CCNL Lapidei P.I. - Confapi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 lug 2022 al 30 giu 2025
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica ai lavoratori dipendenti delle piccole e medie industrie operanti nel settore dei materiali da costruzione, con specifico riferimento al comparto lapidei, comprendente escavazione e lavorazione dei materiali lapidei. Nel testo consolidato il CCNL unificato copre anche laterizi e cemento, ma la presente sintesi è riferita alla disciplina Lapidei P.I. Confapi.
Inquadramento generale
Il contratto decorre dal 01/07/2022 e scade il 30/06/2025.
La disciplina qui sintetizzata riguarda il comparto lapidei della piccola e media industria Confapi, cioè le imprese operanti nell'escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.
Il testo consolidato del CCNL del settore "Materiali da costruzione" unifica i comparti lapidei, laterizi e cemento; tuttavia, per questa sintesi sono riportati principalmente gli istituti e i valori economici riferiti ai Lapidei P.I. Confapi, sulla base della sintesi fornita e del testo contrattuale.
Ambito di applicazione lapidei
Rientrano, tra le altre, le aziende esercenti attività di:
- escavazione di marmo, alabastro, granito, sienite, diorite, quarzite, serizzi, porfidi, ardesie, travertino, pietre silicee, calcaree, tufi, pomice, argilla e altre pietre affini;
- segatura e lavorazione dei materiali lapidei;
- produzione di granulati, cubetti, polveri, pietrame e pietrisco;
- lavorazione delle selci;
- produzione di sabbia e ghiaia;
- lavorazione di marmi composti.
Parti firmatarie
Parte datoriale
- Confapi Aniem / ANIEM
Parte sindacale
- FENEAL-UIL
- FILCA-CISL
- FILLEA-CGIL
Trattamento economico
Minimi mensili, E.D.R., scatti ed E.A.R.
La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza.
L'E.D.R. è pari a euro 10,33 mensili per tutti i livelli.
Per le imprese non aderenti al sistema della bilateralità è dovuto un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) pari a euro 25,00 lordi mensili per 13 mensilità, non assorbibile e incidente su tutti gli istituti retributivi di legge e di contratto, escluso il TFR. Per i part-time è riproporzionato all'orario.
Retribuzioni tabellari
| Livello | Minimo dal 01/01/2024 | Minimo dal 01/01/2025 | E.D.R. | Scatto biennale | E.A.R. aziende non aderenti bilateralità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.738,48 | 2.795,46 | 10,33 | 12,76 | 25,00 |
| 2 | 2.536,26 | 2.587,54 | 10,33 | 11,83 | 25,00 |
| 3 | 2.160,62 | 2.202,40 | 10,33 | 10,14 | 25,00 |
| 4 | 2.056,64 | 2.096,25 | 10,33 | 9,60 | 25,00 |
| 5 | 1.977,95 | 2.014,85 | 10,33 | 8,99 | 25,00 |
| 6 | 1.890,70 | 1.925,43 | 10,33 | 8,31 | 25,00 |
| 7 | 1.781,39 | 1.813,41 | 10,33 | 7,57 | 25,00 |
| 8 | 1.586,01 | 1.613,14 | 10,33 | 6,76 | 25,00 |
Totale minimo + E.D.R. dal 01/01/2025
Per il livello 8 si aggiunge anche il superminimo collettivo di categoria di euro 7,75 mensili lordi.
| Livello | Minimo 01/01/2025 | E.D.R. | Superminimo collettivo | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.795,46 | 10,33 | - | 2.805,79 |
| 2 | 2.587,54 | 10,33 | - | 2.597,87 |
| 3 | 2.202,40 | 10,33 | - | 2.212,73 |
| 4 | 2.096,25 | 10,33 | - | 2.106,58 |
| 5 | 2.014,85 | 10,33 | - | 2.025,18 |
| 6 | 1.925,43 | 10,33 | - | 1.935,76 |
| 7 | 1.813,41 | 10,33 | - | 1.823,74 |
| 8 | 1.613,14 | 10,33 | 7,75 | 1.631,22 |
Una tantum rinnovo
A sostegno del potere d'acquisto è prevista una una tantum di euro 600,00 lordi, uguale per tutti i livelli, omnicomprensiva degli istituti diretti e indiretti ed esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Erogazione
| Tranche | Decorrenza | Importo lordo |
|---|---|---|
| 1 | 02/2024 | 300,00 |
| 2 | 04/2024 | 150,00 |
| 3 | 09/2024 | 150,00 |
Per i lavoratori assunti dal 01/05/2023 al 31/12/2023 gli importi sono riparametrati sui mesi effettivamente lavorati e retribuiti:
- assunzione entro il giorno 15 del mese: rateo al 100%;
- assunzione dal giorno 16: rateo non dovuto.
Per i part-time la somma è riproporzionata in base all'orario.
L'una tantum è assorbibile solo da eventuali importi già erogati a titolo di acconto su futuri aumenti contrattuali o denominazioni equivalenti.
Elemento di garanzia retributiva
Per i lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi di pari natura, è previsto un elemento di garanzia retributiva di euro 6,00 mensili.
Divisori e mensilità
| Istituto | Valore |
|---|---|
| Divisore orario | 174 |
| Divisore giornaliero | 25 |
| Mensilità annue | 13 |
Orario di lavoro e organizzazione della prestazione
Orario normale
- 40 ore settimanali.
Banca ore
Confluiscono nella banca ore individuale, al 1° gennaio di ogni anno:
- i permessi R.O.L. non fruiti entro l'anno di maturazione;
- le ore relative alle ex festività (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo).
Le ore accantonate vanno fruite entro l'anno successivo, con preavviso di almeno 48 ore e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative.
Le ore residue al 31 dicembre vengono liquidate con la retribuzione in atto; su richiesta del lavoratore possono essere fruite entro i 6 mesi successivi.
Flessibilità
Le prestazioni rese oltre l'orario normale settimanale in regime di flessibilità:
- non costituiscono straordinario;
- sono compensate con corrispondenti riduzioni nell'ambito del programma definito;
- danno diritto a una maggiorazione del 10%, elevata al 15% dal 01/07/2026.
Maggiorazioni e indennità di orario
Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario diurno | 30% |
| Straordinario nel sesto giorno | 40% |
| Straordinario notturno | 50% |
| Straordinario festivo / lavoro festivo | 50% |
| Lavoro festivo con riposo compensativo | 12% |
| Lavoro notturno in turni avvicendati | 25% |
| Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati | 50% |
Lavoro a turni - comparto lapidei
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Ore lavorate di notte | 20% |
| Ore lavorate di giorno su 2 o 3 turni | 2% |
| Ore lavorate nei giorni festivi | 20% |
Permessi, ferie e festività
Ferie annue
| Anzianità di servizio | Ferie |
|---|---|
| Da 1 a 10 anni compiuti | 4 settimane |
| Oltre 10 e fino a 16 anni compiuti | 4 settimane + 1 giorno |
| Oltre 16 anni compiuti | 5 settimane |
In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi equivalgono a 1 settimana.
Permessi ed ex festività
| Istituto | Monte ore annuo |
|---|---|
| Ex festività soppresse | 32 ore |
| R.O.L. | 64 ore |
| R.O.L. turnisti 3x5 e 3x6 | 72 ore |
| R.O.L. turnisti 3x7 | 76 ore |
Festività
Sono considerati festivi i giorni previsti dalla legge, tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo e il Santo Patrono.
Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.
Assenze, congedi e tutela della genitorialità
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi.
Permessi per lutto e grave infermità
Dal 01/07/2025 si applica la disciplina contrattuale coordinata con la legge n. 53/2000.
Il CCNL prevede:
- 3 giorni complessivi di permesso retribuito per evento in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado anche non convivente o di un componente della famiglia anagrafica.
In caso di grave infermità, è possibile concordare modalità alternative di svolgimento dell'attività con riduzione dell'orario di lavoro in sostituzione dei giorni di permesso.
Assistenza a persone disabili
Si applica la normativa di legge (legge n. 104/1992 e d.lgs. n. 151/2001).
Il CCNL richiama in particolare:
- fino ai 3 anni del bambino con grave disabilità: permessi orari retribuiti alternativi al prolungamento del congedo parentale;
- dopo i 3 anni: 3 giorni di permesso retribuito al mese fruibili alternativamente dai genitori.
Donne vittime di violenza
Si applica il d.lgs. n. 80/2015. Il CCNL riconosce il diritto a un congedo fino a 3 mesi, elevato nel testo contrattuale a 6 mesi complessivi in presenza delle condizioni previste, con decorrenza della disciplina aggiornata dal 01/07/2025.
Maternità e congedo parentale
- trattamento economico per astensione obbligatoria: 100% della retribuzione;
- dal 01/07/2025 il congedo parentale indennizzato al 30% è integrato fino al 50% della retribuzione per un periodo non superiore a 3 mesi, salvo i periodi in cui la legge già preveda un'indennità superiore.
Malattia e infortunio
Periodo di comporto
- 12 mesi;
- in caso di più eventi morbosi: 14 mesi in 30 mesi.
Per malattie particolarmente gravi i periodi di conservazione del posto sono aumentati del 50%.
Trattamento economico di malattia
Operai e intermedi
| Periodo | Trattamento |
|---|---|
| Dal 4° al 180° giorno | 100% |
| Dal 181° al 365° giorno | 50% |
Impiegati
| Periodo | Trattamento |
|---|---|
| Primi 6 mesi | 100% |
| Successivi 6 mesi | 50% |
Il trattamento economico complessivo, in caso di più eventi morbosi, non può superare:
- 180 giorni a retribuzione globale intera;
- 180 giorni a metà retribuzione globale;
- nell'arco di 18 mesi.
La cumulabilità non opera se la nuova malattia interviene dopo 5 mesi di effettivo lavoro.
Infortunio sul lavoro
- conservazione del posto: fino a guarigione clinica;
- integrazione economica: 100% fino a massimo 12 mesi.
Inquadramento e classificazione
Aree professionali lapidei
| Area | Livelli |
|---|---|
| I Area direzione | 1 Super (quadri), 1, 2 |
| II Area coordinamento | 3, 4 |
| III Area specialistica | 5 |
| IV Area qualificata | 6 |
| V Area esecutiva | 7, 8 |
Periodo di prova
| Livello | Giorni di effettiva prestazione |
|---|---|
| 1 | 130 |
| 2 | 130 |
| 3 | 80 |
| 4 | 70 |
| 5 | 60 |
| 6 | 40 |
| 7 | 30 |
| 8 | 20 |
Per i contratti a termine di durata inferiore a 6 mesi il periodo di prova è ridotto del 50%.
Apprendistato professionalizzante
È ammesso per qualifiche finali pari o superiori al livello 6 e per i quadri.
Durata
| Livello di destinazione | Durata complessiva |
|---|---|
| 1 | 36 mesi |
| 2 | 36 mesi |
| 3 | 36 mesi |
| 4 | 36 mesi |
| 5 | 36 mesi |
| 6 | 18 mesi |
Articolazione dei periodi
| Livello | 1° periodo | 2° periodo | 3° periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi |
| 2 | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi |
| 3 | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi |
| 4 | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi |
| 5 | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi |
| 6 | 6 mesi | 6 mesi | 6 mesi |
Trattamento economico
- prima metà: inquadramento fino a due livelli sotto quello finale;
- seconda metà: un livello sotto quello finale;
- ultimi 6 mesi: retribuzione del livello finale;
- per destinazione al livello 6, nella seconda fase si applica la retribuzione del livello finale.
Limiti numerici
- rapporto massimo apprendisti/qualificati-specializzati: 3 a 2;
- nelle imprese con meno di 10 dipendenti: limite massimo 100%;
- se mancano lavoratori qualificati o specializzati, o sono meno di 3: massimo 3 apprendisti.
Tempo determinato, stagionali e somministrazione
Durata
- fino a 12 mesi senza causale nei limiti di legge;
- oltre 12 mesi e fino a 24 mesi solo in presenza delle condizioni previste dal d.lgs. n. 81/2015 e richiamate dal CCNL.
Limite complessivo
Il numero dei lavoratori a tempo determinato e in somministrazione a tempo determinato o indeterminato non può eccedere il 20% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di stipulazione.
Intervalli temporali tra contratti
| Durata contratto a termine | Intervallo minimo |
|---|---|
| Fino a 6 mesi | 5 giorni |
| Oltre 6 mesi | 10 giorni |
Nessun intervallo nei casi di contratti stipulati per ragioni sostitutive.
Diritto di precedenza
- dopo oltre 6 mesi di attività a termine presso la stessa azienda, diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei 12 mesi successivi;
- per il lavoro stagionale, diritto di precedenza nelle nuove assunzioni a termine per le medesime attività;
- il diritto si estingue dopo 1 anno dalla cessazione del rapporto.
Part-time
Il trattamento economico e normativo è riproporzionato all'orario ridotto.
Per le clausole elastiche e flessibili:
- preavviso minimo: 5 giorni lavorativi;
- maggiorazione sulle ore prestate in più: 10%.
Trasferta
Per il comparto lapidei, in caso di missione/trasferta superiore a 24 ore spettano:
- rimborso spese;
- indennità pari al 20% della retribuzione per tutta la durata della trasferta.
Lavori disagiati e indennità speciali
Lavori speciali/disagiati
Per lavori che presentano particolare difficoltà (scale aeree, funi in tecchia o parete, ponti a sbalzo, bilance, zattere), i compensi sono demandati alla contrattazione territoriale o, in mancanza, aziendale.
Per lavori speciali in condizioni di disagio, come spurgo di canali e pozzi, ammantellamento o lavori in soggezione particolare di acqua, spetta una maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto.
Indennità speciale cavatori
Agli operai addetti alle cave spetta una indennità speciale pari al 4% della retribuzione globale di fatto.
Indennità lavori in galleria
Agli operai addetti al lavoro in galleria, miniera o coltivazione in sotterraneo dei marmi spetta una indennità pari al 10% della retribuzione globale di fatto.
Lavoro discontinuo
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia:
- orario massimo: 50 ore settimanali;
- limite massimo giornaliero: 10 ore.
Per gli autisti del settore inerti addetti al trasporto, per le ore comprese tra la 40ª e la 50ª ora settimanale, spetta una maggiorazione del 4% della paga globale di fatto.
Preavviso di licenziamento e dimissioni
Operai
- preavviso di 1 settimana (40 ore);
- decorrenza: in qualunque giorno.
Intermedi
| Anzianità | Livello 3 | Livelli 4, 5, 6 |
|---|---|---|
| Fino a 5 anni compiuti | 1 mese | 15 giorni |
| Oltre 5 e fino a 10 anni | 1,5 mesi | 1 mese |
| Oltre 10 anni | 2 mesi | 1,5 mesi |
Per le dimissioni, i termini sono ridotti alla metà.
Impiegati
| Anni di servizio | Livelli 1-2 | Livelli 3-4-5 | Livelli 6-7-8 |
|---|---|---|---|
| Fino a 5 anni | 2 mesi | 1 mese | 20 giorni di calendario |
| Oltre 5 e fino a 10 anni | 3 mesi | 1,5 mesi | 1 mese |
| Oltre 10 anni | 4 mesi | 2 mesi | 1,5 mesi |
Per le dimissioni i termini possono essere ridotti alla metà su richiesta del lavoratore.
Quadri
| Anzianità | Preavviso |
|---|---|
| Fino a 5 anni | 3 mesi di calendario |
| Oltre 5 e fino a 10 anni | 4 mesi di calendario |
| Oltre 10 anni | 5 mesi di calendario |
Decorrenza del preavviso: dalla metà o fine mese.
TFR
Si applica la disciplina di legge sul trattamento di fine rapporto.
Per il comparto lapidei, la retribuzione annua utile comprende in particolare:
- retribuzione minima tabellare;
- indennità di contingenza;
- aumenti periodici di anzianità;
- eventuale superminimo individuale o collettivo;
- premio di produzione o erogazioni analoghe;
- maggiorazione per lavoro a turni non occasionale;
- indennità speciale cavatori;
- indennità di cassa;
- indennità per lavorazioni disagiate non occasionali;
- provvigioni, interessenze, cottimi;
- eventuale indennità sostitutiva di mensa o trasporto;
- maggiorazioni per mansioni discontinue.
Previdenza complementare, sanità integrativa e bilateralità
Previdenza complementare - Fondapi
Il testo consolidato richiama l'adesione contrattuale al Fondapi e, per il comparto lapidei, una contribuzione datoriale complessiva arrivata al 2,40% secondo gli accordi richiamati nel testo.
Sanità integrativa - Altea
Per il comparto lapidei, dal quadro sinottico del testo consolidato risulta un contributo di euro 13,00 mensili per dipendente in forza a favore del Fondo Altea.
Bilateralità
Contributi richiamati dal testo comune:
| Ente | Misura |
|---|---|
| Enfea | 4,50 euro/mese per lavoratore full-time x 12 mensilità |
| Enfea part-time fino a 20 ore | 4,25 euro/mese x 12 mensilità |
| OPNC aziende prive di RLS | 1,50 euro/mese per lavoratore x 12 mensilità |
| OPNC aziende con RLS interno | 0,50 euro/mese per lavoratore x 12 mensilità |
In caso di mancata adesione alla bilateralità, si applica l'E.A.R. di euro 25,00 mensili per 13 mensilità.
Relazioni sindacali e sicurezza
Il CCNL richiama il sistema di relazioni industriali su due livelli:
- livello nazionale di categoria;
- livello aziendale o territoriale alternativo.
È prevista la Commissione Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) con funzioni di monitoraggio e indirizzo su:
- andamento dei settori;
- formazione;
- sicurezza;
- welfare;
- pari opportunità;
- evoluzione tecnologica;
- secondo livello di contrattazione.
In materia di sicurezza si applicano inoltre le norme contrattuali e interconfederali su:
- RLS/RLST;
- formazione iniziale in materia di sicurezza;
- consultazione e informazione;
- organismi paritetici.
Accordi e rinnovi
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