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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-544/16

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 luglio 2018. — Marcandi Limited contro Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber). — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, punto 1, lettera c) – Emissione di “crediti” che consentono di piazzare offerte in occasione di vendite all’asta online – Prestazione di servizi a titolo oneroso – Operazione preliminare – Articolo 73 – Base imponibile. — Causa C-544/16

Giurisprudenza europea62016CJ0544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha qualificato la vendita di crediti per partecipare ad aste online come prestazione di servizi imponibile IVA, distinta dalle eventuali vendite di beni che seguono. Ha inoltre escluso che il valore dei crediti entri nel corrispettivo delle cessioni successive, sia in caso di aggiudicazione dell'asta sia quando il cliente acquista tramite le funzioni "compra ora" o "sconto accumulato". Infine, ha chiarito che la presenza di un diverso trattamento fiscale in un altro Stato membro può giustificare un rinvio pregiudiziale, ma non autorizza a interpretare erroneamente la direttiva IVA.

IVA: la vendita di "crediti" per partecipare ad aste online costituisce prestazione di servizi onerosa e il loro valore non entra nel corrispettivo delle successive cessioni di beni

La questione giuridica

Se l'emissione di crediti utilizzabili solo per piazzare offerte in aste online sia una semplice operazione preliminare oppure una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi della direttiva IVA; se il prezzo pagato per tali crediti costituisca acconto o parte del corrispettivo delle successive cessioni di beni, anche quando i crediti incidono sul prezzo tramite le funzioni "compra ora" e "sconto accumulato"; e quale rilievo abbia il diverso trattamento della stessa operazione in altri Stati membri ai fini dell'interpretazione e del principio di neutralità fiscale.

Principio di diritto

L'emissione, contro pagamento, di crediti che consentono soltanto di partecipare ad aste online costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, perché il pagamento è il corrispettivo del diritto autonomo di partecipare alle aste e non un mero atto preparatorio alla vendita dei beni. Il valore di tali crediti non rientra inoltre nel corrispettivo delle successive cessioni di beni: non è un acconto ai sensi dell'articolo 65 e, quando i crediti incidono sul prezzo tramite "compra ora" o "sconto accumulato", costituisce un ribasso escluso dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 79, lettera b). Il diverso trattamento dell'operazione in altri Stati membri non impone di interpretare in modo difforme il diritto UE, ma consente o impone, a seconda del caso, un rinvio pregiudiziale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 24, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 62, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 63, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 65, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 73, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 79, lettera b), direttiva 2006/112/CE

IVA sui crediti per aste online e base imponibile delle successive cessioni di beni

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del First-tier Tribunal (Tax Chamber) del Regno Unito in materia di IVA applicabile al modello di business della Marcandi Ltd, operante con il nome Madbid. La Corte è chiamata a stabilire se la vendita di "crediti" per partecipare ad aste online costituisca un'operazione imponibile autonoma e se il loro valore debba entrare, oppure no, nel corrispettivo delle successive cessioni di beni.

Fatti e procedimento principale

La società Madbid gestisce un sito di vendite online nel quale gli utenti possono acquistare beni direttamente o partecipare ad aste online. Per partecipare alle aste, gli utenti devono comprare "crediti" utilizzabili esclusivamente per piazzare offerte; tali crediti non possono essere convertiti in denaro né usati per acquistare i beni del negozio online.

Il sistema funziona nel modo seguente:

  • ogni offerta richiede un numero determinato di crediti;
  • l'offerta aumenta di GBP 0,01 il prezzo dell'asta;
  • chi si aggiudica l'asta può acquistare il bene al prezzo di aggiudicazione, oltre a spedizione e manutenzione;
  • esistono anche le funzioni "compra ora" e "sconto accumulato", che consentono di acquistare un bene a prezzo ridotto in misura pari al controvalore dei crediti spesi per fare offerte.

L'amministrazione fiscale del Regno Unito ha ritenuto che la vendita dei crediti fosse una prestazione di servizi imponibile, consistente nella concessione del diritto di partecipare alle aste. La società ha contestato tale impostazione sostenendo che si trattasse di una mera operazione preliminare, richiamando la sentenza MacDonald Resorts.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se l'emissione di crediti contro pagamento costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso oppure un'operazione preliminare estranea all'IVA;
  • se il denaro pagato per i crediti sia un acconto o faccia parte del corrispettivo delle successive cessioni di beni;
  • se il valore dei crediti debba essere escluso dalla base imponibile quando è imputato al prezzo tramite "compra ora" o "sconto accumulato";
  • quale rilievo abbia il fatto che altri Stati membri trattino diversamente la stessa operazione ai fini dell'IVA.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare la direttiva 2006/112/CE e, tra le sue disposizioni:

  • articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), sulle operazioni imponibili;
  • articolo 14, paragrafo 1, sulla cessione di beni;
  • articolo 24, paragrafo 1, sulla prestazione di servizi;
  • articoli 62, 63 e 65, sul fatto generatore, esigibilità e acconti;
  • articolo 73, sulla base imponibile;
  • articolo 79, lettera b), sui ribassi e riduzioni di prezzo. È inoltre richiamato l'articolo 267 TFUE sul rinvio pregiudiziale.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte distingue il caso da MacDonald Resorts. In quella causa, i "punti-diritti" erano solo uno strumento per accedere a una prestazione finale; qui, invece, i crediti consentono direttamente e solo di partecipare alle aste.

Secondo la Corte, l'utente acquista i crediti proprio per ottenere la possibilità autonoma di prendere parte alle vendite all'asta, possibilità che ha un interesse economico proprio, anche perché può consentire l'acquisto di beni a prezzo inferiore al valore di mercato. La prestazione non si confonde con l'eventuale successiva cessione del bene, che è operazione distinta e indipendente.

La Corte precisa anche che vi è un rapporto sinallagmatico: il pagamento dei crediti è il corrispettivo effettivo del servizio consistente nell'attribuzione del diritto di partecipare alle aste. La circostanza che i crediti possano incidere indirettamente sul prezzo finale tramite le funzioni "compra ora" o "sconto accumulato" non altera tale qualificazione, perché il valore dei crediti è già esaurito nel servizio di partecipazione all'asta.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto al corrispettivo delle cessioni di beni, la Corte esclude che il prezzo pagato per i crediti possa essere trattato come acconto ai sensi dell'articolo 65: esso remunera un'altra operazione, cioè il servizio di partecipazione all'asta.

Per le vendite aggiudicate all'asta, il corrispettivo della cessione comprende soltanto:

  • il prezzo di aggiudicazione;
  • le spese di trasporto e manutenzione.

Il valore dei crediti usati per fare offerte non entra quindi nella base imponibile della cessione del bene.

Lo stesso vale per gli acquisti effettuati tramite "compra ora" o "sconto accumulato": il valore dei crediti spesi per piazzare offerte costituisce un ribasso sul prezzo del bene, e come tale è escluso dalla base imponibile in forza dell'articolo 79, lettera b), della direttiva IVA. La Corte osserva che il bene non è ceduto gratuitamente, perché resta comunque un corrispettivo identificabile, rappresentato dal prezzo effettivamente pagato dopo la riduzione.

Ragionamento della Corte sulla terza questione

La Corte chiarisce che, se una stessa operazione è trattata diversamente in un altro Stato membro ai fini dell'IVA, ciò non impone ai giudici nazionali di interpretare in modo scorretto il diritto dell'Unione. L'articolo 267 TFUE consente o, in taluni casi, impone al giudice nazionale di sottoporre una questione interpretativa alla Corte, proprio per evitare divergenze applicative.

Ne consegue che il giudice nazionale, se rileva un diverso trattamento della medesima operazione in un altro Stato membro, può o deve adire la Corte con rinvio pregiudiziale, ma non può usare tale circostanza per discostarsi dal significato corretto della direttiva IVA.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l'emissione di crediti per partecipare ad aste online costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso, con corrispettivo nel prezzo pagato per i crediti;
  • il valore di tali crediti non fa parte del corrispettivo delle successive cessioni di beni, né come acconto né come componente della base imponibile, essendo escluso anche quando opera come ribasso tramite "compra ora" o "sconto accumulato";
  • la presenza di un diverso trattamento in un altro Stato membro può giustificare un rinvio pregiudiziale, ma non un'interpretazione difforme del diritto UE.

Principi affermati

La sentenza è rilevante perché conferma che, ai fini IVA, occorre guardare alla realtà economica dell'operazione: se il pagamento è diretto a remunerare il diritto di partecipare a un'asta online, siamo di fronte a una prestazione di servizi autonoma. Il successivo acquisto di beni è un'operazione distinta, con propria base imponibile, nella quale il valore dei crediti può incidere solo come sconto o riduzione di prezzo, non come parte del corrispettivo del bene.

Come è indicizzato

Materieivabase imponibileaste onlineprestazioni di servizineutralità fiscale

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