Corte di giustizia, Sentenza C-28/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 luglio 2018. — NN A/S contro Skatteministeriet. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Imposta sulle società – Normativa fiscale nazionale che subordina il trasferimento delle perdite subite da una stabile organizzazione, situata nel territorio nazionale, di una società con sede in un altro Stato membro, a una società residente facente parte dello stesso gruppo, ad una condizione connessa all’impossibilità di utilizzare le perdite ai fini di un’imposta estera. — Causa C-28/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una disciplina danese che limita il trasferimento al consolidato fiscale delle perdite di una stabile organizzazione in Danimarca appartenente a una società svedese del gruppo. Pur riconoscendo che la regola mira legittimamente a evitare la doppia deduzione delle perdite, la Corte ha precisato che essa non può operare in modo tale da impedire in concreto qualsiasi utilizzo della perdita nel gruppo. Il giudice nazionale deve quindi verificare se, nel caso specifico, la deduzione in Svezia sia davvero impossibile; solo in tal caso la normativa danese è incompatibile con l’articolo 49 TFUE.
Libertà di stabilimento e deducibilità, nel consolidato fiscale danese, delle perdite di una stabile organizzazione in Danimarca appartenente a una società controllata non residente: compatibilità della condizione che le perdite non siano deducibili nello Stato della sede della controllata.
La questione giuridica
Se l’articolo 49 TFUE osti a una normativa nazionale sull’imposizione di gruppo che consente alle società residenti di dedurre dal risultato consolidato le perdite di una stabile organizzazione residente di una società controllata non residente solo quando, secondo il diritto dello Stato membro della sede della controllata, tali perdite non possono essere dedotte dal suo reddito imponibile; in particolare, se tale meccanismo costituisca una restrizione della libertà di stabilimento e, in caso affermativo, se essa sia giustificata da esigenze di prevenzione della doppia deduzione delle perdite e/o di ripartizione equilibrata del potere impositivo, e se sia proporzionata.
Principio di diritto
L’articolo 49 TFUE non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che subordina la deduzione, nel consolidato fiscale di gruppo, delle perdite di una stabile organizzazione residente di una controllata non residente alla condizione che tali perdite non possano essere dedotte nel Stato della sede della controllata, quando il sistema è coordinato con una convenzione contro la doppia imposizione che consente allo Stato di residenza della controllata di neutralizzare la tassazione estera. Tuttavia, la stessa norma viola la libertà di stabilimento se, in concreto, priva il gruppo di ogni possibilità effettiva di utilizzare tali perdite, cioè quando la deduzione nel Paese della sede della controllata è impossibile; in tal caso il giudice nazionale deve verificare la sussistenza di tale impossibilità effettiva.
Norme richiamate
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 54 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Convenzione nordica per la prevenzione della doppia imposizione dei redditi e dei patrimoni, articolo 7, paragrafo 1
- Convenzione nordica per la prevenzione della doppia imposizione dei redditi e dei patrimoni, articolo 25
- Legge danese relativa all’imposta sulle società, articolo 31, paragrafo 1
- Legge danese relativa all’imposta sulle società, articolo 31, paragrafo 2, seconda frase
- Legge danese in materia di imposta sui redditi, articolo 5 G
- Sentenza Philips Electronics UK, C‑18/11
- Sentenza X Holding, C‑337/08
- Sentenza SCA Group Holding e a., da C‑39/13 a C‑41/13
- Sentenza Bechtel, C‑20/16
- Sentenza Bevola e Jens W. Trock, C‑650/16
- Sentenza Marks & Spencer, C‑446/03
- Sentenza Lidl Belgium, C‑414/06
Libertà di stabilimento e deduzione delle perdite di una stabile organizzazione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Østre Landsret (Danimarca) in materia di imposta sulle società e consolidato fiscale di gruppo. La Corte è chiamata a valutare la compatibilità con l’articolo 49 TFUE di una norma danese che consente la deduzione, nel risultato consolidato di un gruppo residente, delle perdite di una stabile organizzazione danese appartenente a una controllata non residente solo se, nello Stato di sede di tale controllata, quelle perdite non possono essere dedotte dal suo reddito imponibile.
Fatti e procedimento principale
NN A/S, società apicale di un gruppo danese, controlla due società svedesi, ciascuna titolare di una succursale in Danimarca. Le due succursali sono state fuse in un’unica stabile organizzazione. In Svezia l’operazione è stata trattata come ristrutturazione di attività non imponibile, con conseguente assenza di ammortamento dell’avviamento; in Danimarca, invece, la fusione è stata trattata come cessione di attivi al valore di mercato, consentendo l’ammortamento e generando una perdita fiscale per il 2008.
L’amministrazione danese ha negato l’imputazione di tale perdita al risultato consolidato del gruppo, ritenendo applicabile l’articolo 31, paragrafo 2, seconda frase, della legge danese sull’imposta sulle società, poiché la perdita poteva, in linea di principio, essere presa in considerazione anche in Svezia a livello della controllata. La decisione è stata confermata in sede amministrativa e impugnata dinanzi al giudice del rinvio.
Normativa nazionale e convenzionale rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 31, paragrafo 1, della legge danese sull’imposta sulle società, che prevede l’assoggettamento congiunto a imposta delle società danesi appartenenti a un gruppo;
- l’articolo 31, paragrafo 2, seconda frase, che subordina la compensazione delle perdite di una stabile organizzazione residente di una società non residente al fatto che la normativa dello Stato estero della sede non consenta di compensare tali perdite nel calcolo del reddito della società estera, salvo opzione per il consolidato fiscale internazionale;
- l’articolo 5 G della legge danese in materia di imposta sui redditi, richiamato dal governo danese per sostenere l’esistenza di una condizione equivalente anche per i gruppi puramente interni;
- la Convenzione nordica contro la doppia imposizione, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 25, che prevede il meccanismo del credito d’imposta nello Stato di residenza.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiede in sostanza:
- se la disciplina danese introduca una disparità di trattamento contraria alla libertà di stabilimento;
- se il divieto di doppia deduzione delle perdite o la ripartizione equilibrata del potere impositivo possano giustificare tale regime;
- se il regime sia proporzionato, soprattutto quando la perdita non possa essere utilizzata in concreto nello Stato della sede della controllata.
Ragionamento della Corte: comparabilità e disparità di trattamento
La Corte osserva che la normativa danese tratta in modo meno favorevole un gruppo che possiede in Danimarca una stabile organizzazione tramite una controllata non residente rispetto a un gruppo in cui tutte le società sono residenti in Danimarca. Tale differenza può scoraggiare l’esercizio della libertà di stabilimento.
Quanto alla comparabilità, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui occorre guardare all’obiettivo della normativa nazionale. Poiché la regola danese mira a prevenire la doppia deduzione delle perdite, in linea di principio il gruppo con controllata non residente e stabile organizzazione in Danimarca non si trova nella stessa situazione del gruppo interamente nazionale. Tuttavia, quando non esiste più alcuna possibilità di dedurre la perdita della controllata non residente nello Stato della sua sede, le due situazioni diventano comparabili rispetto all’obiettivo perseguito.
Giustificazione e proporzionalità
La Corte esclude che la ripartizione equilibrata del potere impositivo costituisca una giustificazione pertinente nel caso di doppia deduzione delle perdite: l’eventuale doppia deduzione non avvantaggerebbe uno Stato a scapito dell’altro, ma comporterebbe solo una perdita di gettito.
Resta invece pertinente la giustificazione fondata sulla prevenzione della doppia deduzione delle perdite. La Corte ricorda che gli Stati membri possono opporsi al rischio che la stessa perdita sia presa in considerazione due volte. Nel caso di specie, però, la mera circostanza che Danimarca e Svezia esercitino entrambi poteri impositivi sulla stessa stabile organizzazione non basta da sola a dimostrare una duplicazione effettiva, anche alla luce della Convenzione nordica e del credito d’imposta previsto dall’articolo 25.
La Corte conclude che la disciplina è, in linea di principio, compatibile con l’articolo 49 TFUE perché evita che il gruppo tragga vantaggio due volte dalla medesima perdita. Tuttavia, essa diventa sproporzionata se, nel caso concreto, priva il gruppo di ogni possibilità effettiva di dedurre la perdita, ossia quando l’imputazione in Svezia è impossibile. In tal caso, la restrizione alla libertà di stabilimento eccede quanto necessario per prevenire la doppia deduzione.
Dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 49 TFUE non osta, in linea di principio, alla normativa danese in questione, combinata con la convenzione contro la doppia imposizione, ma osta a tale normativa se la sua applicazione ha l’effetto di privare il gruppo di ogni possibilità effettiva di dedurre le perdite dal risultato consolidato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Principi utili per la pratica
Per operatori fiscali e società di gruppo, la sentenza chiarisce che:
- una regola anti-abuso volta a impedire la doppia deduzione delle perdite può essere ammissibile nell’ordinamento UE;
- la compatibilità con la libertà di stabilimento dipende però dalla possibilità concreta, e non meramente teorica, di utilizzare la perdita nello Stato della sede della controllata;
- il giudice nazionale deve verificare in concreto l’effettiva impossibilità di deduzione all’estero prima di negare il trasferimento della perdita nel consolidato interno.
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