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Sentenza

Sentenza n. 13/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento del decreto (codice pratica n.P-AN/L/Q/2023/100389) emesso dalla Prefettura - UTG di Ancona (Sportello Unico per l'Immigrazione di Ancona) in data 14.08.2025 con cui si dichiara “la decadenza del nulla osta al lavoro subordinato richiesto dal datore di lavoro per decorrenza del termine di validità di cui all'art.31 co.4 D.P.R. 394/1999” nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e connesso al provvedimento direttamente impugnato.

Giustizia amministrativa202500761

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di decadenza dal nulla osta al lavoro subordinato per decorso del termine di validità di sei mesi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Ancona ha dichiarato la decadenza del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell'ambito del decreto flussi, ritenendo decorso il termine di sei mesi senza ingresso del lavoratore o richiesta di conversione. È stata dedotta, anzitutto, la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. È stata inoltre dedotta la violazione dell'art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999, dell'art. 2, comma 4, l. 241/1990 e dell'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998, nonché l'eccesso di potere e il difetto di motivazione. Il ricorrente ha sostenuto che il lavoratore aveva tempestivamente attivato la procedura per il visto, ottenendo un appuntamento entro il periodo di validità del nulla osta, ma che il visto non era stato rilasciato dalla rappresentanza consolare italiana in Bangladesh per ragioni non imputabili al lavoratore. Ha inoltre richiamato la sopravvenuta disciplina del d.l. 145/2024, che aveva sospeso l'efficacia dei nulla osta già rilasciati ai cittadini di determinati Paesi, tra cui il Bangladesh, in attesa delle verifiche previste dalla legge.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di decadenza, limitatamente alla riapertura del procedimento. Il Collegio ha riconosciuto che il lavoratore era responsabile della presentazione della domanda di visto, ma ha ritenuto documentato che tale attivazione fosse avvenuta tempestivamente, almeno attraverso l'appuntamento fissato entro il termine di validità del nulla osta. La Prefettura non avrebbe quindi potuto applicare automaticamente la decadenza senza verificare se il mancato ingresso fosse dipeso da una causa di forza maggiore, considerando anche che la richiesta di visto risultava pendente alla scadenza del termine. Il TAR ha inoltre ritenuto verosimile che, nelle more della procedura consolare, il nulla osta fosse stato interessato dalla sospensione prevista dall'art. 3, comma 2, d.l. 145/2024. L'amministrazione avrebbe dovuto valutare le comunicazioni del datore di lavoro, la tempestività della richiesta di visto, lo stato della pratica e l'eventuale causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998. È stata ritenuta fondata anche la censura procedimentale, poiché la partecipazione avrebbe consentito all'amministrazione di acquisire elementi utili alla corretta valutazione della fattispecie. L'annullamento non comporta il riconoscimento definitivo del diritto all'ingresso o al mantenimento del nulla osta: la Prefettura deve riaprire il procedimento, verificare la permanenza dell'interesse del datore di lavoro, ricostruire lo stato della pratica di ingresso e adottare gli eventuali provvedimenti di competenza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

  • art. 7 l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio del procedimento ha inciso sulla possibilità del datore di lavoro di fornire elementi rilevanti sulla tempestività della richiesta di visto e sulle cause del mancato ingresso.

  • art. 2, comma 4, l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai termini procedimentali; il TAR ha ritenuto necessario considerare lo stato della procedura consolare e le cause del ritardo.

  • art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999

    Il termine di validità di sei mesi del nulla osta non può essere applicato automaticamente senza verificare la tempestiva presentazione della richiesta di visto e l'eventuale sussistenza di una causa di forza maggiore.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore….

    La disposizione impone di valutare l'eventuale forza maggiore quale causa idonea a escludere conseguenze decadenziali o revocatorie quando il ritardo non sia imputabile al lavoratore.

  • art. 42 d.l. 73/2022

    Ha previsto, per il decreto flussi 2022, il rilascio automatico del nulla osta a seguito della presentazione della domanda, salva la successiva revoca in caso di accertamento di elementi ostativi.

  • art. 3, commi 1 e 2, d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024

    Per i lavoratori provenienti dai Paesi a rischio, tra cui il Bangladesh, ha previsto verifiche preventive e la sospensione dell'efficacia dei nulla osta già rilasciati, quando alla data di entrata in vigore del decreto non fosse stato ancora ottenuto il visto, fino alla conferma espressa del positivo espletamento delle verifiche.

Massime di principio

  • La decadenza dal nulla osta al lavoro per mancato ingresso dello straniero entro il termine di validità non può essere dichiarata automaticamente quando sia documentato che la richiesta di visto è stata presentata tempestivamente e il mancato rilascio dipende da ritardi della rappresentanza consolare non imputabili al lavoratore.
  • Nel procedimento relativo alla decadenza o revoca del nulla osta, l'amministrazione deve verificare l'eventuale sussistenza di una causa di forza maggiore prevista dall'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998, anche quando il termine ordinario di validità del nulla osta sia scaduto mentre la richiesta di visto era ancora pendente.
  • La sopravvenuta disciplina che sospende l'efficacia dei nulla osta già rilasciati ai cittadini di Paesi a rischio deve essere considerata dall'amministrazione quando, alla data di entrata in vigore della disciplina, la procedura di visto non si sia ancora conclusa, anche se il termine ordinario di validità del nulla osta era già decorso.
  • L'omessa comunicazione di avvio del procedimento è rilevante quando la partecipazione del destinatario avrebbe potuto fornire elementi decisivi per valutare la tempestività della richiesta di visto, le cause del ritardo e la permanenza dell'interesse alla procedura.
  • L'annullamento del provvedimento di decadenza per omessa valutazione della forza maggiore e degli elementi procedimentali comporta la riapertura dell'istruttoria, non il riconoscimento automatico del diritto al rilascio del visto o all'ingresso del lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleBuona fede e correttezza della PA

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