Cassazione Penale, Ordinanza n. 33001/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 336 c.p. L'unico motivo dedotto riguarda la dosimetria della pena. La Corte di cassazione rileva che la censura è inammissibile perché sostanzialmente riproduttiva di questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito e, inoltre, è formulata in modo generico, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 336 c.p.
Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato per cui vi è stata condanna in appello; la decisione di legittimità non entra nel merito della configurabilità del reato, ma si limita a prendere atto della condanna già pronunciata.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito è inammissibile se non introduce argomenti nuovi o specifici.
- La censura sulla dosimetria della pena deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; una doglianza generica non è ammissibile in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti di legge, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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