Cassazione Civile, Ordinanza n. 26356/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2005, emesso per omessa presentazione della dichiarazione. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio e ritenuto legittimo l'accertamento induttivo del reddito, determinato sulla base di quanto dichiarato dalla contribuente nella comunicazione annuale IVA, applicando una percentuale di redditività del 40% desunta da attività similari e considerando i dati degli anni precedenti nonché l'incidenza dei costi necessari per la gestione dell'attività. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 109, comma 4, d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all'art. 53 Cost., sostenendo che, anche in caso di accertamento induttivo puro, l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere, sia pure in via forfettaria, i costi sostenuti nell'esercizio dell'attività, poiché altrimenti verrebbe tassato il profitto lordo e non quello netto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha rilevato che il principio invocato dalla contribuente è corretto in astratto, cioè che nell'accertamento induttivo puro i costi connessi ai maggiori ricavi devono comunque essere determinati induttivamente, per evitare la tassazione del lordo anziché del netto. Tuttavia, dalla sentenza impugnata risultava che la CTR aveva effettivamente considerato i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, facendo espresso riferimento all'incidenza dei costi necessari per la gestione dell'attività di commercio di mobili. Pertanto il ricorso è stato rigettato. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato e non ha provveduto sulle spese, poiché l'Agenzia si era costituita con mero atto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare errori di diritto della sentenza impugnata.
art. 109, comma 4, d.P.R. n. 917 del 1986
la Corte ribadisce che, nell'accertamento induttivo puro, non può escludersi la considerazione dei costi inerenti ai maggiori ricavi accertati; la norma non consente di tassare il profitto lordo in luogo di quello netto.
art. 53 Cost.
è evocato a presidio del principio di capacità contributiva, nel senso che il prelievo deve colpire il reddito netto e non il mero lordo.
art. 380-bis c.p.c.
è richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002
viene richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- In tema di accertamento induttivo puro, l'Amministrazione finanziaria può utilizzare presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma deve comunque determinare, sia pure in via induttiva, i costi inerenti ai maggiori ricavi accertati.
- È censurabile, per violazione del principio di capacità contributiva, un accertamento che finisca per tassare il profitto lordo anziché il reddito netto, quando non siano stati considerati i costi necessari per produrre i ricavi.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è infondato se la sentenza impugnata risulta avere effettivamente tenuto conto, nella quantificazione del reddito induttivo, dell'incidenza dei costi di gestione dell'attività.
- Nel giudizio di legittimità, la censura va valutata sulla base della concreta motivazione della decisione impugnata: non basta richiamare un principio corretto in astratto se esso è già stato rispettato dal giudice di merito.
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