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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24038/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Veneziano per plurimi reati di importazione e traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 9/10/1990 n.309 e connessi). Due motivi: 1) vizio di motivazione e insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto ai capi 1) (importazione di cocaina del 10/02/2024) e 2) (importazioni del 15 e 27/01/2024), lamentando errata interpretazione di intercettazioni e filmati e scarsa prova della sua identificazione; 2) violazione di norme sulla competenza territoriale (artt. 8, 9, 12 e 16 c.p.p.), sostenendo che non ricorreva connessione sufficiente per radicare la competenza a Napoli Nord e che la fattispecie più grave sarebbe stata quella del capo 16 commessa in Orvieto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse dato una motivazione analitica delle risultanze investigative (videoregistrazioni, messaggistica, intercettazioni, riscontri su automezzi e marcature sui panetti) e che la Cassazione non può riesaminare il giudizio di gravità degli indizi se non in presenza di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione. Sul secondo motivo ha rilevato che la censura era subordinata all'accoglimento del primo e quindi anch'essa inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; gli atti sono stati trasmessi alla cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1‑ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    a norma dell'art. 309 cod. proc. pen.

    norma procedurale richiamata come base per l'adozione dell'ordinanza cautelare confermata dal Tribunale

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (art. 73 e art. 80)

    art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309; art. 80 d.P.R. n. 309/90

    fattispecie di reato relative al traffico e importazione di stupefacenti cui sono ascritte le imputazioni (commerci aggravati, importazioni rilevanti)

  • artt. 81 e 110 cod. pen.

    contestazione di concorso e partecipazione nei reati indicati

  • artt. 8, 9, 12 e 16 cod. proc. pen.

    artt. 8, 9, 12 e 16 cod. proc. pen.

    richiamate in relazione alla determinazione della competenza territoriale, con applicazione dell'art. 16 fondato sul reato più grave quando sussiste connessione tra più fatti

  • art. 12 lett. a), b), c) cod. proc. pen.

    art. 12 lett. a), b) e c)

    riferimento alla nozione di connessione tra reati che giustifica la radicazione della competenza in un unico luogo (luogo del reato più grave)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che consente l'imposizione a carico del ricorrente dell'onere per la cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa

  • art. 94 comma 1‑ter disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    adempimenti di trasmissione degli atti alla cancelleria a seguito della decisione

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in caso di ricorso infondato o presentato con colpa

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né il 'peso' degli indizi: un’impugnazione che si limiti a discutere la valutazione probatoria del giudice di merito è inammissibile salvo che non si denunci una specifica violazione di legge o la manifesta illogicità della motivazione.
  • La competenza territoriale può essere radicata nel luogo del reato più grave ai sensi dell'art. 16 c.p.p. quando esista connessione tra i reati (art. 12): una censura sulla competenza che dipenda dalla disapplicazione dei gravi indizi è in pratica subordinata all'accertamento del merito delle prove.
  • Elementi indiziari concatenati (videoregistrazioni, messaggi, intercettazioni, riscontri sui mezzi e sulle merci) possono, se valutati congiuntamente, costituire sufficiente quadro indiziario per misure cautelari; le censure isolate su singoli elementi sono spesso ritenute insufficienti.
  • Per ottenere l'accoglimento in Cassazione contro misure cautelari è necessario puntare su vizi formali, vizio di legge o manifesta illogicità della motivazione, non sulla mera rivalutazione delle prove.
  • La pronuncia di inammissibilità può comportare condanne alle spese e l'imposizione di somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., soprattutto se il ricorso è ritenuto frutto di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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