Sentenza del 04/04/2019 n. 2024 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRAP - Costo del personale - Deducibilità dei costi - Inerenza attività extra mandato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità ai fini IRAP dei costi sostenuti per prestazioni professionali extra mandato e per il personale impiegato nell’attività. In presenza di fatture generiche, il contribuente deve dimostrare l’inerenza, cioè il collegamento effettivo dei costi con l’attività esercitata. Quanto ai costi del personale, se il professionista opera per più mandatari, tali costi devono essere ripartiti considerando la qualità e la quantità dei singoli mandati. L’Amministrazione, tuttavia, deve individuare e motivare la ripartizione nel contraddittorio con il contribuente.
La decisione
La sentenza ha affermato un criterio di riparto degli oneri probatori: il contribuente deve provare l’inerenza delle spese relative alle attività extra mandato quando la documentazione fiscale è generica; l’Amministrazione deve invece motivare adeguatamente la ripartizione dei costi del personale tra i diversi mandati, tenendo conto delle caratteristiche e dell’entità delle attività svolte. Dal testo fornito non emerge l’esito formale del dispositivo, come l’accoglimento o il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
IRAP – disciplina della deducibilità dei costi e dell’inerenza
Sono deducibili soltanto i costi inerenti all’attività produttiva esercitata. L’inerenza deve essere dimostrata dal contribuente quando la documentazione, come nel caso di fatture generiche, non consente di individuare con chiarezza la prestazione e il suo collegamento con l’attività.
Principio del contraddittorio e obbligo di motivazione dell’Amministrazione finanziaria
Quando i costi del personale devono essere attribuiti a più mandati o attività, l’Amministrazione deve esplicitare i criteri utilizzati e confrontarsi con il contribuente, motivando la ripartizione in base alla qualità e alla quantità dei singoli incarichi.
Massime di principio
- Le fatture professionali devono descrivere in modo sufficientemente specifico la prestazione, il periodo, il destinatario e il collegamento con l’attività svolta; una fatturazione generica rende più gravoso l’onere probatorio del contribuente.
- L’inerenza non coincide con la mera contabilizzazione o con il pagamento della spesa: occorre dimostrare che il costo è funzionale alla produzione dei compensi o all’organizzazione dell’attività.
- Quando un professionista opera per più committenti o mandatari, i costi comuni, in particolare quelli del personale, non possono essere imputati indistintamente a un solo incarico, ma devono essere ripartiti secondo criteri ragionevoli e documentabili.
- L’Amministrazione non può applicare una ripartizione automatica o arbitraria dei costi: deve indicare il metodo utilizzato, basarlo sulle caratteristiche concrete dei mandati e motivarlo nel contraddittorio.
- È opportuno conservare contratti, lettere d’incarico, timesheet, prospetti delle ore lavorate, descrizioni delle attività e criteri di imputazione dei costi, così da dimostrare sia l’inerenza sia la corretta ripartizione.
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