Cassazione Penale, Sentenza n. 45112/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma, da parte della Corte d'appello, dell'ordine di demolizione emesso in primo grado per opere ritenute abusive (piscina semi interrata di circa 72 mq, pavimentazione e impianti). Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001 (che consente l'ordine di demolizione "con la sentenza di condanna") sostenendo che, essendo il reato estinto per prescrizione in appello, la statuizione di demolizione non poteva essere confermata. Il motivo è fondato sul principio giurisprudenziale che richiede una sentenza di condanna per l'imposizione/ conferma dell'ordine di demolizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che l'ordine di demolizione previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001 può essere disposto esclusivamente con una sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 44 d.lgs. n. 380/2001; pertanto, la conferma dell'ordine di demolizione da parte della Corte d'appello, nonostante l'estinzione del reato per prescrizione, è in violazione di legge. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'ordine di demolizione, eliminando quella statuizione.
Norme richiamate
art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001
«Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita»
L'ordine di demolizione può essere pronunciato soltanto con una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44; non è compatibile con sentenze che accertano l'abuso ma dichiarano l'estinzione del reato (es. per prescrizione)
art. 44, d.lgs. n. 380 del 2001
Norma che disciplina il reato di costruzione abusiva e costituisce il presupposto penale per l'applicazione dell'art. 31, comma 9; senza una condanna per tale reato non può essere imposto l'ordine di demolizione ex art. 31, comma 9
art. 181, d.lgs. n. 42 del 2004
Richiamata in relazione alle ipotesi di reato connesse alla tutela del patrimonio culturale; nella specie il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione insieme a quello edilizio
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Norma di riferimento per il motivo di ricorso in cassazione (violazione di legge) invocato dal ricorrente
Massime di principio
- L'ordine di demolizione ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001 richiede una pronuncia di condanna per il reato previsto dall'art. 44: se il reato è estinto (es. per prescrizione), non può essere disposto né confermato l'ordine di demolizione in sede penale
- L'accertamento dell'abuso senza una condanna efficace (perché intervenuta la prescrizione) non è sufficiente a legittimare la statuizione demolitoria penale prevista dall'art. 31, comma 9
- In caso di estinzione del reato per causa estintiva personale o temporale, la parte che aveva ottenuto una demolizione in primo grado può chiedere l'annullamento di tale ordine in sede di impugnazione o in Cassazione, sulla base del principio sopraindicato
- La mancata possibilità di disporre demolizione in sede penale non esclude eventuali conseguenze di natura amministrativa o civile: gli enti locali possono valutare autonomamente misure amministrative (es. ingiunzione o procedimento urbanistico) nei limiti di legge
- Per evitare la perdita dell'efficacia della tutela demolitoria penale, l'azione pubblica deve procedere tempestivamente; quando le indagini o il processo rischiano di protrarsi, l'amministrazione può valutare provvedimenti amministrativi urgenti compatibili con le norme urbanistiche e paesaggistiche
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