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CCNL

CCNL Lapidei P.I. - Confapi

CCNLF020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 lug 2022 al 30 giu 2025

Parti stipulanti

SindacatiFENEAL-UILFILCA-CISLFILLEA-CGIL
Datori di lavoroConfapi AniemANIEM

Sfera di applicazione

Si applica ai lavoratori dipendenti delle piccole e medie industrie operanti nel settore dei materiali da costruzione, con specifico riferimento al comparto lapidei, comprendente escavazione e lavorazione dei materiali lapidei. Nel testo consolidato il CCNL unificato copre anche laterizi e cemento, ma la presente sintesi è riferita alla disciplina Lapidei P.I. Confapi.

Inquadramento generale

Il contratto decorre dal 01/07/2022 e scade il 30/06/2025.

La disciplina qui sintetizzata riguarda il comparto lapidei della piccola e media industria Confapi, cioè le imprese operanti nell'escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Il testo consolidato del CCNL del settore "Materiali da costruzione" unifica i comparti lapidei, laterizi e cemento; tuttavia, per questa sintesi sono riportati principalmente gli istituti e i valori economici riferiti ai Lapidei P.I. Confapi, sulla base della sintesi fornita e del testo contrattuale.

Ambito di applicazione lapidei

Rientrano, tra le altre, le aziende esercenti attività di:

  • escavazione di marmo, alabastro, granito, sienite, diorite, quarzite, serizzi, porfidi, ardesie, travertino, pietre silicee, calcaree, tufi, pomice, argilla e altre pietre affini;
  • segatura e lavorazione dei materiali lapidei;
  • produzione di granulati, cubetti, polveri, pietrame e pietrisco;
  • lavorazione delle selci;
  • produzione di sabbia e ghiaia;
  • lavorazione di marmi composti.

Parti firmatarie

Parte datoriale

  • Confapi Aniem / ANIEM

Parte sindacale

  • FENEAL-UIL
  • FILCA-CISL
  • FILLEA-CGIL

Trattamento economico

Minimi mensili, E.D.R., scatti ed E.A.R.

La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza.

L'E.D.R. è pari a euro 10,33 mensili per tutti i livelli.

Per le imprese non aderenti al sistema della bilateralità è dovuto un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) pari a euro 25,00 lordi mensili per 13 mensilità, non assorbibile e incidente su tutti gli istituti retributivi di legge e di contratto, escluso il TFR. Per i part-time è riproporzionato all'orario.

Retribuzioni tabellari

LivelloMinimo dal 01/01/2024Minimo dal 01/01/2025E.D.R.Scatto biennaleE.A.R. aziende non aderenti bilateralità
12.738,482.795,4610,3312,7625,00
22.536,262.587,5410,3311,8325,00
32.160,622.202,4010,3310,1425,00
42.056,642.096,2510,339,6025,00
51.977,952.014,8510,338,9925,00
61.890,701.925,4310,338,3125,00
71.781,391.813,4110,337,5725,00
81.586,011.613,1410,336,7625,00

Totale minimo + E.D.R. dal 01/01/2025

Per il livello 8 si aggiunge anche il superminimo collettivo di categoria di euro 7,75 mensili lordi.

LivelloMinimo 01/01/2025E.D.R.Superminimo collettivoTotale
12.795,4610,33-2.805,79
22.587,5410,33-2.597,87
32.202,4010,33-2.212,73
42.096,2510,33-2.106,58
52.014,8510,33-2.025,18
61.925,4310,33-1.935,76
71.813,4110,33-1.823,74
81.613,1410,337,751.631,22

Una tantum rinnovo

A sostegno del potere d'acquisto è prevista una una tantum di euro 600,00 lordi, uguale per tutti i livelli, omnicomprensiva degli istituti diretti e indiretti ed esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Erogazione

TrancheDecorrenzaImporto lordo
102/2024300,00
204/2024150,00
309/2024150,00

Per i lavoratori assunti dal 01/05/2023 al 31/12/2023 gli importi sono riparametrati sui mesi effettivamente lavorati e retribuiti:

  • assunzione entro il giorno 15 del mese: rateo al 100%;
  • assunzione dal giorno 16: rateo non dovuto.

Per i part-time la somma è riproporzionata in base all'orario.

L'una tantum è assorbibile solo da eventuali importi già erogati a titolo di acconto su futuri aumenti contrattuali o denominazioni equivalenti.

Elemento di garanzia retributiva

Per i lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi di pari natura, è previsto un elemento di garanzia retributiva di euro 6,00 mensili.

Divisori e mensilità

IstitutoValore
Divisore orario174
Divisore giornaliero25
Mensilità annue13

Orario di lavoro e organizzazione della prestazione

Orario normale

  • 40 ore settimanali.

Banca ore

Confluiscono nella banca ore individuale, al 1° gennaio di ogni anno:

  • i permessi R.O.L. non fruiti entro l'anno di maturazione;
  • le ore relative alle ex festività (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo).

Le ore accantonate vanno fruite entro l'anno successivo, con preavviso di almeno 48 ore e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative.

Le ore residue al 31 dicembre vengono liquidate con la retribuzione in atto; su richiesta del lavoratore possono essere fruite entro i 6 mesi successivi.

Flessibilità

Le prestazioni rese oltre l'orario normale settimanale in regime di flessibilità:

  • non costituiscono straordinario;
  • sono compensate con corrispondenti riduzioni nell'ambito del programma definito;
  • danno diritto a una maggiorazione del 10%, elevata al 15% dal 01/07/2026.

Maggiorazioni e indennità di orario

Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni

TipologiaMaggiorazione
Straordinario diurno30%
Straordinario nel sesto giorno40%
Straordinario notturno50%
Straordinario festivo / lavoro festivo50%
Lavoro festivo con riposo compensativo12%
Lavoro notturno in turni avvicendati25%
Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati50%

Lavoro a turni - comparto lapidei

TipologiaMaggiorazione
Ore lavorate di notte20%
Ore lavorate di giorno su 2 o 3 turni2%
Ore lavorate nei giorni festivi20%

Permessi, ferie e festività

Ferie annue

Anzianità di servizioFerie
Da 1 a 10 anni compiuti4 settimane
Oltre 10 e fino a 16 anni compiuti4 settimane + 1 giorno
Oltre 16 anni compiuti5 settimane

In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi equivalgono a 1 settimana.

Permessi ed ex festività

IstitutoMonte ore annuo
Ex festività soppresse32 ore
R.O.L.64 ore
R.O.L. turnisti 3x5 e 3x672 ore
R.O.L. turnisti 3x776 ore

Festività

Sono considerati festivi i giorni previsti dalla legge, tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo e il Santo Patrono.

Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.

Assenze, congedi e tutela della genitorialità

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi.

Permessi per lutto e grave infermità

Dal 01/07/2025 si applica la disciplina contrattuale coordinata con la legge n. 53/2000.

Il CCNL prevede:

  • 3 giorni complessivi di permesso retribuito per evento in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado anche non convivente o di un componente della famiglia anagrafica.

In caso di grave infermità, è possibile concordare modalità alternative di svolgimento dell'attività con riduzione dell'orario di lavoro in sostituzione dei giorni di permesso.

Assistenza a persone disabili

Si applica la normativa di legge (legge n. 104/1992 e d.lgs. n. 151/2001).

Il CCNL richiama in particolare:

  • fino ai 3 anni del bambino con grave disabilità: permessi orari retribuiti alternativi al prolungamento del congedo parentale;
  • dopo i 3 anni: 3 giorni di permesso retribuito al mese fruibili alternativamente dai genitori.

Donne vittime di violenza

Si applica il d.lgs. n. 80/2015. Il CCNL riconosce il diritto a un congedo fino a 3 mesi, elevato nel testo contrattuale a 6 mesi complessivi in presenza delle condizioni previste, con decorrenza della disciplina aggiornata dal 01/07/2025.

Maternità e congedo parentale

  • trattamento economico per astensione obbligatoria: 100% della retribuzione;
  • dal 01/07/2025 il congedo parentale indennizzato al 30% è integrato fino al 50% della retribuzione per un periodo non superiore a 3 mesi, salvo i periodi in cui la legge già preveda un'indennità superiore.

Malattia e infortunio

Periodo di comporto

  • 12 mesi;
  • in caso di più eventi morbosi: 14 mesi in 30 mesi.

Per malattie particolarmente gravi i periodi di conservazione del posto sono aumentati del 50%.

Trattamento economico di malattia

Operai e intermedi

PeriodoTrattamento
Dal 4° al 180° giorno100%
Dal 181° al 365° giorno50%

Impiegati

PeriodoTrattamento
Primi 6 mesi100%
Successivi 6 mesi50%

Il trattamento economico complessivo, in caso di più eventi morbosi, non può superare:

  • 180 giorni a retribuzione globale intera;
  • 180 giorni a metà retribuzione globale;
  • nell'arco di 18 mesi.

La cumulabilità non opera se la nuova malattia interviene dopo 5 mesi di effettivo lavoro.

Infortunio sul lavoro

  • conservazione del posto: fino a guarigione clinica;
  • integrazione economica: 100% fino a massimo 12 mesi.

Inquadramento e classificazione

Aree professionali lapidei

AreaLivelli
I Area direzione1 Super (quadri), 1, 2
II Area coordinamento3, 4
III Area specialistica5
IV Area qualificata6
V Area esecutiva7, 8

Periodo di prova

LivelloGiorni di effettiva prestazione
1130
2130
380
470
560
640
730
820

Per i contratti a termine di durata inferiore a 6 mesi il periodo di prova è ridotto del 50%.

Apprendistato professionalizzante

È ammesso per qualifiche finali pari o superiori al livello 6 e per i quadri.

Durata

Livello di destinazioneDurata complessiva
136 mesi
236 mesi
336 mesi
436 mesi
536 mesi
618 mesi

Articolazione dei periodi

Livello1° periodo2° periodo3° periodo
112 mesi12 mesi12 mesi
212 mesi12 mesi12 mesi
312 mesi12 mesi12 mesi
412 mesi12 mesi12 mesi
512 mesi12 mesi12 mesi
66 mesi6 mesi6 mesi

Trattamento economico

  • prima metà: inquadramento fino a due livelli sotto quello finale;
  • seconda metà: un livello sotto quello finale;
  • ultimi 6 mesi: retribuzione del livello finale;
  • per destinazione al livello 6, nella seconda fase si applica la retribuzione del livello finale.

Limiti numerici

  • rapporto massimo apprendisti/qualificati-specializzati: 3 a 2;
  • nelle imprese con meno di 10 dipendenti: limite massimo 100%;
  • se mancano lavoratori qualificati o specializzati, o sono meno di 3: massimo 3 apprendisti.

Tempo determinato, stagionali e somministrazione

Durata

  • fino a 12 mesi senza causale nei limiti di legge;
  • oltre 12 mesi e fino a 24 mesi solo in presenza delle condizioni previste dal d.lgs. n. 81/2015 e richiamate dal CCNL.

Limite complessivo

Il numero dei lavoratori a tempo determinato e in somministrazione a tempo determinato o indeterminato non può eccedere il 20% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di stipulazione.

Intervalli temporali tra contratti

Durata contratto a termineIntervallo minimo
Fino a 6 mesi5 giorni
Oltre 6 mesi10 giorni

Nessun intervallo nei casi di contratti stipulati per ragioni sostitutive.

Diritto di precedenza

  • dopo oltre 6 mesi di attività a termine presso la stessa azienda, diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei 12 mesi successivi;
  • per il lavoro stagionale, diritto di precedenza nelle nuove assunzioni a termine per le medesime attività;
  • il diritto si estingue dopo 1 anno dalla cessazione del rapporto.

Part-time

Il trattamento economico e normativo è riproporzionato all'orario ridotto.

Per le clausole elastiche e flessibili:

  • preavviso minimo: 5 giorni lavorativi;
  • maggiorazione sulle ore prestate in più: 10%.

Trasferta

Per il comparto lapidei, in caso di missione/trasferta superiore a 24 ore spettano:

  • rimborso spese;
  • indennità pari al 20% della retribuzione per tutta la durata della trasferta.

Lavori disagiati e indennità speciali

Lavori speciali/disagiati

Per lavori che presentano particolare difficoltà (scale aeree, funi in tecchia o parete, ponti a sbalzo, bilance, zattere), i compensi sono demandati alla contrattazione territoriale o, in mancanza, aziendale.

Per lavori speciali in condizioni di disagio, come spurgo di canali e pozzi, ammantellamento o lavori in soggezione particolare di acqua, spetta una maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto.

Indennità speciale cavatori

Agli operai addetti alle cave spetta una indennità speciale pari al 4% della retribuzione globale di fatto.

Indennità lavori in galleria

Agli operai addetti al lavoro in galleria, miniera o coltivazione in sotterraneo dei marmi spetta una indennità pari al 10% della retribuzione globale di fatto.

Lavoro discontinuo

Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia:

  • orario massimo: 50 ore settimanali;
  • limite massimo giornaliero: 10 ore.

Per gli autisti del settore inerti addetti al trasporto, per le ore comprese tra la 40ª e la 50ª ora settimanale, spetta una maggiorazione del 4% della paga globale di fatto.

Preavviso di licenziamento e dimissioni

Operai

  • preavviso di 1 settimana (40 ore);
  • decorrenza: in qualunque giorno.

Intermedi

AnzianitàLivello 3Livelli 4, 5, 6
Fino a 5 anni compiuti1 mese15 giorni
Oltre 5 e fino a 10 anni1,5 mesi1 mese
Oltre 10 anni2 mesi1,5 mesi

Per le dimissioni, i termini sono ridotti alla metà.

Impiegati

Anni di servizioLivelli 1-2Livelli 3-4-5Livelli 6-7-8
Fino a 5 anni2 mesi1 mese20 giorni di calendario
Oltre 5 e fino a 10 anni3 mesi1,5 mesi1 mese
Oltre 10 anni4 mesi2 mesi1,5 mesi

Per le dimissioni i termini possono essere ridotti alla metà su richiesta del lavoratore.

Quadri

AnzianitàPreavviso
Fino a 5 anni3 mesi di calendario
Oltre 5 e fino a 10 anni4 mesi di calendario
Oltre 10 anni5 mesi di calendario

Decorrenza del preavviso: dalla metà o fine mese.

TFR

Si applica la disciplina di legge sul trattamento di fine rapporto.

Per il comparto lapidei, la retribuzione annua utile comprende in particolare:

  • retribuzione minima tabellare;
  • indennità di contingenza;
  • aumenti periodici di anzianità;
  • eventuale superminimo individuale o collettivo;
  • premio di produzione o erogazioni analoghe;
  • maggiorazione per lavoro a turni non occasionale;
  • indennità speciale cavatori;
  • indennità di cassa;
  • indennità per lavorazioni disagiate non occasionali;
  • provvigioni, interessenze, cottimi;
  • eventuale indennità sostitutiva di mensa o trasporto;
  • maggiorazioni per mansioni discontinue.

Previdenza complementare, sanità integrativa e bilateralità

Previdenza complementare - Fondapi

Il testo consolidato richiama l'adesione contrattuale al Fondapi e, per il comparto lapidei, una contribuzione datoriale complessiva arrivata al 2,40% secondo gli accordi richiamati nel testo.

Sanità integrativa - Altea

Per il comparto lapidei, dal quadro sinottico del testo consolidato risulta un contributo di euro 13,00 mensili per dipendente in forza a favore del Fondo Altea.

Bilateralità

Contributi richiamati dal testo comune:

EnteMisura
Enfea4,50 euro/mese per lavoratore full-time x 12 mensilità
Enfea part-time fino a 20 ore4,25 euro/mese x 12 mensilità
OPNC aziende prive di RLS1,50 euro/mese per lavoratore x 12 mensilità
OPNC aziende con RLS interno0,50 euro/mese per lavoratore x 12 mensilità

In caso di mancata adesione alla bilateralità, si applica l'E.A.R. di euro 25,00 mensili per 13 mensilità.

Relazioni sindacali e sicurezza

Il CCNL richiama il sistema di relazioni industriali su due livelli:

  • livello nazionale di categoria;
  • livello aziendale o territoriale alternativo.

È prevista la Commissione Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) con funzioni di monitoraggio e indirizzo su:

  • andamento dei settori;
  • formazione;
  • sicurezza;
  • welfare;
  • pari opportunità;
  • evoluzione tecnologica;
  • secondo livello di contrattazione.

In materia di sicurezza si applicano inoltre le norme contrattuali e interconfederali su:

  • RLS/RLST;
  • formazione iniziale in materia di sicurezza;
  • consultazione e informazione;
  • organismi paritetici.

Accordi e rinnovi

CCNL 25/01/2024Testo consolidato del 25/01/2024Verbale di stipula del 09/09/2025

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