Cassazione Penale, Sentenza n. 6599/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di conti correnti, somme e beni ritenuti profitto del reato fiscale. Hanno dedotto: mancanza del fumus delicti e del dolo di evasione (le operazioni sarebbero giustificate da una vendita parallela tramite due società ungheresi, uso di regime di esportatore abituale e/o reverse charge, e quindi assenza di vantaggio fiscale); errata applicazione dell'art. 6 co. 9-bis.3 Dlgs 471/97; inesistenza di profitto confiscabile in quanto in regime di reverse charge l'IVA "non circola"; violazione del principio di proporzionalità per l'effetto paralizzante del sequestro sui conti correnti e sull'attività d'impresa; omessa motivazione sul periculum in mora.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il controllo in sede di cassazione sia limitato ai profili di violazione di legge e non possa trasformarsi in revisione del merito e delle valutazioni probatorie compiute dal tribunale e dal giudice del riesame. Le censure erano, in gran parte, di natura valutativa e meramente logica (contestazione delle risultanze e della congruità delle valutazioni circa l'esistenza di 'cartiere' ungheresi e l'assenza di trasferimento di beni), pertanto inammissibili. La Corte ha inoltre precisato che il comma 9-bis.3 dell'art. 6 Dlgs 471/97 non esclude la rilevanza penale per operazioni soggettivamente inesistenti ma imponibili e che la modifica normativa citata non altera la perdita del diritto di detrazione del cessionario nei casi di operazioni inesistenti. Sul profilo della proporzionalità e del presunto blocco dei conti la Corte ha ritenuto le censure generiche, contraddittorie e in parte prive di legittimazione; il motivo sulla mancata indicazione del periculum in mora è stato dichiarato nuovo e quindi inammissibile. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - art. 2
Riferito all'uso di fatture per operazioni inesistenti; la Corte valuta che l'uso di fatture può integrare condotte penalmente rilevanti se sussiste dolo e l'operazione è imponibile
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 - art. 6 co. 9-bis.3
La disposizione che disciplina trattamenti più favorevoli per operazioni regolate in inversione contabile (reverse charge) non esclude la rilevanza penale quando le operazioni siano soggettivamente inesistenti ma imponibili; quindi non è automaticamente causa di esclusione della responsabilità penale
Legge IVA - art. 19 co.1
Regola il diritto alla detrazione dell'IVA; la Corte richiama che il cessionario perde il diritto di detrazione in caso di operazioni inesistenti
Legge IVA - art. 26 co.3
Collegato alla disciplina dell'inversione contabile; insieme all'art. 19 è richiamato per spiegare la perdita della detrazione nelle fattispecie di operazioni inesistenti
Codice di procedura penale - art. 125
Norma relativa alle misure di prevenzione e sequestro; la Corte si è occupata dell'adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare reale, richiedendo censurabilità solo per vizi di legge o motivazioni radicalmente carenti
Codice di procedura penale - art. 321
Regola il provvedimento di sequestro preventivo; richiamato nella censura sulla proporzionalità e sulle modalità di esecuzione del sequestro
Codice di procedura penale - art. 606 co.1 lett. b
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b
Si riferisce ai motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge); la Corte ricorda che il ricorso contro provvedimenti cautelari è ammesso solo per questioni di legge
Codice di procedura penale - art. 616
Prevede l'onere delle spese nel caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto che i ricorrenti sostengano le spese
Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 158 (modifiche IVA) - art. 21 co.7
art. 21, comma 7 (modificato dall'art. 31 d.lgs. 158/2015)
Norma che precisa conseguenze per il cedente che emette fatture per operazioni inesistenti; la Corte osserva che tale modifica incide sulla posizione del cedente ma non elimina la perdita della detrazione per il cessionario in caso di operazioni inesistenti
Sentenza Corte Costituzionale
Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Citata in relazione ai criteri per l'equa determinazione delle spese/ammende e alla valutazione dell'eventuale dolo nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, nei ricorsi avverso provvedimenti cautelari reali, interviene principalmente per vizi di legge o per mancanza radicale di motivazione: le critiche meramente valutative dei fatti o della prova sono generalmente inammissibili.
- Per il riesame sommario (tribunale del riesame) il giudice può apprezzare il fumus del reato anche sul piano soggettivo solo se il difetto emerge 'ictu oculi'; tuttavia in cassazione non è possibile ripetere un riesame di merito già svolto.
- La disciplina del reverse charge non garantisce automaticamente l'irresponsabilità penale: se le operazioni sono soggettivamente inesistenti ma imponibili, il cessionario può perdere il diritto alla detrazione e la fattispecie può avere rilevanza penale.
- Le doglianze circa la sproporzione o le modalità di esecuzione del sequestro devono essere documentate in modo chiaro e coerente e non possono essere basate su affermazioni generiche o contraddittorie; chi si duole degli effetti patrimoniali deve dimostrare la propria legittimazione a contestarli.
- Motivi nuovi non sollevati nelle precedenti fasi (es. in sede di riesame) sono di norma inammissibili in cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato a pagare le spese e somme a titolo di Cassa delle Ammende; va valutato il rischio economico prima di proporre ricorsi dal profilo processuale non fondato
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