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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04921/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto del 7 marzo 2003 con cui una società di consulenza si era impegnata a prestare assistenza e consulenza per l’ottenimento di contributi previsti dalla legge n. 488/1992, relativi a un progetto di investimento nel settore turistico-alberghiero. La società committente, convenuta in primo grado, contestava il diritto al compenso sostenendo che l’attività svolta integrasse mediazione creditizia riservata agli iscritti all’albo, con conseguente nullità del contratto e diritto alla ripetizione di quanto già pagato; in subordine deduceva ulteriori profili di nullità, inadempimento, risoluzione e riduzione del corrispettivo. Il Tribunale accolse la tesi della nullità per mancanza di iscrizione all’albo e ordinò la restituzione delle somme versate. In appello, la corte territoriale riformò la decisione: qualificò l’attività come mera consulenza per contributi a fondo perduto, non assimilabile a mediazione creditizia, ritenne valido il contratto e rigettò la domanda riconvenzionale di ripetizione, ma respinse anche la domanda principale di saldo del compenso, osservando che il rapporto si era risolto consensualmente dopo il pagamento dell’acconto e prima della pretesa finale. La società soccombente in appello ricorse per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e sulla mediazione creditizia, sostenendo che l’attività dovesse essere qualificata come mediazione finanziaria e quindi nulla per difetto di iscrizione all’albo; 2) omessa pronuncia sulle eccezioni di nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto, violazione di norme imperative e illiceità della causa; 3) omesso esame di prove testimoniali e interrogatorio formale diretti a dimostrare la risoluzione consensuale e l’impegno a non pretendere ulteriori compensi; 4) motivazione perplessa e contraddittoria sulla questione della proroga dei termini per l’ultimazione del progetto finanziato. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi: ha escluso che l’attività di predisposizione e presentazione della domanda per contributi pubblici a fondo perduto integri mediazione creditizia, perché manca la messa in relazione di due parti per la conclusione di un affare e manca l’autonomia tipica del mediatore; ha ritenuto implicitamente respinte le censure di nullità, poiché la corte d’appello aveva già qualificato e validato il contratto come prestazione di servizi; ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alle prove e alla motivazione per difetto di interesse e per mancata censura di passaggi decisivi della decisione; ha quindi confermato la soccombenza della ricorrente e la condanna alle spese.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Cassazione ha confermato la sentenza d’appello nella parte in cui aveva escluso la nullità del contratto per difetto di iscrizione all’albo dei mediatori creditizi, ritenendo che l’attività svolta fosse consulenza per l’accesso a contributi pubblici a fondo perduto e non mediazione finanziaria. Ha inoltre ritenuto infondate o inammissibili le ulteriori censure su nullità, omessa pronuncia, omesso esame di prove e motivazione contraddittoria. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    termine lungo per proporre impugnazione

    La modifica introdotta dalla L. n. 69/2009 si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; per i giudizi anteriori resta il termine annuale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per denunciare la violazione di legge in tema di interpretazione contrattuale e qualificazione dell’attività come mediazione creditizia.

  • artt. 1362, 1363, 1365, 1371 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere una diversa interpretazione del contratto, ma la Corte ha ritenuto corretta la lettura della corte territoriale.

  • art. 2231 c.c.

    Invocato in relazione alla necessità di abilitazione/iscrizione per lo svolgimento di determinate attività professionali.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 16 L. n. 108/1996

    Invocato quale norma che richiederebbe l’iscrizione all’albo per attività di mediazione creditizia; la Corte esclude che l’attività oggetto del contratto vi rientri.

  • art. 47 T.U.B.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la riconducibilità dell’attività alla mediazione finanziaria.

  • art. 2 d.P.R. n. 287/2000

    Richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina dell’attività di mediazione/consulenza creditizia.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare omessa pronuncia su domande di nullità; la Corte ha escluso il vizio ritenendo che la decisione di merito avesse implicitamente rigettato tali domande.

  • artt. 1344, 1346 e 1418 c.c.

    Richiamati per sostenere la nullità del contratto per illiceità della causa, indeterminatezza dell’oggetto e frode alla legge; la Corte ha ritenuto infondata la censura.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per denunciare omesso esame di fatti decisivi e motivazione contraddittoria; i motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato, essendo stato rigettato il ricorso.

Massime di principio

  • L’attività di assistenza e consulenza finalizzata alla predisposizione e presentazione di una domanda per contributi pubblici a fondo perduto non integra, di regola, mediazione creditizia o finanziaria, perché manca la funzione essenziale di mettere in relazione due soggetti per la conclusione di un affare.
  • Ai fini della mediazione, non basta una generica attività di supporto o di contatto con l’ente erogatore: occorre che l’intervento del mediatore sia autonomo, occasionale e causalmente determinante nella conclusione dell’affare, con effettiva messa in relazione delle parti.
  • Quando il contratto prevede una prestazione di servizi professionali consistita nello studio di fattibilità, nei calcoli e nella preparazione della pratica amministrativa, la validità del rapporto non è inficiata dalla mancata iscrizione all’albo dei mediatori creditizi se l’attività non è qualificabile come mediazione.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice d’appello, pur senza esaminare analiticamente ogni argomento, adotti una decisione incompatibile con la domanda o l’eccezione proposta, mostrandone il rigetto implicito.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse se la prova richiesta o la censura proposta non potrebbe comunque incidere sull’esito della controversia, perché il decisum ha già escluso la pretesa sostanziale che si intendeva contrastare.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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