Sentenza n. 12566/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - del decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, con cui la Regione Toscana ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. n. 78/2015 e ha disposto che ogni azienda fornitrice dovrà versare l’importo dovuto entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto sul sito ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 4 del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 mediante bonifico bancario, e dei relativi Allegati da 1 a 5; - di tutti gli atti e documenti pubblicati in data 18 novembre 2022 sul sito della Regione ivi compresi, nello specifico, la “Nota esplicativa sulle modalità con le quali è stato calcolata la quota di payback dovuta”, in cui si rappresenta che “L’ammontare complessivo dei costi sostenuti dal S.S.R. Toscano negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 è stato determinato sommando gli importi contabilizzati dall’ESTAR e dalle singole aziende sanitarie (per la parte di acquisti non avvenuta tramite l’ESTAR) nel conto economico “BA0210 – Dispositivi medici” (tramite i relativi sottoconti) dei bilanci d’esercizio degli anni in esame …”; il file denominato “Dati sintetici utilizzati x determinazione payback dispositivi medici”; le deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie e dell’ESTAR, con le quali, come previsto dall’art. 3, comma 3, del d.m. 6 ottobre 2022, sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici ed in particolare la deliberazione n. 1363 del 30 settembre 2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Centro; la deliberazione n. 769 del 5 settembre 2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Nord Ovest; la deliberazione n. 1020 del 16 settembre 2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Sud Est; la deliberazione n. 623 del 6 settembre 2019 del direttore generale dell’AOU Pisana; la deliberazione n. 740 del 30 agosto 2019 del direttore generale dell’AOU Senese; la deliberazione n. 643 del 16 settembre 2019 del direttore generale dell’AOU Careggi; la deliberazione n. 497 del 9 agosto 2019 del direttore generale dell’AOU Meyer; la deliberazione n. 386 del 27 settembre 2019 del direttore generale dell’ESTAR; - del nota della Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale, dell’8 novembre 2022, avente ad oggetto “comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l’adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015” e relativo allegato, mediante il quale è stata quantificata la quota di ripiano posta a carico della ricorrente per gli anni 2015-2018; - della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell’articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, nonchè per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 sul payback dei dispositivi medici e decreto della Regione Toscana di individuazione della quota di ripiano dovuta per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato i decreti ministeriali che hanno certificato il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e adottato le linee guida per il ripiano, nonché il decreto regionale che ha determinato a suo carico la quota dovuta per gli anni 2015-2018, chiedendo anche il risarcimento del danno e, in via pregiudiziale, la rimessione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Ha dedotto: violazione delle garanzie partecipative, del contraddittorio e degli obblighi di trasparenza, difetto di istruttoria e motivazione; erroneità, indeterminatezza e non verificabilità dei calcoli del fatturato e della quota di ripiano; illegittimità della fissazione dei tetti regionali, per mancata distinzione tra regioni e violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, correttezza e buona fede; illegittima retroattività dei tetti e del meccanismo di ripiano, con lesione dell'affidamento, della certezza del diritto, della libertà d'impresa e del diritto di proprietà; violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte; illegittimità derivata dall'asserita incostituzionalità della disciplina legislativa e dalla sua incompatibilità con la CEDU e il diritto dell'Unione europea. La ricorrente ha inoltre contestato il calcolo regionale del fatturato imputato, sostenendo che non corrispondesse a quello contabilizzato dalla società.
La decisione
Il TAR ha respinto le censure rivolte ai decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato rispetto all'obiettivo di razionalizzazione della spesa sanitaria, compatibile con la riserva di legge dell'art. 23 Cost. e non lesivo dei principi di irretroattività e di legittimo affidamento. Il giudice ha rilevato che l'obbligo di ripiano, le percentuali applicabili e il criterio di calcolo fondato sull'incidenza del fatturato erano conoscibili sin dal 2015; la successiva fissazione dei tetti regionali e l'attuazione del sistema non hanno innovato sostanzialmente l'obbligazione, ma ne hanno reso operative le procedure. Il tetto regionale del 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard, fissato nel 2019, coincideva con il tetto nazionale già noto e costituiva un parametro prevedibile per gli operatori. Quanto al decreto della Regione Toscana, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. In base all'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, la Regione svolge soltanto attività vincolata, tecnica e ricognitiva: verifica i dati contabili, individua le aziende e applica matematicamente le percentuali già stabilite dalla legge agli importi certificati. L'atto regionale non costituisce esercizio di potere autoritativo, ma dà luogo a un rapporto obbligatorio avente a oggetto un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo del quantum debeatur, devoluto al giudice ordinario. Il processo può essere riproposto davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11 c.p.a. entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici, da definire a livello nazionale e regionale.
art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 6 luglio 2012, n. 95
Ha fissato, a decorrere dal 2014, il tetto nazionale per i dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78
Disciplina il tetto di spesa, il rilevamento del suo superamento, il concorso delle aziende fornitrici al ripiano e la procedura regionale di individuazione delle aziende e degli importi dovuti.
art. 18 d.l. 9 agosto 2022, n. 115
Ha introdotto il comma 9-bis nell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, attribuendo alle Regioni il compito di adottare gli elenchi delle aziende soggette al ripiano.
art. 8 d.l. 30 marzo 2023, n. 34
Ha istituito il fondo destinato alle Regioni e previsto, nella disciplina originaria, una riduzione al 48% della quota di ripiano per determinate aziende.
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95
Ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'assolvimento degli obblighi mediante il versamento del 25% degli importi regionali, con estinzione dell'obbligazione alle condizioni stabilite.
art. 11 c.p.a.
Consente la prosecuzione davanti al giudice ordinario del giudizio dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, nel termine indicato dal giudice amministrativo.
art. 23 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto rispettata la riserva di legge, poiché la disciplina individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri generali di determinazione.
art. 41 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto il payback misura ragionevole e proporzionata nell'ambito del bilanciamento legislativo volto a razionalizzare la spesa sanitaria.
sentenza Corte costituzionale n. 140/2024
Ha escluso l'illegittimità costituzionale centrale della disciplina del payback dei dispositivi medici, anche quanto a irretroattività, affidamento, libertà d'impresa e riserva di legge.
Massime di principio
- Il meccanismo del payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, fondato sull'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, non viola di per sé i principi di ragionevolezza, proporzionalità, libertà d'impresa, irretroattività e legittimo affidamento, poiché l'obbligo di ripiano e i suoi criteri essenziali erano conoscibili dalle imprese sin dal 2015.
- La fissazione nel 2019 dei tetti regionali relativi ad annualità precedenti non è illegittimamente retroattiva quando si limita a rendere operativo un meccanismo sostanziale già previsto dalla legge e il tetto regionale è fissato nella stessa misura del tetto nazionale già conoscibile dagli operatori.
- Nel sistema del payback, la Regione non esercita un potere autoritativo nel determinare la quota dovuta dalla singola azienda, ma svolge un'attività vincolata di verifica contabile, individuazione dell'impresa e applicazione matematica delle percentuali stabilite dalla legge ai dati di fatturato certificati.
- La controversia relativa alla correttezza del calcolo della quota di ripiano determinata dalla Regione attiene a un rapporto obbligatorio e a un diritto soggettivo patrimoniale, sicché appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo.
- Nel riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale: quando la controversia riguarda una fase a valle dell'esercizio del potere, nella quale l'amministrazione applica in modo vincolato presupposti e criteri già fissati dalla legge e da atti statali, la posizione del privato è di diritto soggettivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 lug 2026Sentenza n. 1535/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 lug 2026Sentenza n. 1596/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 9 lug 2026Sentenza n. 1597/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 9 lug 2026Sentenza n. 12517/2026 - Roma, Sezione 3T
- Sentenza · 9 lug 2026Sentenza n. 12518/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 9 lug 2026Sentenza n. 12519/2026 - Roma, Sezione 4Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →