Cassazione Penale, Sentenza n. 39155/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 44 d.P.R. 380/01 sostenendo che gli interventi sulla particella 1136 si limitavano a ristrutturare una buca preesistente e quindi non richiedevano permesso di costruire; 2) vizio di motivazione e di diritto per il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità (art. 131 c.p.), ritenendo che si fosse semplicemente rivestita una fossa preesistente e ripristinato lo status quo ante; 3) violazione in relazione agli artt. 165 e 597 c.p.p. perché la Corte d'appello, pur rilevando una demolizione e ripristino intervenuti prima della sentenza di primo grado, ha modificato la condizione per la sospensione condizionale della pena imponendo l'obbligo di svolgere attività non retribuita, creando disparità rispetto a chi aveva già effettuato la demolizione prima del passaggio in giudicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili per aspecificità, confermando l'impostazione dei giudici di merito sul punto (principio della "doppia conforme" e valutazione tecnica delle opere). Il terzo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata che subordinava la sospensione condizionale della pena allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività, poiché l'obbligo cui il Tribunale aveva subordinato la sospensione risultava già adempiuto prima del passaggio in giudicato e tali condotte antecedenti sono rilevanti ai fini della verifica dell'adempimento. Restano invece confermate, nei limiti esposti, le altre statuizioni di merito.
Norme richiamate
d.P.R. 380/2001 (Testo unico edilizia)
art. 44 comma 1 lett. c), art. 36
La Corte ha richiamato l'art. 44 e l'art. 36 nel contesto della valutazione della necessità del permesso di costruire, ritenendo però che, alla luce della volumetria e della natura delle opere (muro in cemento armato alto 3,5 m, uso massiccio di cemento e armature, assenza di opere idriche), fosse necessario il titolo abilitativo; la contestazione dell'imputato su una mera ristrutturazione di una buca è stata ritenuta aspecifica rispetto alla motivazione dei giudici di merito
d.lvo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
La Corte territoriale aveva assolto l'imputato per le opere sulla particella 1137 ritenendole non punibili per intervenuto accertamento di compatibilità paesaggistica; la Suprema Corte non ha censurato tale valutazione di fatto, confermando che la compatibilità paesaggistica può escludere la punibilità
Codice penale
La norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità o per fatti rientranti in determinate ipotesi è stata richiamata dal ricorrente ma i giudici hanno ritenuto il motivo aspecifico, sottolineando che l'accertamento sulla natura dell'intervento (rivestimento vs scavo) era adeguatamente motivato dai giudici di merito
Codice di procedura penale
artt. 165, 597, 591 comma 1 lett. c), art. 173 disp. att.
Art. 165 e 597 evocati in relazione alla modifica delle condizioni della sospensione condizionale e alla competenza/forme di impugnazione; art. 591(1)(c) è stato richiamato in tema di inammissibilità per aspecificità (mancato confronto puntuale con la motivazione impugnata); art. 173 disp. att. citato per limiti di riformulazione del ricorso in cassazione. La Corte ha applicato il principio che le impugnazioni devono confrontarsi concretamente con le argomentazioni dei giudici di merito e ha ritenuto che le condotte compiute prima del passaggio in giudicato rilevino ai fini dell'adempimento delle condizioni poste per la sospensione
Massime di principio
- In cassazione il ricorso deve confrontarsi puntualmente e specificamente con le argomentazioni motivate dei giudici di merito; la mera riproposizione di dichiarazioni dei testi senza discutere il ragionamento del giudice è aspecifica e porta all'inammissibilità
- Il principio della cosiddetta 'doppia conforme' limita il sindacato della Cassazione quando la sentenza di appello riprende e condivide la motivazione di primo grado: le decisioni di merito lette congiuntamente costituiscono un unico corpo decisionale difficilmente ricorribile per valutazioni di fatto e di prova
- Le condotte ripristinatorie o di demolizione effettuate dall'imputato prima del passaggio in giudicato sono rilevanti ai fini della verifica dell'adempimento delle condizioni poste per la concessione della sospensione condizionale della pena e non possono essere ignorate dal giudice dell'impugnazione
- Non è ammissibile che un giudice di merito introduca nuove condizioni per ottenere un beneficio (ad es. svolgimento di attività non retribuita) quando l'obbligo originario è già stato adempiuto dall'imputato prima del passaggio in giudicato, poiché ciò creerebbe disparità tra chi ha operato il ripristino tempestivamente e chi no
- Se si contesta la necessità del titolo edilizio o la natura dell'intervento (es. lavoro su opera preesistente vs scavo), il ricorso deve produrre e discutere elementi tecnici o peritali che contraddicono la motivazione tecnica dei giudici, altrimenti il motivo risulta aspecifico
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39167/2025 del 04/12/2025
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39380/2025 del 04/12/2025
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39381/2025 del 04/12/2025
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39147/2025 del 04/12/2025
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39148/2025 del 04/12/2025
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39149/2025 del 04/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →