Cassazione Civile, Ordinanza n. 35710/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il saldo passivo di un conto corrente intestato a una società, rispetto al quale alcuni soggetti avevano prestato fideiussione. Il tribunale aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto; in appello la decisione è stata riformata: un fideiussore è stato condannato in proprio al pagamento del saldo, mentre è stata esclusa la debenza degli altri obbligati in garanzia. La società cessionaria del credito ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1936, 1956 e 2697 c.c., sostenendo che, poiché i fideiussori erano soci della società garantita, non era necessaria l’autorizzazione del creditore prevista dall’art. 1956 c.c., dovendosi presumere la conoscenza della situazione patrimoniale del debitore. Con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2697, 1175, 1375 e 1956 c.c., sostenendo che al momento del rilascio della garanzia i fideiussori conoscevano comunque lo stato patrimoniale della società, almeno per presunzione concreta, anche perché una fideiussione era stata sottoscritta quando esisteva già uno scoperto di conto. Con il terzo ha lamentato violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, censurando la valutazione delle prove e deducendo come fatto rilevante la coincidenza tra residenza dei fideiussori e sede sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, l’inammissibilità del ricorso nei confronti di una soggetto che non era parte del giudizio di appello e, quanto a un’altra controricorrente, l’assenza di successione processuale per rinuncia all’eredità. Nel merito dell’ammissibilità dei motivi, ha ritenuto il primo carente di autosufficienza, perché la ricorrente non indicava da quali elementi risultasse la qualità di soci dei fideiussori. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché introducevano questioni di fatto non trattate nella sentenza impugnata e non dimostrate come già dedotte nei gradi di merito; inoltre miravano a un riesame del materiale probatorio, non consentito in cassazione. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1936 c.c.
richiamato per la disciplina della fideiussione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza
art. 1956 c.c.
invocato in tema di autorizzazione del creditore per nuove operazioni; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è inammissibile
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell’onere della prova, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché volte a un riesame del fatto
art. 1175 c.c.
richiamato insieme alla buona fede nell’argomentazione della ricorrente, senza esame nel merito
art. 1375 c.c.
richiamato insieme alla buona fede nell’argomentazione della ricorrente, senza esame nel merito
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata reputata inammissibile
art. 116 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata reputata inammissibile
art. 110 c.p.c.
richiamato per escludere la successione processuale in capo a chi aveva rinunciato all’eredità
art. 366, n. 6, c.p.c.
la Corte ribadisce l’onere di indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta e il come/quando sia stato dedotto
art. 369, n. 4, c.p.c.
richiamato, insieme all’art. 366 n. 6 c.p.c., per l’onere di specificazione nel ricorso per cassazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito la previsione del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura è inammissibile se la parte non indica in modo specifico gli elementi di fatto su cui fonda la doglianza e non consente alla Corte il controllo dell’autosufficienza del motivo.
- Quando il motivo prospetta questioni di fatto non trattate nella sentenza impugnata, il ricorrente deve dimostrare che esse siano state dedotte nei gradi di merito e indicare l’atto processuale in cui ciò è avvenuto; in difetto, la censura è nuova e quindi inammissibile.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito.
- La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso tra le parti e della sua decisività; la mera enunciazione del fatto non basta.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile nei confronti di soggetti che non siano stati parti del giudizio di merito, salvo ipotesi di valida successione processuale.
- La rinuncia all’eredità impedisce la successione processuale del chiamato nel processo instaurato o proseguito nei confronti del de cuius.
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