Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-88/17

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 5 luglio 2018. — Regno di Spagna contro Commissione europea. — FEASR – Ultimo esercizio di attuazione del periodo di programmazione 2007 ‑2013 – Liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri – Decisione che dichiara un determinato importo non riutilizzabile nell’ambito del programma di sviluppo rurale della comunità autonoma dell’Estremadura – Metodo di calcolo – Articolo 69, paragrafo 5 ter, del regolamento (CE) n. 1698/2005 – Legittimo affidamento. — Causa T-88/17

Giurisprudenza europea62017TJ0088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso della Spagna contro la decisione di liquidazione dei conti FEASR relativa all’Estremadura. Ritiene corretto il metodo della Commissione, che ha calcolato un importo non riutilizzabile di EUR 5.060.636,11 ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 5 ter, del regolamento n. 1698/2005. Esclude sia l’errore di diritto sia la violazione del legittimo affidamento, perché il piano di finanziamento riveduto dopo il disimpegno automatico non poteva derogare alla disciplina regolamentare.

Liquidazione FEASR: legittimità del metodo di calcolo con cui la Commissione ha qualificato come non riutilizzabile, alla chiusura del programma 2007-2013 dell’Estremadura, un importo da rimborsare per sottoutilizzo dei fondi destinati alle nuove sfide.

La questione giuridica

Se, ai fini del calcolo ex articolo 69, paragrafo 5 ter, del regolamento n. 1698/2005, la Commissione dovesse prendere come base gli importi risultanti dalla seconda decisione di revisione del programma dopo il disimpegno automatico, oppure gli importi originariamente assegnati ai fondi supplementari per le "nuove sfide"; e se il metodo seguito violasse il potere discrezionale della Commissione o il principio del legittimo affidamento.

Principio di diritto

Alla chiusura del programma di sviluppo rurale, la Commissione può, ai fini dell’articolo 69, paragrafo 5 ter, del regolamento n. 1698/2005, fondarsi sugli importi inizialmente assegnati ai fondi supplementari destinati alle "nuove sfide" e sull’importo totale del contributo FEASR ridotto per effetto del disimpegno automatico, senza essere vincolata dal piano finanziario riveduto approvato a seguito di tale disimpegno. Se le spese effettivamente sostenute per le nuove sfide sono inferiori ai fondi supplementari e, al contempo, le altre spese superano gli stanziamenti disponibili per le operazioni diverse da quelle nuove, lo Stato membro deve rimborsare al bilancio UE l’importo corrispondente a tale eccedenza; non vi è violazione del potere discrezionale né del legittimo affidamento in assenza di assicurazioni precise e incondizionate della Commissione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1290/2005
  • Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1290/2005
  • Articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 37 del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Regolamento (CE) n. 1698/2005
  • Articolo 19 del regolamento (CE) n. 1698/2005
  • Articolo 69 del regolamento (CE) n. 1698/2005
  • Articolo 70 del regolamento (CE) n. 1698/2005
  • Regolamento (CE) n. 74/2009
  • Regolamento (CE) n. 473/2009
  • Regolamento (CE) n. 73/2009
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014

Liquidazione FEASR e importo non riutilizzabile nell’Estremadura

La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto dal Regno di Spagna contro la decisione di esecuzione (UE) 2016/2113 della Commissione, relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori per l’ultimo esercizio del periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR. La questione centrale è se la Commissione abbia correttamente qualificato come "importo non riutilizzabile" una somma detratta dal saldo finale spettante all’organismo pagatore dell’Estremadura.

Contesto normativo

Il Tribunale ricorda innanzitutto l’articolazione del quadro normativo applicabile:

  • il regolamento n. 1290/2005, poi abrogato dal regolamento n. 1306/2013, continua ad applicarsi ai fatti anteriori al 20 dicembre 2013;
  • il regolamento n. 1306/2013 disciplina, per il momento della decisione impugnata, la liquidazione dei conti e il pagamento del saldo;
  • il regolamento n. 1698/2005, applicabile agli interventi approvati prima del 1° gennaio 2014, contiene la disciplina del sostegno allo sviluppo rurale;
  • gli articoli 69, paragrafi 5 bis e 5 ter, del regolamento n. 1698/2005, come modificati dai regolamenti n. 74/2009 e n. 473/2009, sono la base decisiva della controversia.

La Corte richiama anche il contesto delle "nuove sfide" introdotte dall’articolo 16 bis del regolamento n. 1698/2005, ossia cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche, biodiversità, misure per il settore lattiero-caseario, innovazione e banda larga nelle zone rurali.

Fatti rilevanti

Alla Spagna furono assegnati fondi supplementari sia tramite i fondi della valutazione dello stato di salute della PAC sia tramite i fondi del piano di ripresa economica, poi inseriti nel programma di sviluppo rurale dell’Estremadura con una prima revisione approvata dalla Commissione nel 2010. In seguito, nel 2013, un disimpegno automatico ai sensi dell’articolo 29 del regolamento n. 1290/2005 ridusse gli impegni di bilancio e impose una seconda revisione del programma.

Alla chiusura del programma, nei conti annuali dell’ultimo esercizio, l’Estremadura indicò spese per operazioni connesse alle nuove sfide inferiori agli importi originariamente destinati a tali operazioni e spese per altre operazioni superiori agli stanziamenti disponibili residui. La Commissione, con la decisione impugnata, trattenne un importo di EUR 5.364.682,52 qualificandolo come non riutilizzabile, di cui EUR 5.060.636,11 risultavano dal calcolo ex articolo 69, paragrafo 5 ter.

Primo motivo: interpretazione dell’articolo 69, paragrafo 5 ter

Il Regno di Spagna sosteneva che il rimborso fosse possibile solo se ricorrevano entrambe le condizioni previste dalla norma: sottoutilizzo dei fondi supplementari e superamento degli stanziamenti disponibili per le operazioni diverse da quelle connesse alle nuove sfide; secondo lo Stato membro, nessuna delle due sarebbe stata integrata nel caso di specie.

Il Tribunale respinge questa lettura e chiarisce che il meccanismo dell’articolo 69, paragrafo 5 ter, presuppone effettivamente due elementi:

  • che le spese per le nuove sfide siano inferiori al totale dei fondi supplementari di cui al paragrafo 5 bis;
  • che vi sia un superamento del totale degli stanziamenti disponibili per le altre operazioni.

Il Collegio interpreta la norma in funzione della sua finalità: impedire che fondi destinati in via esclusiva alle nuove sfide siano in realtà impiegati per finalità diverse. Per questo, la Commissione ha correttamente considerato come base del calcolo:

  • l’importo iniziale dei fondi supplementari risultante dalla prima decisione di revisione del programma, pari a EUR 70.709.037;
  • l’importo totale del contributo FEASR ridotto dopo il disimpegno automatico, pari a EUR 828.279.953.

Il Tribunale osserva che il disimpegno automatico non poteva alterare la destinazione dei fondi supplementari né esonerare lo Stato membro dal loro utilizzo esclusivo per le nuove sfide. Di conseguenza, alla chiusura del programma, i calcoli dovevano essere fatti sulla base degli importi effettivamente spesi, e non del solo piano finanziario riveduto. Poiché le spese effettive per le nuove sfide erano inferiori ai fondi disponibili e le altre spese superavano il plafond residuo, il rimborso di EUR 5.060.636,11 era dovuto.

Secondo motivo: potere discrezionale e legittimo affidamento

Quanto all’asserito comportamento arbitrario della Commissione, il Tribunale afferma che non vi era incoerenza nel combinare, per il calcolo, l’importo iniziale dei fondi supplementari con l’importo totale FEASR ridotto a seguito del disimpegno automatico. Si tratta, infatti, di dati coerenti con la logica della norma e con l’obbligo di evitare l’utilizzo improprio dei fondi riservati alle nuove sfide.

Quanto al legittimo affidamento, il Tribunale ricorda che esso richiede assicurazioni precise, incondizionate e concordanti dell’istituzione. Né una presentazione tecnica del 4 maggio 2009 né la seconda decisione di revisione del programma potevano costituire tali assicurazioni circa il futuro metodo di calcolo del rimborso alla chiusura. Inoltre, il piano finanziario riveduto approvato dopo il disimpegno automatico non poteva prevalere sul regolamento applicabile né cristallizzare anticipatamente la valutazione finale delle spese effettive.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna il Regno di Spagna alle spese.

Principi affermati

La pronuncia afferma che, nella liquidazione finale dei programmi FEASR, la Commissione deve verificare se i fondi supplementari destinati alle nuove sfide siano stati effettivamente spesi per le finalità vincolate dalla norma. In presenza di sottoutilizzo di tali fondi e di superamento degli stanziamenti destinati alle altre operazioni, lo Stato membro deve rimborsare la differenza al bilancio dell’Unione. L’approvazione di un piano finanziario riveduto a seguito di disimpegno automatico non impedisce alla Commissione di applicare, alla chiusura del programma, il meccanismo di rimborso previsto dall’articolo 69, paragrafo 5 ter, del regolamento n. 1698/2005.

Come è indicizzato

Materiefeasrsviluppo ruraleliquidazione dei contilegittimo affidamentofinanziamenti agricoli ue

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.