Cassazione Penale, Ordinanza n. 01365/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandone i profili di colpa, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Restano ferme la conferma della responsabilità per il porto illegale di arma comune da sparo e la pena determinata dalla sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la sua responsabilità per il reato di porto illegale di arma comune da sparo, rideterminando la pena in anni uno, mesi due di reclusione ed euro 3.000 di multa. Il ricorso censurava, con deduzione di violazione di norme sostanziali e processuali, il diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, sostenendo in sostanza che il giudizio negativo sulla concedibilità della sanzione sostitutiva fosse erroneo o non adeguatamente giustificato. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze si risolvevano in una mera richiesta di rivalutazione del merito, a fronte di una motivazione ritenuta ragionevole e adeguata, fondata sui reiterati precedenti comportamenti dell'imputato e sulla prognosi sfavorevole circa l'osservanza e il conseguimento delle finalità della sanzione sostitutiva.
Norme richiamate
porto illegale di arma comune da sparo (art. 699 c.p.)
La responsabilità per il reato risulta già confermata in appello e non è oggetto di accoglimento in cassazione; il ricorso riguarda solo il diniego della sostituzione della pena.
lavoro di pubblica utilità
La Corte considera legittimo il diniego della sanzione sostitutiva quando la motivazione si fonda su precedenti comportamenti dell'imputato indicativi di prognosi sfavorevole circa l'osservanza e il raggiungimento delle finalità della misura.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione congrua, non illogica e specifica.
- Il diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità è legittimo se il giudice di merito formula una prognosi sfavorevole basata su precedenti comportamenti dell'imputato, reputati indicativi dell'inidoneità della misura a favorire l'osservanza della legge e il conseguimento delle finalità sanzionatorie.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando sussistano profili di colpa del ricorrente.
Come è indicizzato
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