Cassazione Penale, Sentenza n. 22767/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sulmona che aveva rifiutato il riconoscimento della "continuazione" tra più reati indicati in varie sentenze (elencate nel provvedimento di esecuzione del 25/08/2016) e aveva disposto la revoca dell'indulto (legge 31/07/2006, n.241) a causa di una sopravvenuta condanna per pena superiore a due anni relativa a fatto commesso entro il 19/12/2008. I motivi sollevati: 1) difetto di competenza del Pubblico Ministero istante; 2) violazione della legge n.241/2006 in relazione alla revoca del condono; 3) vizio di motivazione per il rigetto della continuazione, nonostante la presenza di reati omogenei e commessi in date prossime (es. più condanne relative al 13/06/2000 e altre al 15/06/2000, tutti nell'ambito di condotta associativa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il secondo motivo fondato: l'ordinanza impugnata non ha motivato specificamente se sussistesse o meno la continuazione tra i reati che risultavano omogenei e commessi in tempi prossimi; perciò ha annullato l'ordinanza e ha rinviato al Tribunale di Sulmona per nuovo giudizio. Il primo motivo (eccezione di incompetenza del Procuratore generale) è stato ritenuto manifestamente infondato: l'incompetenza del pubblico ministero non invalida automaticamente gli atti e la competenza del giudice era correttamente radicata. La censura relativa alla violazione della legge n.241/2006 è stata considerata generica e non adeguatamente documentata rispetto alla motivazione del primo giudice.
Norme richiamate
Legge 31 luglio 2006, n. 241 (indulto/condono)
I. 31 luglio 2006, n. 241
Il Tribunale ha disposto la revoca dell'indulto per la sopravvenuta condanna a pena superiore a due anni per reato commesso entro il termine previsto; la Cassazione ha ritenuto la censura generica perché il ricorrente non ha indicato elementi probatori trascurati dal primo giudice
Giurisprudenza sul principio di competenza del giudice e sulla non nullità automatica per incompetenza del Pubblico Ministero
Sez. 5, 2/7/2007, n. 31916; Sez. 1, 20/3/2020, n. 12846
La Corte ricorda che la competenza riguarda il giudice e che l'incompetenza del pubblico ministero non comporta, di per sé, la nullità degli atti conseguenti; pertanto l'eccezione di incompetenza del Procuratore generale è manifestamente infondata nel caso concreto
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione il difensore deve fornire elementi concreti e il giudice deve motivare specificamente per ciascun gruppo di reati omogenei e prossimi cronologicamente se la continuazione sussiste o meno
- L'incompetenza del Pubblico Ministero a presentare l'istanza non determina di per sé la nullità degli atti: la competenza rileva soprattutto rispetto al giudice davanti al quale è radicata la richiesta
- Le censure sulla revoca di benefici (es. indulto/condono) richiedono deduzioni e prova puntuale che mostrino l'evidente contraddizione o l'erronea applicazione della norma, altrimenti sono ritenute generiche
- Se la motivazione del giudice dell'esecuzione risulta insufficiente su punti decisivi (ad es. continuità tra reati), la Corte di Cassazione annulla e dispone il rinvio per nuovo esame, anche per garantire una decisione adeguatamente motivata
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