Cassazione Civile, Ordinanza n. 22264/2025 del 01/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, accogliendo l'impugnazione della controparte, aveva riformato la decisione di primo grado e condannato la ricorrente al pagamento di € 56.439,37, rigettando le domande riconvenzionali. Prima della discussione in Cassazione la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controricorrente, la quale ha anche aderito alla richiesta di non disporre sulle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, tempestivamente accettata dalla controparte prima dell'udienza, ha ritenuto integrati i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre disposto nulla sulle spese del giudizio di legittimità, aderendo la controricorrente alla richiesta. La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13 d.P.R. 115/2002, perché la norma si riferisce ai casi di inammissibilità, improcedibilità o rigetto nel merito e non all'estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla controparte munita di poteri e depositata prima dell'udienza, consente la declaratoria di estinzione del processo
art. 391 c.p.c.
norma richiamata quale base per la declaratoria di estinzione del processo di legittimità per rinuncia
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
il raddoppio del contributo unificato non si applica all'ipotesi di estinzione del processo per rinuncia del ricorrente, poiché la norma prevede tale effetto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo solo se è validamente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata dalla controparte prima della decisione.
- Quando la controparte accetta la rinuncia e aderisce alla richiesta di compensazione o di non liquidazione delle spese, la Corte può disporre nulla sulle spese del giudizio di legittimità.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera nei casi di estinzione del processo per rinuncia del ricorrente, poiché la previsione normativa riguarda soltanto i casi di inammissibilità, improcedibilità o rigetto dell'impugnazione.
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