Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 41194/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario nel quale la Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso in riassunzione proposto dal contribuente dopo precedente cassazione, annullando le cartelle impugnate e dichiarando estinta la pretesa fiscale sottostante. Pur risultando vittoriosa nel merito, la parte ricorrente censurava la statuizione sulle spese: deduceva la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 perché il giudice di appello aveva liquidato le spese in modo omnicomprensivo e unitario, senza distinguere le singole fasi del giudizio e senza considerare le note spese depositate, per un importo ritenuto sensibilmente inferiore ai minimi tariffari e non motivato nelle singole voci.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, quando la parte abbia depositato una nota spese specifica con l'indicazione delle spese vive e dei diritti e onorari, il giudice non può procedere a una liquidazione globale e omnicomprensiva senza dettagliare le singole voci, perché ciò impedisce di verificare la conformità della liquidazione agli atti e alle tariffe applicabili. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra sezione della CTR Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come parametro sulla soccombenza e sulla regolazione delle spese processuali.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. quale norma sulla disciplina della condanna e compensazione delle spese.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma speciale del processo tributario in tema di spese di lite.

Massime di principio

  • Nel caso in cui la parte vittoriosa depositi una nota spese specifica, il giudice non può liquidare le spese in modo globale e indistinto, ma deve dare conto delle singole voci riconosciute, così da consentire il controllo di conformità rispetto agli atti e alle tariffe applicabili.
  • La liquidazione delle spese processuali deve essere sufficientemente specifica e motivata; una condanna omnicomprensiva priva di distinzione tra le fasi e tra le voci richieste è erronea quando impedisce di verificare la correttezza della liquidazione.
  • Nel processo tributario, la disciplina delle spese va applicata in modo coerente con le richieste e le note spese della parte vittoriosa, senza disattendere in modo apodittico gli importi indicati senza adeguata specificazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.