Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12566/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - del decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, con cui la Regione Toscana ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. n. 78/2015 e ha disposto che ogni azienda fornitrice dovrà versare l’importo dovuto entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto sul sito ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 4 del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 mediante bonifico bancario, e dei relativi Allegati da 1 a 5; - di tutti gli atti e documenti pubblicati in data 18 novembre 2022 sul sito della Regione ivi compresi, nello specifico, la “Nota esplicativa sulle modalità con le quali è stato calcolata la quota di payback dovuta”, in cui si rappresenta che “L’ammontare complessivo dei costi sostenuti dal S.S.R. Toscano negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 è stato determinato sommando gli importi contabilizzati dall’ESTAR e dalle singole aziende sanitarie (per la parte di acquisti non avvenuta tramite l’ESTAR) nel conto economico “BA0210 – Dispositivi medici” (tramite i relativi sottoconti) dei bilanci d’esercizio degli anni in esame …”; il file denominato “Dati sintetici utilizzati x determinazione payback dispositivi medici”; le deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie e dell’ESTAR, con le quali, come previsto dall’art. 3, comma 3, del d.m. 6 ottobre 2022, sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici ed in particolare la deliberazione n. 1363 del 30 settembre 2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Centro; la deliberazione n. 769 del 5 settembre 2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Nord Ovest; la deliberazione n. 1020 del 16 settembre 2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Sud Est; la deliberazione n. 623 del 6 settembre 2019 del direttore generale dell’AOU Pisana; la deliberazione n. 740 del 30 agosto 2019 del direttore generale dell’AOU Senese; la deliberazione n. 643 del 16 settembre 2019 del direttore generale dell’AOU Careggi; la deliberazione n. 497 del 9 agosto 2019 del direttore generale dell’AOU Meyer; la deliberazione n. 386 del 27 settembre 2019 del direttore generale dell’ESTAR; - del nota della Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale, dell’8 novembre 2022, avente ad oggetto “comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l’adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015” e relativo allegato, mediante il quale è stata quantificata la quota di ripiano posta a carico della ricorrente per gli anni 2015-2018; - della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell’articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, nonchè per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202306139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 sul payback dei dispositivi medici e decreto della Regione Toscana di individuazione della quota di ripiano dovuta per gli anni 2015-2018

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni statali e regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato i decreti ministeriali che hanno certificato il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e adottato le linee guida per il ripiano, nonché il decreto regionale che ha determinato a suo carico la quota dovuta per gli anni 2015-2018, chiedendo anche il risarcimento del danno e, in via pregiudiziale, la rimessione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Ha dedotto: violazione delle garanzie partecipative, del contraddittorio e degli obblighi di trasparenza, difetto di istruttoria e motivazione; erroneità, indeterminatezza e non verificabilità dei calcoli del fatturato e della quota di ripiano; illegittimità della fissazione dei tetti regionali, per mancata distinzione tra regioni e violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, correttezza e buona fede; illegittima retroattività dei tetti e del meccanismo di ripiano, con lesione dell'affidamento, della certezza del diritto, della libertà d'impresa e del diritto di proprietà; violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte; illegittimità derivata dall'asserita incostituzionalità della disciplina legislativa e dalla sua incompatibilità con la CEDU e il diritto dell'Unione europea. La ricorrente ha inoltre contestato il calcolo regionale del fatturato imputato, sostenendo che non corrispondesse a quello contabilizzato dalla società.

La decisione

Il TAR ha respinto le censure rivolte ai decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato rispetto all'obiettivo di razionalizzazione della spesa sanitaria, compatibile con la riserva di legge dell'art. 23 Cost. e non lesivo dei principi di irretroattività e di legittimo affidamento. Il giudice ha rilevato che l'obbligo di ripiano, le percentuali applicabili e il criterio di calcolo fondato sull'incidenza del fatturato erano conoscibili sin dal 2015; la successiva fissazione dei tetti regionali e l'attuazione del sistema non hanno innovato sostanzialmente l'obbligazione, ma ne hanno reso operative le procedure. Il tetto regionale del 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard, fissato nel 2019, coincideva con il tetto nazionale già noto e costituiva un parametro prevedibile per gli operatori. Quanto al decreto della Regione Toscana, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. In base all'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, la Regione svolge soltanto attività vincolata, tecnica e ricognitiva: verifica i dati contabili, individua le aziende e applica matematicamente le percentuali già stabilite dalla legge agli importi certificati. L'atto regionale non costituisce esercizio di potere autoritativo, ma dà luogo a un rapporto obbligatorio avente a oggetto un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo del quantum debeatur, devoluto al giudice ordinario. Il processo può essere riproposto davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11 c.p.a. entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici, da definire a livello nazionale e regionale.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 6 luglio 2012, n. 95

    Ha fissato, a decorrere dal 2014, il tetto nazionale per i dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    Disciplina il tetto di spesa, il rilevamento del suo superamento, il concorso delle aziende fornitrici al ripiano e la procedura regionale di individuazione delle aziende e degli importi dovuti.

  • art. 18 d.l. 9 agosto 2022, n. 115

    Ha introdotto il comma 9-bis nell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, attribuendo alle Regioni il compito di adottare gli elenchi delle aziende soggette al ripiano.

  • art. 8 d.l. 30 marzo 2023, n. 34

    Ha istituito il fondo destinato alle Regioni e previsto, nella disciplina originaria, una riduzione al 48% della quota di ripiano per determinate aziende.

  • art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95

    Ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'assolvimento degli obblighi mediante il versamento del 25% degli importi regionali, con estinzione dell'obbligazione alle condizioni stabilite.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la prosecuzione davanti al giudice ordinario del giudizio dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, nel termine indicato dal giudice amministrativo.

  • art. 23 Cost.

    La Corte costituzionale ha ritenuto rispettata la riserva di legge, poiché la disciplina individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri generali di determinazione.

  • art. 41 Cost.

    La Corte costituzionale ha ritenuto il payback misura ragionevole e proporzionata nell'ambito del bilanciamento legislativo volto a razionalizzare la spesa sanitaria.

  • sentenza Corte costituzionale n. 140/2024

    Ha escluso l'illegittimità costituzionale centrale della disciplina del payback dei dispositivi medici, anche quanto a irretroattività, affidamento, libertà d'impresa e riserva di legge.

Massime di principio

  • Il meccanismo del payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, fondato sull'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, non viola di per sé i principi di ragionevolezza, proporzionalità, libertà d'impresa, irretroattività e legittimo affidamento, poiché l'obbligo di ripiano e i suoi criteri essenziali erano conoscibili dalle imprese sin dal 2015.
  • La fissazione nel 2019 dei tetti regionali relativi ad annualità precedenti non è illegittimamente retroattiva quando si limita a rendere operativo un meccanismo sostanziale già previsto dalla legge e il tetto regionale è fissato nella stessa misura del tetto nazionale già conoscibile dagli operatori.
  • Nel sistema del payback, la Regione non esercita un potere autoritativo nel determinare la quota dovuta dalla singola azienda, ma svolge un'attività vincolata di verifica contabile, individuazione dell'impresa e applicazione matematica delle percentuali stabilite dalla legge ai dati di fatturato certificati.
  • La controversia relativa alla correttezza del calcolo della quota di ripiano determinata dalla Regione attiene a un rapporto obbligatorio e a un diritto soggettivo patrimoniale, sicché appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo.
  • Nel riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale: quando la controversia riguarda una fase a valle dell'esercizio del potere, nella quale l'amministrazione applica in modo vincolato presupposti e criteri già fissati dalla legge e da atti statali, la posizione del privato è di diritto soggettivo.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.