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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-269/18

Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 5 luglio 2018. — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie e a. contro C e J e S contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 46, paragrafi 6 e 8 – Domanda di protezione internazionale manifestamente infondata – Diritto a un ricorso effettivo – Autorizzazione a rimanere nel territorio di uno Stato membro – Direttiva 2008/115/CE – Articoli 2, 3 e 15 – Soggiorno irregolare – Trattenimento. — Causa C-269/18 PPU

Giurisprudenza europea62018CO0269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in ordinanza PPU, ha chiarito il rapporto tra la disciplina del rimpatrio e quella del ricorso contro il rigetto manifestamente infondato della domanda di asilo. Ha affermato che, se il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio ai sensi dell’articolo 46, paragrafi 6 e 8, della direttiva 2013/32, non può essere qualificato in modo tale da consentire il trattenimento ai fini dell’allontanamento. La soluzione vale anche se il ricorso non ha effetto sospensivo automatico e anche se il diritto nazionale subordina il diritto di soggiorno a una decisione giudiziale sulla domanda cautelare.

Trattenimento di richiedenti asilo la cui domanda è stata respinta come manifestamente infondata: incompatibilità con il diritto UE quando il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio in attesa della decisione sul ricorso.

La questione giuridica

Se, in caso di rigetto come manifestamente infondata di una domanda di protezione internazionale e di assenza di effetto sospensivo automatico del ricorso, la mera presentazione di una domanda di provvedimenti provvisori che autorizza il richiedente a rimanere nel territorio impedisca di considerarlo in soggiorno irregolare ai sensi della direttiva 2008/115 e quindi consenta il trattenimento ai fini del rimpatrio; e se rilevi, a tal fine, che il diritto nazionale vieti l’allontanamento fino alla decisione giudiziale sulla sospensione.

Principio di diritto

Le direttive 2008/115 e 2013/32 ostano a che un cittadino di un paese terzo, la cui domanda di protezione internazionale sia stata respinta in prime cure come manifestamente infondata, sia trattenuto ai fini dell’allontanamento quando, ai sensi dell’articolo 46, paragrafi 6 e 8, della direttiva 2013/32, egli è legalmente autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla decisione sul ricorso relativo al diritto di permanervi in attesa dell’esito dell’impugnazione: in tale situazione, il trattenimento ex articolo 15 della direttiva 2008/115 non è consentito finché perdura l’autorizzazione a soggiornare.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte
  • Direttiva 2008/115/CE
  • Articoli 2, 3, 6, 13 e 15 della direttiva 2008/115/CE
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Articoli 31, 32 e 46 della direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Direttiva 2011/95/UE
  • Direttiva 2013/33/UE

Trattenimento del richiedente asilo dopo il rigetto come manifestamente infondata

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale urgente del Raad van State (Paesi Bassi) in tre controversie tra il Segretario di Stato alla sicurezza e alla giustizia e i cittadini di paesi terzi C, J e S. I loro ricorsi attengono alla legittimità di misure di trattenimento adottate dopo il rigetto, come manifestamente infondate, delle rispettive domande di protezione internazionale.

Contesto normativo

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio, in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, sul campo di applicazione;
  • l’articolo 3, punti 2 e 4, sulle definizioni di "soggiorno irregolare" e "decisione di rimpatrio";
  • l’articolo 6, paragrafi 1, 4 e 6, sulla decisione di rimpatrio e sulle deroghe;
  • l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, sul ricorso effettivo;
  • l’articolo 15, paragrafi 1, 5 e 6, sul trattenimento ai fini del rimpatrio. Richiama inoltre la direttiva 2013/32/UE sulle procedure di asilo, in particolare gli articoli 31, 32 e 46, soprattutto i paragrafi 5, 6 e 8 dell’articolo 46. Il giudice del rinvio menziona anche la direttiva 2011/95/UE e la direttiva 2013/33/UE, ma la decisione si concentra sul coordinamento tra direttiva rimpatri e direttiva procedure.

Quadro fattuale e diritto nazionale

Secondo il diritto neerlandese, il ricorso contro un rigetto per manifesta infondatezza non ha effetto sospensivo automatico. Tuttavia, il richiedente può chiedere un provvedimento provvisorio per essere autorizzato a rimanere nel territorio in attesa della decisione sul ricorso. Il Raad van State dubita che, in pendenza di tale domanda cautelare, l’interessato possa essere considerato in soggiorno irregolare e quindi trattenuto ai sensi della normativa di recepimento della direttiva 2008/115.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede in sostanza se:

  • la mera proposizione della domanda di provvedimenti provvisori, nei casi previsti dall’articolo 46, paragrafo 8, della direttiva 2013/32, impedisca di considerare il richiedente in soggiorno irregolare ai sensi della direttiva 2008/115;
  • di conseguenza, il richiedente entri nel campo di applicazione della direttiva 2013/33;
  • sia rilevante il fatto che il diritto nazionale, in applicazione del principio di non refoulement, vieti l’allontanamento prima della decisione giudiziale sulla sospensione.

Ragionamento della Corte

La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Gnandi e, per il rapporto tra domanda di asilo e soggiorno, la sentenza Arslan. Ribadisce che, in linea di principio, il cittadino di un paese terzo la cui domanda di protezione internazionale sia stata respinta in primo grado si trova in soggiorno irregolare ai sensi della direttiva 2008/115, salvo che gli sia stato riconosciuto un diritto o permesso di soggiorno.

La Corte precisa tuttavia che il diritto a un ricorso effettivo esige la sospensione degli effetti giuridici della decisione di rimpatrio durante il termine per proporre ricorso e, se il ricorso è proposto, fino alla sua decisione. Questo implica che l’interessato non possa essere trattenuto ai fini dell’allontanamento finché è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro interessato.

Applicando tale principio ai casi di rigetto come manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, la Corte osserva che l’articolo 46, paragrafi 6 e 8, garantisce comunque un controllo giurisdizionale sulla possibilità di rimanere nel territorio. Pertanto, finché il richiedente è legalmente autorizzato a restare nel territorio in attesa della decisione su tale punto, il trattenimento ex articolo 15 della direttiva 2008/115 non è ammesso.

La Corte precisa inoltre che ciò vale anche se il ricorso non produce sospensione automatica e anche se il diritto nazionale prevede che il soggiorno diventi regolare solo dopo la decisione favorevole sulla domanda cautelare: ciò che conta è l’autorizzazione a rimanere prevista dall’articolo 46, paragrafo 8, della direttiva 2013/32.

Decisione

La Corte dichiara che la direttiva 2008/115/CE e la direttiva 2013/32/UE ostano a che un cittadino di un paese terzo, la cui domanda di protezione internazionale sia stata respinta in prime cure come manifestamente infondata, sia trattenuto ai fini dell’allontanamento quando, ai sensi dell’articolo 46, paragrafi 6 e 8, della direttiva 2013/32, è legalmente autorizzato a rimanere nel territorio nazionale fino alla decisione sul ricorso concernente il diritto di permanervi in attesa dell’esito dell’impugnazione.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori, la pronuncia conferma che il trattenimento a fini di rimpatrio non può essere fondato sulla sola qualificazione nazionale di "soggiorno irregolare" se il diritto dell’Unione impone o consente la permanenza temporanea del richiedente in attesa della decisione giurisdizionale sulla sua domanda di autorizzazione a restare. Ne discende che, nei casi di domanda manifestamente infondata, occorre verificare con attenzione se l’autorizzazione a rimanere ex articolo 46, paragrafo 8, sia in atto, poiché essa preclude l’applicazione dell’articolo 15 della direttiva 2008/115.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionalerimpatrio dei cittadini di paesi terzitrattenimento amministrativoricorso effettivodiritto dell'immigrazione

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