Sentenza n. 216/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di non ammissione dell'alunna -OMISSIS- alla classe 4^ dell'I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI «Relazioni Internazionali per il Marketing» in esito allo scrutinio verbale n. 7 del 27/08/2025, del Consiglio di Classe riferito all'anno scolastico 2024/2025; del verbale n. 6 del 09/06/2025 del Consiglio di Classe riferito all'anno scolastico 2024/2025 relativo allo scrutinio finale in esito al quale è stato sospeso il giudizio nei confronti di -OMISSIS-; del verbale di correzione della prova scritta di matematica del 25/08/2025 di verifica finale; del verbale di correzione della prova scritta di economia aziendale e geopolitica del 25/08/2025 di verifica finale; - nonché di ogni ulteriore atto, antecedente, conseguente, connesso e/o presupposto ai predetti, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione alla classe quarta, unitamente agli atti dello scrutinio finale e differito e ai verbali di correzione delle prove di verifica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La studentessa ha impugnato la deliberazione del Consiglio della classe 3ARIM, adottata all'esito dello scrutinio differito del 27 agosto 2025, con cui è stata deliberata all'unanimità la non ammissione alla classe quarta, nonché il precedente verbale dello scrutinio finale e i verbali di correzione delle prove scritte di matematica e di economia aziendale e geopolitica. Ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione di diverse disposizioni di legge e l'eccesso di potere sotto plurimi profili. Il Ministero ha contestato la fondatezza del ricorso. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 110/2025 per insussistenza dei relativi presupposti. Prima della decisione, il difensore della ricorrente ha dichiarato in udienza che la studentessa non aveva più interesse alla coltivazione del ricorso, chiedendo la relativa declaratoria.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure dedotte contro la non ammissione scolastica. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., ritenendo inequivoca la dichiarazione della ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione. Il giudice ha richiamato il principio della domanda, secondo cui il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso e il giudice non può decidere nel merito quando, prima della deliberazione, essa dichiari di non avere più interesse al ricorso. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione dell'adesione delle parti alla compensazione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto d'interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata inequivocabilmente dalla parte prima della decisione, impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso; se, prima della decisione, essa dichiara in modo inequivoco di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza d'interesse resa dalla parte prima della spedizione della causa in decisione preclude al giudice l'esame del merito delle censure dedotte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1167/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1168/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1169/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1170/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1171/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1172/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →