Cassazione Civile, Ordinanza n. 26914/2022 del 13/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Due contribuenti, soci indiretti di una società a responsabilità limitata coinvolta in una verifica fiscale, hanno impugnato un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2013, aveva loro imputato redditi da imposte sui redditi e IVA in applicazione della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società. In primo e secondo grado il ricorso è stato respinto. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi: (1) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e 55 d.P.R. 633/1972, sostenendo che l'Agenzia non avesse provato in modo effettivo e convincente la ristretta base sociale e i presupposti per presumere la distribuzione degli utili; (2) omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale, per avere la CTR escluso che i contribuenti avessero dimostrato un interesse concreto all'instaurazione del contraddittorio preventivo, interesse che avrebbe potuto condurre a un risultato favorevole, soprattutto in relazione al debito IVA.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo giurisprudenza consolidata, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, senza necessità di provare specifici rapporti di parentela o vincoli personali; la ristrettezza della compagine, di per sé, integra un id quod plerumque accidit idoneo a fondare la presunzione, salva prova contraria del socio circa l'accantonamento o il reinvestimento degli utili. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché le censure investivano la determinazione del reddito della società partecipata, mentre la ratio della sentenza impugnata era diversa: i contribuenti non avevano dimostrato il loro interesse, ai fini della rideterminazione del debito IVA, all'instaurazione del contraddittorio preventivo; pertanto il motivo non colpiva la ratio decidendi. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato dai ricorrenti per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa è legittima e può essere superata solo con prova contraria del contribuente.
art. 2729 c.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di presunzioni; la Corte afferma che la presunzione di distribuzione ai soci non integra un divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto è la ristrettezza della base sociale.
art. 115 c.p.c.
dedotto per censurare la valutazione della prova; la Corte non ravvisa violazioni idonee a scalfire la presunzione applicata dal giudice di merito.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
richiamato dai ricorrenti come base dell'accertamento induttivo; la Corte non ne esclude l'utilizzabilità nel contesto dell'accertamento dei maggiori redditi societari.
art. 55 d.P.R. n. 633/1972
richiamato dai ricorrenti in relazione all'IVA; la Corte osserva che il profilo del contraddittorio preventivo era, per loro, rilevante solo rispetto alla rideterminazione del debito IVA.
art. 380 bis c.p.c.
menzionato per dare conto della proposta del relatore e del contraddittorio regolarmente instaurato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base dei motivi di violazione di legge proposti dai ricorrenti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base della censura di nullità della sentenza prospettata dai ricorrenti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
base della censura di omesso esame di fatto decisivo e vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, senza necessità di dimostrare specifici legami familiari o personali tra i partecipanti.
- La ristrettezza della compagine sociale costituisce, da sola, un fatto noto idoneo a fondare la presunzione di conoscenza e compartecipazione dei soci alla gestione sociale; non si tratta di una presunzione di secondo grado vietata dall'ordinamento.
- Il socio può vincere la presunzione solo dimostrando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti ma sono stati accantonati o reinvestiti dalla società.
- Nel ricorso per cassazione la censura deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; se i motivi attaccano profili diversi da quelli effettivamente posti a fondamento della decisione, sono inammissibili.
- La deduzione del difetto di interesse al contraddittorio preventivo è irrilevante se non viene dimostrato, in concreto, quale utilità difensiva avrebbe potuto derivarne rispetto al segmento impositivo effettivamente contestato.
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