Sentenza del 13/09/2023 n. 37312 - Corte di Cassazione
Penale tributario - Pena - Proporzionalità - Sanzione tributaria precedentemente irrogata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della condanna per i reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (art. 10 e art. 5): censura della competenza territoriale per presunta fittizietà della sede legale; violazione dell'art. 649 c.p.p. e del divieto di ne bis in idem (richiamando Corte EDU e Carta dei diritti UE) per mancata valutazione di una "connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta" tra sanzione amministrativa definitiva (2014) e procedimento penale iniziato nel 2017; contestazione della valutazione della connessione sostanziale (compenso con riferimento al pagamento della sanzione amministrativa); carenza motivazionale sull'applicazione dell'art. 10 D.Lgs. n. 74 (impossibilità di ricostruzione dei redditi basata sull'occultamento di sole sei fatture); vizi di motivazione e violazione di legge circa la recidiva (mancata adeguata valutazione secondo le Sezioni Unite), la prescrizione e la determinazione delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo riguardante la competenza territoriale (confermando che il Tribunale di Piacenza è competente in base ai criteri di cui all'art. 16 c.p.p. e art. 18 D.Lgs. n. 74 per la sede effettiva), ma ha accolto in parte il ricorso: ha ritenuto fondate le censure relative all'art. 649 c.p.p. (ne bis in idem) per carente verifica, da parte del giudice di merito, della "connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta" tra procedimento amministrativo e penale; ha altresì accolto i profili relativi alla scarsa motivazione sull'art. 10 (ricostruzione dei redditi con riferimento a sei fatture) e quelli sulla recidiva e sulla relativa incidenza sulla prescrizione. Ha quindi annullato la sentenza impugnata (tranne il punto sulla competenza) e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio, indicando al giudice del rinvio i criteri di verifica (valutare avvio e svolgimento dei procedimenti per la connessione temporale; verificare la connessione sostanziale; applicare meccanismi compensativi per evitare sproporzione complessiva delle sanzioni, se la connessione fosse accertata; motivare compiutamente su recidiva, prescrizione e pene accessorie).
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 10
Reato principale contestato (ocultamento/distruzione/alterazione di documenti) valutato criticamente per la carenza motivazionale sulla impossibilità di ricostruzione dei redditi/del volume d'affari.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 5
Delitto relativo alle dichiarazioni fiscali degli anni contestati; connesso ai reati di occultamento/distruzione.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 18
Criterio per la determinazione della competenza territoriale nelle dichiarazioni fiscali (domicilio/della sede legale o effettiva dell'ente); richiamato per confermare competenza di Piacenza qualora la sede legale fosse fittizia.
Codice di procedura penale - art. 16 c.p.p.
Applicato come criterio attributivo della competenza in caso di connessione tra reati qualora non sia individuabile il luogo del reato più grave.
Codice di procedura penale - art. 649 c.p.p.
Norma invocata per impedire il giudizio qualora già intervenuto precedente giudizio: la Corte ha rilevato la violazione per mancata verifica della "sufficiently close connection in substance and time" tra procedimenti amministrativo e penale.
Codice penale - art. 99 c.p.
Norma sulla recidiva: la Corte ha richiamato la giurisprudenza (Sezioni Unite) e censurato la mancanza di motivazione concreta sulla ricorrenza della recidiva e sui suoi effetti sulla pena e sulla prescrizione.
Codice penale - artt. 157 e 161 c.p.
Rilevanti per il calcolo della prescrizione; la Corte ha ritenuto che la qualificazione della recidiva incide sul termine di prescrizione e che la questione debba essere riesaminata.
L. n. 354 del 1975 - art. 47
Richiamata rispetto agli effetti estintivi di precedenti penali e alla verifica della rilevanza dei precedenti per la recidiva.
Codice di procedura penale - art. 460 comma 5 c.p.p.
Riferimento relativo all'esecutività di decreti penali di condanna e alla loro incidenza sulla valutazione dei precedenti.
Diritto convenzionale e U.E. - Protocollo n. 7 CEDU, art. 4; Carta dei diritti fondamentali UE art. 50
Interpretazione secondo Corte EDU e Corte di Giustizia: il divieto di ne bis in idem non esclude in assoluto sistemi a doppio binario, purché vi sia connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta e meccanismi che garantiscano prevedibilità e proporzionalità complessiva delle sanzioni.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 37
Rilevante per la determinazione delle pene accessorie: la Corte ha indicato che la durata va determinata con motivazione specifica secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e non necessariamente correlata alla pena principale.
Massime di principio
- Il cosiddetto 'doppio binario' (sanzione amministrativa e procedimento penale per fatti tributari) non è vietato di per sé: è ammesso solo se sussiste una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta tra i due procedimenti e se esistono meccanismi che garantiscano prevedibilità e proporzionalità complessiva delle sanzioni.
- La verifica della connessione temporale deve riguardare il momento di avvio e lo svolgimento dei procedimenti, non i tempi di definizione o di pronuncia finale.
- La connessione sostanziale richiede un'analisi motivata degli aspetti della condotta oggetto delle due sanzioni: non è decisiva l'avvenuto o meno pagamento della sanzione amministrativa ai fini del ne bis in idem.
- Quando è accertata la connessione tra sanzione amministrativa e penale, il giudice deve prevedere e applicare un meccanismo compensativo per evitare che la somma delle sanzioni risulti sproporzionata rispetto alla gravità complessiva della condotta.
- In tema di competenza territoriale per reati tributari, per le società si applicano i criteri di art. 18 D.Lgs. n. 74 (domicilio fiscale/sede legale), ma se la sede legale è fittizia occorre individuare la sede effettiva; in caso di connessione fra reati si può ricorrere ai criteri attributivi dell'art. 16 c.p.p.
- La ricorrenza della recidiva deve essere adeguatamente contestata dal P.M. e motivata dal giudice sul piano fattuale e individuale (Sezioni Unite Calibè): non è sufficiente l'enunciazione formale dei precedenti.
- Per la qualificazione della recidiva e i suoi effetti sulla prescrizione, il giudice deve esplicitare quale comma dell'art. 99 c.p. si applica, perché ciò incide sul termine di prescrizione e sugli effetti degli atti interruttivi.
- Quando la determinazione della responsabilità penale si fonda su elementi (es. distruzione/occultamento di poche fatture), il giudice deve fornire motivazione articolata sull'effettiva impossibilità di ricostruzione dei redditi e non limitarsi ad affermazioni apodittiche.
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