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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26914/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Due contribuenti, soci indiretti di una società a responsabilità limitata coinvolta in una verifica fiscale, hanno impugnato un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2013, aveva loro imputato redditi da imposte sui redditi e IVA in applicazione della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società. In primo e secondo grado il ricorso è stato respinto. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi: (1) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e 55 d.P.R. 633/1972, sostenendo che l'Agenzia non avesse provato in modo effettivo e convincente la ristretta base sociale e i presupposti per presumere la distribuzione degli utili; (2) omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale, per avere la CTR escluso che i contribuenti avessero dimostrato un interesse concreto all'instaurazione del contraddittorio preventivo, interesse che avrebbe potuto condurre a un risultato favorevole, soprattutto in relazione al debito IVA.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo giurisprudenza consolidata, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, senza necessità di provare specifici rapporti di parentela o vincoli personali; la ristrettezza della compagine, di per sé, integra un id quod plerumque accidit idoneo a fondare la presunzione, salva prova contraria del socio circa l'accantonamento o il reinvestimento degli utili. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché le censure investivano la determinazione del reddito della società partecipata, mentre la ratio della sentenza impugnata era diversa: i contribuenti non avevano dimostrato il loro interesse, ai fini della rideterminazione del debito IVA, all'instaurazione del contraddittorio preventivo; pertanto il motivo non colpiva la ratio decidendi. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa è legittima e può essere superata solo con prova contraria del contribuente.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di presunzioni; la Corte afferma che la presunzione di distribuzione ai soci non integra un divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto è la ristrettezza della base sociale.

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto per censurare la valutazione della prova; la Corte non ravvisa violazioni idonee a scalfire la presunzione applicata dal giudice di merito.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dai ricorrenti come base dell'accertamento induttivo; la Corte non ne esclude l'utilizzabilità nel contesto dell'accertamento dei maggiori redditi societari.

  • art. 55 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dai ricorrenti in relazione all'IVA; la Corte osserva che il profilo del contraddittorio preventivo era, per loro, rilevante solo rispetto alla rideterminazione del debito IVA.

  • art. 380 bis c.p.c.

    menzionato per dare conto della proposta del relatore e del contraddittorio regolarmente instaurato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base dei motivi di violazione di legge proposti dai ricorrenti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    base della censura di nullità della sentenza prospettata dai ricorrenti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    base della censura di omesso esame di fatto decisivo e vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, senza necessità di dimostrare specifici legami familiari o personali tra i partecipanti.
  • La ristrettezza della compagine sociale costituisce, da sola, un fatto noto idoneo a fondare la presunzione di conoscenza e compartecipazione dei soci alla gestione sociale; non si tratta di una presunzione di secondo grado vietata dall'ordinamento.
  • Il socio può vincere la presunzione solo dimostrando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti ma sono stati accantonati o reinvestiti dalla società.
  • Nel ricorso per cassazione la censura deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; se i motivi attaccano profili diversi da quelli effettivamente posti a fondamento della decisione, sono inammissibili.
  • La deduzione del difetto di interesse al contraddittorio preventivo è irrilevante se non viene dimostrato, in concreto, quale utilità difensiva avrebbe potuto derivarne rispetto al segmento impositivo effettivamente contestato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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