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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6599/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di conti correnti, somme e beni ritenuti profitto del reato fiscale. Hanno dedotto: mancanza del fumus delicti e del dolo di evasione (le operazioni sarebbero giustificate da una vendita parallela tramite due società ungheresi, uso di regime di esportatore abituale e/o reverse charge, e quindi assenza di vantaggio fiscale); errata applicazione dell'art. 6 co. 9-bis.3 Dlgs 471/97; inesistenza di profitto confiscabile in quanto in regime di reverse charge l'IVA "non circola"; violazione del principio di proporzionalità per l'effetto paralizzante del sequestro sui conti correnti e sull'attività d'impresa; omessa motivazione sul periculum in mora.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il controllo in sede di cassazione sia limitato ai profili di violazione di legge e non possa trasformarsi in revisione del merito e delle valutazioni probatorie compiute dal tribunale e dal giudice del riesame. Le censure erano, in gran parte, di natura valutativa e meramente logica (contestazione delle risultanze e della congruità delle valutazioni circa l'esistenza di 'cartiere' ungheresi e l'assenza di trasferimento di beni), pertanto inammissibili. La Corte ha inoltre precisato che il comma 9-bis.3 dell'art. 6 Dlgs 471/97 non esclude la rilevanza penale per operazioni soggettivamente inesistenti ma imponibili e che la modifica normativa citata non altera la perdita del diritto di detrazione del cessionario nei casi di operazioni inesistenti. Sul profilo della proporzionalità e del presunto blocco dei conti la Corte ha ritenuto le censure generiche, contraddittorie e in parte prive di legittimazione; il motivo sulla mancata indicazione del periculum in mora è stato dichiarato nuovo e quindi inammissibile. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - art. 2

    Riferito all'uso di fatture per operazioni inesistenti; la Corte valuta che l'uso di fatture può integrare condotte penalmente rilevanti se sussiste dolo e l'operazione è imponibile

  • Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 - art. 6 co. 9-bis.3

    La disposizione che disciplina trattamenti più favorevoli per operazioni regolate in inversione contabile (reverse charge) non esclude la rilevanza penale quando le operazioni siano soggettivamente inesistenti ma imponibili; quindi non è automaticamente causa di esclusione della responsabilità penale

  • Legge IVA - art. 19 co.1

    Regola il diritto alla detrazione dell'IVA; la Corte richiama che il cessionario perde il diritto di detrazione in caso di operazioni inesistenti

  • Legge IVA - art. 26 co.3

    Collegato alla disciplina dell'inversione contabile; insieme all'art. 19 è richiamato per spiegare la perdita della detrazione nelle fattispecie di operazioni inesistenti

  • Codice di procedura penale - art. 125

    Norma relativa alle misure di prevenzione e sequestro; la Corte si è occupata dell'adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare reale, richiedendo censurabilità solo per vizi di legge o motivazioni radicalmente carenti

  • Codice di procedura penale - art. 321

    Regola il provvedimento di sequestro preventivo; richiamato nella censura sulla proporzionalità e sulle modalità di esecuzione del sequestro

  • Codice di procedura penale - art. 606 co.1 lett. b

    art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b

    Si riferisce ai motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge); la Corte ricorda che il ricorso contro provvedimenti cautelari è ammesso solo per questioni di legge

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Prevede l'onere delle spese nel caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto che i ricorrenti sostengano le spese

  • Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 158 (modifiche IVA) - art. 21 co.7

    art. 21, comma 7 (modificato dall'art. 31 d.lgs. 158/2015)

    Norma che precisa conseguenze per il cedente che emette fatture per operazioni inesistenti; la Corte osserva che tale modifica incide sulla posizione del cedente ma non elimina la perdita della detrazione per il cessionario in caso di operazioni inesistenti

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Citata in relazione ai criteri per l'equa determinazione delle spese/ammende e alla valutazione dell'eventuale dolo nella proposizione del ricorso

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, nei ricorsi avverso provvedimenti cautelari reali, interviene principalmente per vizi di legge o per mancanza radicale di motivazione: le critiche meramente valutative dei fatti o della prova sono generalmente inammissibili.
  • Per il riesame sommario (tribunale del riesame) il giudice può apprezzare il fumus del reato anche sul piano soggettivo solo se il difetto emerge 'ictu oculi'; tuttavia in cassazione non è possibile ripetere un riesame di merito già svolto.
  • La disciplina del reverse charge non garantisce automaticamente l'irresponsabilità penale: se le operazioni sono soggettivamente inesistenti ma imponibili, il cessionario può perdere il diritto alla detrazione e la fattispecie può avere rilevanza penale.
  • Le doglianze circa la sproporzione o le modalità di esecuzione del sequestro devono essere documentate in modo chiaro e coerente e non possono essere basate su affermazioni generiche o contraddittorie; chi si duole degli effetti patrimoniali deve dimostrare la propria legittimazione a contestarli.
  • Motivi nuovi non sollevati nelle precedenti fasi (es. in sede di riesame) sono di norma inammissibili in cassazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato a pagare le spese e somme a titolo di Cassa delle Ammende; va valutato il rischio economico prima di proporre ricorsi dal profilo processuale non fondato

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