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CCNL

CCNL Residenze Sanitarie Assistenziali - Aris

CCNLT090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 mar 2024 al 30 giu 2024

Parti stipulanti

SindacatiFP CGILCISL FPUIL FPLUGL Sanità
Datori di lavoroARIS

Sfera di applicazione

Si applica al personale dipendente operante nell'area riabilitativa extraospedaliera, nelle istituzioni polivalenti di area riabilitativa e di lungodegenza post acuta con prevalenza di attività extraospedaliere, nella riabilitazione psichiatrica e nei centri di riabilitazione e presidi socio-sanitari assistenziali, comprese residenze sanitarie assistenziali, residenze sanitarie, residenze sanitarie flessibili, residenze assistenziali di base, case di riposo, centri per comunità assistenziali e dimissioni protette.

Inquadramento generale

Il contratto riguarda il personale dipendente da Centri di Riabilitazione e Residenze Sanitarie Assistenziali ARIS.

Ambito di applicazione

Si applica al personale operante in:

  • area riabilitativa extraospedaliera (estensiva e di mantenimento);
  • istituzioni polivalenti di area riabilitativa e di lungodegenza post acuta con prevalenza di attività extraospedaliere;
  • riabilitazione psichiatrica;
  • centri di riabilitazione e presidi socio-sanitari assistenziali, tra cui RSA, residenze sanitarie, residenze sanitarie flessibili, residenze assistenziali di base, case di riposo, comunità assistenziali e strutture per dimissioni protette.

Validità

Il testo consolidato del CCNL decorre originariamente dal 01/01/2013. L'accordo di rinnovo del 24/01/2024, ratificato il 25/01/2024, produce effetti dal 01/03/2024 al 30/06/2024, con validità mantenuta fino alla stipula del nuovo CCNL.

Parti firmatarie

Parte datoriale

  • ARIS

Parte sindacale

  • FP CGIL
  • CISL FP
  • UIL FPL
  • UGL Sanità

Trattamento economico

Retribuzione nazionale mensile e ERA

La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza ed EDR confederale. Dal 01/03/2024 ai lavoratori non beneficiari del superminimo ex art. 56 è riconosciuto, per 13 mensilità, un Elemento Retributivo Aggiuntivo (ERA) distinto per livello.

LivelloMinimi mensili dal 01/01/2013 (€)ERA dal 01/03/2024 (€)
Q1.889,00230,00
H1.777,00318,50
G1.676,00130,00
F1.552,00194,00
E1.495,001,06
D1.417,002,80
C1.315,00104,80
B1.250,0061,68
A1.158,0065,57

Per il personale titolare del superminimo di cui all'art. 56, l'ERA è pari a 40,00 euro mensili per 13 mensilità, in sostituzione degli importi sopra indicati.

Maggiorazione ERA per specifiche qualifiche

Per il personale delle qualifiche sotto indicate, non beneficiario del superminimo ex art. 56, l'incremento economico è maggiorato delle seguenti somme lorde mensili:

QualificaCategoriaMaggiorazione ERA mensile (€)
Operatore socio sanitarioD43,53
Massaggiatore (ad esaurimento)E99,99
Impiegato di concettoE54,50
Biologo, Fisico, Psicopedagogista, Psicologo, Sociologo, Pedagogista, FarmacistaG289,50
Vice direttore amministrativo, Direttore di unità operativa, Capo areaH289,50
Direttore di Centro e Direttore amministrativo di struttura fino a 120 posti autorizzati e contrattualizzati dal SSNQuadro630,49
Direttore di Centro e Direttore amministrativo di struttura con oltre 120 posti autorizzati e contrattualizzati dal SSNQuadro1.175,68

Mensilità, divisori e criteri di calcolo

  • Mensilità annue: 13
  • Divisore giornaliero: 26
  • Divisore orario: paga giornaliera / 6,33

Superminimo

Ai dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data del 01/01/2013 spetta, a titolo di superminimo, un importo pari alla differenza tra la retribuzione giornaliera precedentemente percepita e la nuova paga giornaliera.

Per il personale che, ai sensi degli artt. 51 e 63 del CCNL sanità privata 2002/2005, avrebbe maturato un trattamento economico superiore al compimento di una determinata anzianità, resta riconosciuto il rateo maturato al 05/12/2012, da inserire a integrazione del superminimo, al verificarsi delle condizioni previste dal contratto.

Elemento aggiuntivo della retribuzione

Ai dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data del 01/01/2013 spetta un elemento aggiuntivo della retribuzione di 13,00 euro mensili.

Premio di incentivazione

È previsto un premio di 450,00 euro lordi annui, erogato in unica soluzione con la retribuzione di luglio.

Regole principali:

  • spetta per intero con almeno 258 giorni di presenza nel periodo 01/07 - 30/06;
  • per ogni giorno di mancata presenza, riduzione di 15,00 euro;
  • per ogni giorno di presenza oltre 258 e fino a 267 giorni, maggiorazione di 15,00 euro per giorno.

Non incidono in diminuzione, tra gli altri:

  • permessi straordinari retribuiti;
  • permessi sindacali retribuiti;
  • maternità obbligatoria;
  • ricovero ospedaliero o day hospital documentato;
  • infortunio sul lavoro riconosciuto INAIL.

Ferie e festività sono considerate come godute ai fini del conteggio.

Indennità

VoceImporto
Indennità di coordinamento45,00 € mensili per 13 mensilità
Coordinamento per personale sanitario e assistenti sociali87,00 € mensili
Pronta disponibilità21,69 € ogni 12 ore
Assistenza domiciliare cat. B, C, D2,58 €
Assistenza domiciliare cat. E, F, G5,16 €
Indennità specifica a caposala, altri coordinatori del personale infermieristico e infermieri36,00 € mensili
Indennità specifica a infermieri generici, infermieri psichiatrici, massofisioterapisti, massaggiatori, puericultrici43,00 € mensili
Indennità professionale professioni ruolo sanitario cat. G (esclusi caposala)335,00 € mensili
Direttore di centro con degenze diurne167,00 € all'assunzione; 239,00 € dopo 5 anni
Direttore di centro con degenze a tempo pieno453,00 € mensili
Indennità rischio radiazioni1.239,50 € lordi annui
Trasferta: prima colazione2,19 €
Trasferta: ogni pasto16,42 €
Trasferta: pernottamento fuori sede32,84 €

R.I.A. ad personam

La retribuzione individuale di anzianità è congelata nella misura spettante al 31/12/1990. Non maturano ulteriori scatti dal 01/01/1991.

Orario di lavoro

Orario ordinario

  • 38 ore settimanali.
  • Di norma su 6 giorni; ove possibile anche su 5 giorni.

Flessibilità e banca ore

L'orario può essere programmato su base plurisettimanale o annuale:

  • minimo 28 ore settimanali;
  • massimo 44 ore settimanali;
  • media massima di 48 ore ogni 7 giorni, compreso straordinario, su riferimento di 12 mesi.

Le ore oltre le 38 settimanali in regime di orario plurisettimanale programmato non danno luogo alle maggiorazioni per supplementare o straordinario.

La banca ore accoglie ore di lavoro supplementare e straordinario, fruibili nell'anno di maturazione e nel semestre successivo.

Turni, lavoro notturno, festivo e straordinario

Lavoro a turni

Per il personale a tempo indeterminato in servizio al 01/01/2013 che svolge turnazione:

  • 4,50 euro giornalieri per attività su tre turni;
  • 2,06 euro giornalieri per attività su due turni.

Lavoro notturno

È lavoro notturno quello svolto tra le 22:00 e le 06:00.

Indennità: 2,74 euro.

Lavoro festivo

  • 17,82 euro se la prestazione supera la metà dell'orario di turno;
  • 8,91 euro se la prestazione è pari o inferiore alla metà dell'orario di turno.

Lavoro domenicale

Se il riposo non coincide con la domenica, questa è considerata normale giornata lavorativa senza maggiorazione, salvo l'indennità festiva.

Lavoro supplementare e straordinario

Nella sintesi economica di riferimento:

  • lavoro supplementare oltre 38 ore;
  • lavoro straordinario oltre 40 ore settimanali.

Maggiorazioni indicate in sintesi:

TipologiaMaggiorazione
Diurno15%
Notturno e festivo diurno30%
Festivo notturno50%

Il testo contrattuale disciplina inoltre il tetto annuo ordinario di 180 ore di lavoro supplementare/straordinario per dipendente.

Ferie, festività e permessi

Ferie

  • 30 giorni lavorativi annui.
  • Per il computo su settimana corta, riferimento a 6 ore e 20 minuti per giornata.

Ex festività

  • 4 giorni annui.

Festività

Sono quelle previste dalla legge e il Santo Patrono.

Permessi e congedi principali

  • Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario.
  • Lutto: 5 giorni di calendario nei casi previsti.
  • Grave infermità di familiare: 3 giorni lavorativi annui.
  • Assistenza disabili: secondo L. 104/1992 e d.lgs. 151/2001.
  • Permessi per cure invalidi: secondo d.lgs. 119/2011.
  • Donne vittime di violenza: secondo d.lgs. 80/2015, art. 24.

Malattia, infortunio, maternità

Malattia

  • Periodo di comporto: 18 mesi in un quadriennio mobile;
  • 20 mesi in caso di ricovero ospedaliero nei casi previsti.
  • Trattamento economico: integrazione al 100% fino al 365° giorno.

Infortunio

  • integrazione economica al 100% fino al 365° giorno;
  • il datore anticipa il 40% della retribuzione, salvo conguaglio con INAIL.

Maternità e paternità

Si applica la normativa legale vigente del d.lgs. 151/2001. Nel testo contrattuale sono richiamate le tutele per astensione obbligatoria, congedi parentali e permessi.

Rapporto di lavoro

Periodo di prova

CategoriaDurata
A e B2 mesi
Altre categorie6 mesi

Part-time

  • trattamento economico e normativo riproporzionato;
  • lavoro supplementare retribuito con maggiorazione del 15%;
  • clausole elastiche e flessibili: maggiorazione del 15%;
  • limite numerico indicativo: 25% dei dipendenti a tempo pieno in organico, modificabile a livello aziendale.

Contratti a termine e somministrazione

Tempo determinato

Il ricorso al tempo determinato è ammesso nelle ipotesi previste dalla legge e dal CCNL, tra cui sostituzioni, ferie, attività nuove o sperimentali, punte di attività, nuovi servizi, riorganizzazioni, colonie stagionali, nuove tecnologie, temporanea inidoneità, nonché specifiche esigenze del personale sanitario o socio-sanitario con titoli esteri in deroga.

  • Limite numerico: massimo 30% del personale a tempo indeterminato, con esclusioni previste per ferie e sostituzioni con diritto alla conservazione del posto.

Somministrazione

  • limite ordinario: 20% annuo del numero totale di dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato.

Limite complessivo

Contratti di somministrazione e a tempo determinato non possono superare complessivamente il 40% dei dipendenti a tempo indeterminato.

Risoluzione del rapporto

Preavviso

Sia in caso di licenziamento sia di dimissioni:

  • 30 giorni.

TFR

Si applica la disciplina di legge. Nella base di calcolo rientrano, tra le altre, le seguenti voci:

  • retribuzione come da posizione economica;
  • R.I.A. ad personam;
  • elemento aggiuntivo di retribuzione;
  • indennità per mansioni superiori;
  • indennità di coordinamento non revocabile;
  • superminimi;
  • assegni ad personam;
  • indennità specifiche;
  • indennità professionali;
  • premio di incentivazione;
  • tredicesima;
  • indennità sostitutiva del preavviso.

Classificazione del personale

Il sistema di classificazione è articolato in 9 categorie:

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • Quadri

Il testo contrattuale riporta per ciascuna categoria le relative declaratorie professionali, comprendendo, tra le altre figure, addetti ai servizi generali, OSS, personale amministrativo, infermieri, terapisti, assistenti sociali, psicologi, farmacisti, capi area, direttori amministrativi e direttori di centro.

Altri istituti rilevanti

  • Assemblea: 15 ore annue retribuite.
  • Diritto allo studio: fino a 150 ore annue individuali entro il limite del 3% del personale in servizio.
  • RLS: numero e monte ore variabili in base ai dipendenti della struttura.
  • Abiti di servizio: a carico dell'amministrazione, inclusa la manutenzione ordinaria.
  • Tempi di vestizione/svestizione: nel testo contrattuale non possono complessivamente superare 14 minuti nei casi previsti.
  • Servizio mensa: obbligatorio nelle strutture con oltre 160 dipendenti, con eventuali modalità sostitutive.

Osservazioni sul rinnovo 2024

L'accordo del 24/01/2024 si configura come accordo ponte economico, in attesa della definizione di un nuovo contratto collettivo unico di settore. L'elemento economicamente più rilevante è l'introduzione dell'ERA dal 01/03/2024, con importi differenziati per categoria e con ulteriori maggiorazioni per specifiche qualifiche.

Accordi e rinnovi

CCNL 05/12/2012Accordo 13/05/2013Accordo 30/12/2015Accordo di rinnovo 24/01/2024Ratifica accordo ponte 25/01/2024Testo consolidato del CCNL 05/12/2012

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