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Sentenza

Sentenza n. 1538/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura comunale di co-progettazione e co-gestione del servizio “Agenzia sociale per la casa”, inclusa la proroga del termine di presentazione delle domande e l’ammissione a finanziamento della proposta concorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale che aveva preso atto e convalidato gli atti della procedura, ammettendo a finanziamento la proposta presentata dalla controinteressata quale capofila di una costituenda associazione temporanea di scopo e concedendo un contributo complessivo di euro 150.000,00. Sono stati dedotti due motivi. Con il primo è stata contestata la proroga del termine di presentazione delle domande, originariamente fissato alle ore 10 del 9 dicembre 2025 e successivamente esteso fino alla mezzanotte dello stesso giorno, deducendo eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento, violazione della par condicio e carenza di motivazione. La proroga era stata adottata su istanza della controinteressata, che aveva rappresentato la presenza di tre giorni non lavorativi prima della scadenza, e la controinteressata se ne era concretamente avvalsa per presentare la domanda. Con il secondo motivo sono stati contestati i punteggi attribuiti ai progetti e i giudizi dell’amministrazione in ordine ai criteri di valutazione e ai requisiti di esperienza e professionalità. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva, sostenendo che la ricorrente avesse agito quale mandataria di un’ATS non ancora costituita e quindi priva di capacità di conferire il mandato.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, ritenendo che la ricorrente avesse agito in proprio, per la tutela di un interesse diretto e personale, quale capofila e cofirmataria della domanda di partecipazione. Il Collegio ha valorizzato il riferimento all’ATS “costituenda” e alla qualità di capofila, interpretandoli non in senso formalmente tecnico, ma come indicazione del ruolo concretamente svolto nella procedura. Nel merito, il ricorso è stato accolto sulla base del primo motivo, ritenuto fondato. Pur condividendo il principio secondo cui la proroga del termine di partecipazione non è di per sé illegittima se rispetta la par condicio e favorisce una più ampia partecipazione, il TAR ha rilevato che, nel caso concreto, la proroga era stata concessa a ridosso della scadenza, su richiesta della controinteressata, e aveva consentito proprio a quest’ultima di presentare la domanda nel termine prorogato. La proroga non poteva ragionevolmente perseguire l’interesse pubblico a una più ampia partecipazione, poiché l’avviso di preinformazione pubblicato il 13 ottobre 2025 aveva già assicurato un periodo congruo per la predisposizione delle domande. Essa risultava quindi funzionale al solo interesse della controinteressata e viziata da eccesso di potere. Dall’illegittimità della proroga è derivata l’illegittimità della partecipazione della controinteressata e della successiva ammissione a finanziamento della relativa proposta. Il TAR ha annullato gli atti impugnati e ha condannato il Comune e la controinteressata, in solido, al pagamento di euro 2.000,00 per spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 163/2006

    la proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione, seppur non specificatamente motivata, non integra una violazione dell’art. 70, d.lgs. 163 del 2006. Essa risulta essere una prassi comunemente eseguita e, laddove rispetti il principio della par condicio e, dunque, tenda solo a favorire una più ampia partecipazione, non può essere ritenuta di per sé contraria all’ordinamento

    Il principio, condiviso dal Collegio, consente la proroga del termine quando essa rispetti la par condicio e sia diretta a favorire una più ampia partecipazione. Nel caso concreto, tuttavia, la proroga è stata ritenuta illegittima perché, per modalità e tempistica, ha favorito esclusivamente la controinteressata.

Massime di principio

  • La proroga del termine di presentazione delle domande in una procedura selettiva non è illegittima per il solo fatto di non essere specificamente motivata, purché rispetti la par condicio e sia effettivamente orientata a favorire una più ampia partecipazione.
  • Una proroga concessa a ridosso della scadenza, su richiesta di un partecipante determinato, che consenta a quest’ultimo di presentare la domanda mentre non sia ragionevolmente idonea a favorire altri operatori, è viziata da eccesso di potere per sviamento e violazione della par condicio.
  • La previa pubblicazione di un avviso di preinformazione può essere valorizzata per escludere che una proroga dell’ultimo momento sia necessaria a compensare la ristrettezza del termine complessivo per la preparazione delle domande.
  • L’illegittimità della proroga del termine di partecipazione comporta l’illegittimità della partecipazione del concorrente che se ne sia avvalso e degli atti successivi di ammissione o finanziamento della relativa proposta.
  • Un soggetto che abbia partecipato in proprio a una procedura quale capofila e cofirmatario della domanda conserva la legittimazione ad agire per la tutela del proprio interesse diretto, anche quando la domanda prospetti la futura costituzione di un’associazione temporanea di scopo; il riferimento alla qualità di mandataria di un’ATS costituenda non impone, in assenza di una diversa univoca volontà, di considerare l’azione esercitata in nome di un soggetto non ancora esistente.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblicaDifetto di motivazione

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