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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-532/17

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 luglio 2018. — Wolfgang Wirth e a. contro Thomson Airways Ltd. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg. — Rinvio pregiudiziale – Trasporto – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 2, lettera b) – Ambito di applicazione – Nozione di “vettore aereo operativo” – Contratto di noleggio di un aeromobile comprensivo di equipaggio (“wet lease”). — Causa C-532/17

Giurisprudenza europea62017CJ0532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, nel regime del regolamento n. 261/2004, conta il vettore che decide ed assume la responsabilità operativa del volo, non chi si limita a fornire aeromobile ed equipaggio tramite wet lease. Di conseguenza, il lessor non è tenuto a corrispondere la compensazione per il ritardo se non è lui il vettore aereo operativo. L'indicazione contenuta nella prenotazione circa il vettore che effettua il volo non modifica questa conclusione.

Interpretazione della nozione di "vettore aereo operativo" nel regolamento n. 261/2004 in caso di wet lease senza responsabilità operativa del volo.

La questione giuridica

Se l'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di "vettore aereo operativo" il vettore che concede ad altro vettore, in base a un contratto di wet lease, l'aeromobile con equipaggio per voli determinati, senza assumere la responsabilità operativa dei voli, anche quando la conferma di prenotazione indichi che il volo è effettuato da quel primo vettore.

Principio di diritto

Non è "vettore aereo operativo" ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento n. 261/2004 il vettore che si limita a noleggiare ad altro vettore l'aeromobile con equipaggio in un contratto di wet lease, senza decidere l'effettiva realizzazione del volo e senza assumere la responsabilità operativa dello stesso; ciò vale anche se la conferma di prenotazione indica che il volo è effettuato da quel vettore, poiché tale indicazione rileva semmai ai fini del regolamento n. 2111/2005 ma non incide sull'individuazione del soggetto tenuto agli obblighi di compensazione ex regolamento n. 261/2004.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articoli 5 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Regolamento (CE) n. 2111/2005
  • Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005

Interpretazione della nozione di "vettore aereo operativo" nel caso di wet lease

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Hamburg in una controversia tra passeggeri e Thomson Airways Ltd relativa alla compensazione prevista dal regolamento (CE) n. 261/2004 per un ritardo all'arrivo superiore a tre ore. La Corte è chiamata a chiarire se, in presenza di un contratto di noleggio di aeromobile comprensivo di equipaggio (wet lease), il vettore che mette a disposizione il velivolo debba essere considerato "vettore aereo operativo".

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti avevano prenotato un volo da Amburgo a Cancún. Il volo era stato commercializzato da TUIFly, ma materialmente effettuato da Thomson Airways in esecuzione di un contratto di wet lease. La conferma di prenotazione indicava che la prenotazione era stata emessa da TUIFly e che il volo sarebbe stato "effettuato" da Thomson Airways. A seguito di un ritardo rilevante, i passeggeri chiedevano alla Thomson Airways la compensazione di cui agli articoli 5 e 7 del regolamento n. 261/2004.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 1 del regolamento n. 261/2004, sul livello elevato di protezione dei passeggeri;
  • il considerando 7 del medesimo regolamento, secondo cui gli obblighi devono incombere al vettore che opera o intende operare un volo con aeromobile proprio, preso a noleggio con o senza equipaggio o in altra forma;
  • l'articolo 2, lettera b), che definisce il "vettore aereo operativo" come il vettore che opera o intende operare un volo nell'ambito di un contratto con un passeggero o per conto di altro contraente;
  • l'articolo 3, paragrafo 5, che fa gravare gli obblighi del regolamento sul vettore operativo;
  • il regolamento (CE) n. 2111/2005 e, in particolare, il suo articolo 11, paragrafo 1, evocati solo per chiarire che l'indicazione del vettore effettivo ha una diversa funzione informativa.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la nozione di volo, ai fini del regolamento n. 261/2004, corrisponde a un'operazione di trasporto aereo organizzata da un vettore che fissa l'itinerario e crea un'offerta di trasporto. Da ciò deriva che è vettore aereo operativo chi decide di effettuare il volo e ne assume la responsabilità, inclusi eventuali annullamenti o ritardi significativi.

Nel caso di specie, la Thomson Airways si era limitata a cedere l'aeromobile con equipaggio, mentre la realizzazione del volo e la fissazione dell'itinerario erano state decise da TUIFly. La Corte conclude quindi che il lessor non può essere qualificato come vettore aereo operativo ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento n. 261/2004.

La Corte precisa inoltre che l'indicazione, nella conferma di prenotazione, del vettore che avrebbe effettuato il volo può essere rilevante nell'ambito del regolamento n. 2111/2005, ma non incide sulla nozione di vettore operativo ai fini del regolamento n. 261/2004, trattandosi di strumenti con finalità diverse.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che la nozione di "vettore aereo operativo" non comprende il vettore che, nell'ambito di un contratto di wet lease, noleggia ad altro vettore l'aeromobile con equipaggio senza assumere la responsabilità operativa del volo, anche se la conferma di prenotazione indica che il volo è effettuato da quel primo vettore.

Principio affermato

Ai fini del regolamento n. 261/2004, gli obblighi di compensazione e assistenza gravano sul vettore che ha deciso ed organizza il volo assumendone la responsabilità operativa; il mero fornitore dell'aeromobile e dell'equipaggio in un contratto di wet lease non è il soggetto passivo degli obblighi di tutela dei passeggeri, salvo che sia esso stesso a operare il volo in senso sostanziale.

Come è indicizzato

Materietrasporto aereodiritti dei passeggericompensazione per ritardo del volonoleggio aeromobile con equipaggio

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