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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-626/16

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 luglio 2018. — Commissione europea contro Repubblica slovacca. — Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Discariche di rifiuti – Direttiva 1999/31/CE – Discariche preesistenti – Articolo 14 – Decisione definitiva sul proseguimento o meno delle operazioni – Articolo 13 – Procedura di chiusura – Sentenza della Corte che constata un inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Penalità e somma forfettaria. — Causa C-626/16

Giurisprudenza europea62016CJ0626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso della Commissione contro la Slovacchia per mancata esecuzione della precedente sentenza sulla discarica di Žilina – Považský Chlmec. Ha ritenuto che, entro la data di riferimento del procedimento, non fosse stata ancora adottata una decisione definitiva sulla chiusura della discarica né completata la procedura di chiusura prevista dalla direttiva 1999/31. Per questo ha dichiarato l’inadempimento ex articolo 260 TFUE e ha imposto sia una penalità giornaliera sia una somma forfettaria.

Inadempimento della Slovacchia per mancata esecuzione della precedente sentenza sulla discarica di Žilina – Považský Chlmec e condanna a penalità e somma forfettaria ex articolo 260 TFUE.

La questione giuridica

Se la Repubblica slovacca, dopo la sentenza C‑331/11, abbia adottato tutte le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dagli articoli 14 e 13 della direttiva 1999/31/CE in relazione alla discarica preesistente di Žilina – Považský Chlmec; e, in caso negativo, se debbano essere irrogate una penalità giornaliera e una somma forfettaria, e in quale misura.

Principio di diritto

Quando uno Stato membro, dopo una sentenza ex articolo 258 TFUE, non ha ancora dato completa esecuzione agli obblighi relativi a una discarica preesistente, la Corte può constatare l’inadempimento ex articolo 260, paragrafo 1, TFUE e irrogare sia una penalità giornaliera sia una somma forfettaria. Se lo Stato ha scelto la chiusura della discarica anziché la sua autorizzazione a proseguire, deve rispettare integralmente la procedura di chiusura dell’articolo 13 della direttiva 1999/31/CE; la mera cessazione dello smaltimento non basta. Nel caso concreto, la Slovacchia è stata condannata a una penalità di EUR 5000 al giorno, se l’inadempimento persiste, e a una somma forfettaria di EUR 1.000.000.

Norme richiamate

  • Articolo 260, paragrafi 1 e 2, TFUE
  • Articolo 13 della direttiva 1999/31/CE
  • Articolo 14 della direttiva 1999/31/CE
  • Articolo 7, lettera g), della direttiva 1999/31/CE
  • Articolo 8 della direttiva 1999/31/CE
  • Articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Inadempimento della Slovacchia per la mancata esecuzione della sentenza C‑331/11

La causa è un ricorso per inadempimento ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica slovacca. La controversia riguarda l’esecuzione della precedente sentenza C‑331/11, relativa alla discarica di Žilina – Považský Chlmec e agli obblighi imposti dalla direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti.

Contesto normativo

La direttiva 1999/31/CE disciplina, tra l’altro, le discariche preesistenti e la loro conformità ai requisiti ambientali dell’Unione. Rilevano in particolare:

  • l’articolo 13, sulla procedura di chiusura e sulla gestione successiva alla chiusura;
  • l’articolo 14, sulle discariche preesistenti, che impone un piano di riassetto e una decisione definitiva sul proseguimento delle operazioni oppure, in mancanza di autorizzazione, la chiusura del sito;
  • l’articolo 7, lettera g), e l’articolo 8, richiamati per le condizioni di autorizzazione e per i contenuti del piano di gestione.

La precedente sentenza C‑331/11

Nella sentenza del 25 aprile 2013, Commissione/Slovacchia (C‑331/11), la Corte aveva già constatato che la Repubblica slovacca aveva consentito il mantenimento in funzione della discarica senza un piano di riassetto e senza una decisione definitiva sul proseguimento delle operazioni, in violazione dell’articolo 14, lettere da a) a c), della direttiva 1999/31/CE.

Svolgimento del procedimento precontenzioso

Dopo la sentenza C‑331/11, la Commissione ha chiesto informazioni sulle misure adottate per conformarsi alla decisione. La Slovacchia ha comunicato nel tempo varie iniziative amministrative, tra cui:

  • l’avvio di una nuova procedura di modifica dell’autorizzazione integrata;
  • decisioni di chiusura e ricostruzione di alcuni settori della discarica;
  • successivi annullamenti e nuove decisioni;
  • la fissazione, poi il rinvio, della data di chiusura.

La Commissione, ritenendo non avvenuta la piena esecuzione della sentenza, ha avviato il presente ricorso ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE.

Ricevibilità del ricorso

La Repubblica slovacca sosteneva che il ricorso fosse irricevibile perché la Commissione avrebbe ampliato l’oggetto del contendere invocando anche l’articolo 13 della direttiva 1999/31/CE, che non sarebbe stato al centro della sentenza C‑331/11 né della lettera di diffida. La Corte ha respinto l’eccezione.

La Corte ha spiegato che, poiché l’articolo 14 consente allo Stato membro o di autorizzare il proseguimento dell’attività della discarica oppure di procedere alla sua chiusura, la scelta della chiusura comporta necessariamente l’applicazione della procedura di cui all’articolo 13. Di conseguenza, l’articolo 13 rientrava nell’oggetto dell’esecuzione della precedente sentenza e poteva essere richiamato dalla Commissione nel nuovo ricorso.

Valutazione dell’inadempimento

La Corte ha ricordato che la data di riferimento per valutare l’inadempimento ex articolo 260, paragrafo 1, TFUE è quella di scadenza del termine fissato nella lettera di diffida, cioè il 21 gennaio 2014.

Quanto alla prima censura, la Corte ha rilevato che, a tale data, non risultava ancora adottata alcuna decisione definitiva ai sensi dell’articolo 14, lettera b), della direttiva 1999/31/CE. La decisione del 21 ottobre 2013 riguardava solo alcuni settori della discarica ed è stata poi annullata con effetto retroattivo il 10 aprile 2014; il settore 2c, inoltre, non era coperto da tale decisione.

Quanto alla seconda censura, la Corte ha affermato che non basta sospendere lo smaltimento dei rifiuti: lo Stato membro deve assicurare l’esecuzione concreta della procedura di chiusura prevista dall’articolo 13. La Slovacchia non ha dimostrato che, alla data rilevante, tale procedura fosse conclusa. Le difficoltà interne addotte non possono giustificare l’inosservanza del diritto dell’Unione.

La Corte ha quindi dichiarato che la Repubblica slovacca non aveva adottato tutte le misure necessarie per eseguire la sentenza C‑331/11.

Sanzioni pecuniarie

La Corte ha ritenuto opportuno irrogare sia una penalità sia una somma forfettaria, considerando la persistenza dell’inottemperanza e la necessità di assicurare l’effettività del diritto dell’Unione.

Penalità

Nel fissare la penalità, la Corte ha tenuto conto di:

  • gravità dell’infrazione, che pur riguardando una sola discarica coinvolge la tutela dell’ambiente e della salute umana;
  • durata dell’inadempimento, di circa cinque anni al momento dell’esame;
  • capacità finanziaria dello Stato membro, per la quale la Repubblica slovacca non ha fornito elementi specifici.

La Corte ha fissato la penalità in EUR 5000 per ogni giorno di ritardo, a decorrere dalla data della sentenza e fino alla completa esecuzione della sentenza C‑331/11.

Somma forfettaria

La Corte ha inoltre ritenuto giustificata una somma forfettaria, in ragione della gravità della violazione e della durata significativa dell’inadempimento, per prevenire la reiterazione di infrazioni analoghe.

Valutando gli sforzi compiuti dalla Slovacchia, la cessazione dell’attività del sito dal 7 gennaio 2014 e la chiusura definitiva dei settori 2a e 2b solo nel 2016, la Corte ha fissato la somma forfettaria in EUR 1.000.000.

Dispositivo

La Corte ha quindi:

  • dichiarato che la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 260, paragrafo 1, TFUE per non aver eseguito integralmente la sentenza C‑331/11;
  • condannato la Repubblica slovacca a pagare una penalità di EUR 5000 al giorno, se l’inadempimento perdura;
  • condannato la Repubblica slovacca a pagare una somma forfettaria di EUR 1.000.000;
  • posto le spese a carico della Repubblica slovacca.

Principio affermato

La sentenza ribadisce che, quando uno Stato membro non esegue una precedente pronuncia della Corte relativa a una discarica preesistente, la chiusura del sito impone il rispetto integrale della procedura di chiusura prevista dalla direttiva 1999/31/CE; la sola cessazione delle attività non è sufficiente. In presenza di un inadempimento persistente, la Corte può cumulare penalità e somma forfettaria per garantire l’effettività dell’esecuzione della sentenza precedente.

Come è indicizzato

Materieambientegestione dei rifiutidiscaricheinadempimento degli stati membrisanzioni pecuniarie ue

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