.

Specie destinatarie e dosi minime

L'allegato indica come specie destinatarie polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione, e suinetti svezzati. I tenori minimi previsti sono 8 000 BXU/kg per polli da ingrasso e pollastre, 16 000 BXU/kg per tacchini da ingrasso e tacchini da riproduzione, e 24 000 BXU/kg per suinetti svezzati.

Caratteristiche del prodotto e metodi di analisi

L'additivo è descritto come preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta dal Trichoderma reesei CBS 114044, in forma solida e liquida con attività minima di 160 000 BXU/g. Sono indicati metodi analitici per la caratterizzazione della sostanza attiva nell'additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti, basati su prove colorimetriche e sulla misurazione del colorante idrosolubile rilasciato dall'enzima.

Periodo di autorizzazione

L'allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 20 luglio 2033.

Misure transitorie

L'articolo 2 consente che il preparato e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 20 gennaio 2024 in conformità alle norme previgenti al 20 luglio 2023 continuino a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti il preparato, prodotti ed etichettati prima del 20 luglio 2024 secondo le norme previgenti al 20 luglio 2023, possono anch'essi essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte, se destinati ad animali da produzione alimentare.

Abrogazione del precedente regolamento

L'articolo 3 abroga il regolamento (CE) n. 902/2009, che aveva autorizzato per 10 anni lo stesso preparato come additivo per mangimi per le medesime specie.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleautorizzazioni di additivi per mangimisicurezza alimentarebenessere e salute animalesicurezza degli utilizzatori

Testo integrale

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