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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-390/16

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 luglio 2018. — Procedimento penale a carico di Dániel Bertold Lada. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/675/GAI – Considerazione, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale, di una decisione di condanna precedentemente pronunciata in un altro Stato membro – Procedimento speciale di riconoscimento di una condanna penale pronunciata in un altro Stato membro – Riesame e riqualificazione giuridica della decisione anteriore – Principio del reciproco riconoscimento – Articolo 82, paragrafo 1, TFUE. — Causa C-390/16

Giurisprudenza europea62016CJ0390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato la normativa ungherese che prevedeva un procedimento speciale per riconoscere in Ungheria le sentenze penali definitive pronunciate in altri Stati membri, procedimento ritenuto necessario per poter poi tener conto di tali condanne in futuri procedimenti penali. La Corte ha ritenuto che tale meccanismo fosse incompatibile con la decisione quadro 2008/675/GAI perché introduceva un previo riesame della sentenza straniera e ne subordinava la presa in considerazione a un riconoscimento nazionale. La seconda questione, relativa al ne bis in idem, è rimasta assorbita.

La decisione quadro 2008/675/GAI osta a che la considerazione, in un nuovo procedimento penale, di una condanna definitiva pronunciata in un altro Stato membro sia subordinata a un previo procedimento nazionale di riconoscimento che comporti riesame e possibile riqualificazione della condanna straniera.

La questione giuridica

Se la decisione quadro 2008/675/GAI, letta alla luce dell'articolo 82 TFUE, osti a una normativa nazionale che impone, prima di prendere in considerazione in un nuovo procedimento penale una condanna definitiva pronunciata in un altro Stato membro, un procedimento speciale di riconoscimento volto a far produrre alla sentenza straniera gli effetti di una condanna nazionale e che può includere riesame, riqualificazione del reato e adeguamento della pena; e, in via subordinata, se tale meccanismo sia compatibile con il principio ne bis in idem di cui all'articolo 50 della Carta e all'articolo 54 CAAS.

Principio di diritto

La decisione quadro 2008/675/GAI, interpretata alla luce dell'articolo 82 TFUE, impone che le condanne definitive pronunciate in un altro Stato membro siano semplicemente prese in considerazione nel nuovo procedimento penale alle stesse condizioni delle condanne nazionali, senza che ciò possa essere subordinato a un autonomo procedimento nazionale di previo riconoscimento che comporti riesame della decisione straniera, riqualificazione del reato o modifica della pena; uno Stato membro può eventualmente precisare le modalità tecniche di considerazione della condanna estera, ma non introdurre una procedura che ne condizioni l'efficacia e ne svuoti l'effetto utile.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 82, paragrafo 1, TFUE
  • Articoli 67 e 82 TFUE
  • Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 54 della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
  • Decisione quadro 2008/675/GAI
  • Decisione quadro 2009/315/GAI
  • Decisione 2009/316/GAI

Considerazione delle condanne penali straniere e divieto di previo riconoscimento

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Szombathelyi Törvényszék (Ungheria) in materia di cooperazione giudiziaria penale. Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se il diritto dell'Unione consenta a uno Stato membro di subordinare la presa in considerazione, in un nuovo procedimento penale, di una condanna definitiva pronunciata in un altro Stato membro a un procedimento speciale di riconoscimento della sentenza estera.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Dániel Bertold Lada era stato condannato in Austria a una pena detentiva per tentato furto con effrazione. Le autorità ungheresi avevano avviato, ai sensi degli articoli da 46 a 48 della legge ungherese sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, un procedimento speciale per riconoscere l'efficacia di quella sentenza straniera. Tale procedura mirava a far produrre alla decisione austriaca gli effetti di una sentenza ungherese, con possibile riqualificazione giuridica dei fatti e adeguamento della pena al diritto nazionale.

Normativa dell'Unione rilevante

La Corte ha richiamato anzitutto la decisione quadro 2008/675/GAI, in particolare:

  • il considerando 5, che afferma l'equivalenza, per quanto possibile, degli effetti delle condanne straniere rispetto a quelle nazionali;
  • il considerando 6, che chiarisce che la decisione quadro non mira all'esecuzione delle sentenze straniere né armonizza le conseguenze delle condanne precedenti;
  • il considerando 13, che esclude il riesame della condanna anteriore;
  • l'articolo 1, paragrafo 1, che delimita l'ambito della decisione quadro ai casi in cui una persona è sottoposta a un nuovo procedimento penale;
  • l'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, che impone la considerazione delle condanne pronunciate in altri Stati membri alle stesse condizioni delle condanne nazionali e vieta interferenze, revoche o riesami. La Corte ha inoltre richiamato l'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, quale base del principio del reciproco riconoscimento in materia penale. Nella domanda erano evocati anche l'articolo 50 della Carta e l'articolo 54 CAAS, ma la risposta sulla prima questione ha reso superfluo esaminare la seconda.

Ragionamento della Corte

La Corte ha osservato che la decisione quadro 2008/675 riguarda i casi in cui, in uno Stato membro, sia avviato un nuovo procedimento penale nei confronti di una persona già condannata in un altro Stato membro per fatti diversi. In tale contesto, la precedente condanna deve essere presa in considerazione come una condanna nazionale, ma senza essere oggetto di un riesame.

Secondo la Corte, il procedimento speciale ungherese non si limitava a stabilire le modalità tecniche di presa in considerazione della condanna estera, bensì imponeva:

  • una verifica della conformità del procedimento straniero ai diritti fondamentali;
  • una riqualificazione del reato secondo il codice penale ungherese;
  • l'eventuale adeguamento del tipo e del livello della pena.

Tale meccanismo era quindi idoneo a rimettere in discussione la condanna straniera e a comprometterne il reciproco riconoscimento, in contrasto con l'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro, che vieta espressamente interferenze e riesami. La Corte ha inoltre richiamato la propria precedente sentenza Balogh, nella quale aveva già censurato un analogo procedimento ungherese in relazione alle decisioni quadro 2009/315 e 2009/316 sul casellario giudiziario; ha poi sottolineato che tali strumenti e la decisione quadro 2008/675 sono strettamente connessi nel funzionamento dello scambio di informazioni tra Stati membri.

Decisione della Corte

La Corte ha dichiarato che la decisione quadro 2008/675/GAI, letta alla luce dell'articolo 82 TFUE, osta a che la considerazione in uno Stato membro, in occasione di un nuovo procedimento penale, di una condanna definitiva precedentemente emessa in un altro Stato membro per fatti diversi sia subordinata a un procedimento speciale di previo riconoscimento, come quello previsto dalla normativa ungherese.

Principi pratici per gli operatori

Per gli operatori italiani, la pronuncia conferma che una condanna definitiva resa in un altro Stato membro deve essere presa in considerazione nel nuovo procedimento penale secondo gli effetti che l'ordinamento nazionale attribuisce alle condanne interne, ma senza una procedura autonoma di riconoscimento che comporti un controllo sostanziale della sentenza straniera. Il margine lasciato agli Stati membri riguarda solo le modalità di considerazione della condanna, non l'introduzione di un filtro che ne condizioni o modifichi l'efficacia.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria penalereciproco riconoscimentocasellario giudiziarione bis in idemrecidiva

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