Cassazione Civile, Ordinanza n. 41194/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario nel quale la Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso in riassunzione proposto dal contribuente dopo precedente cassazione, annullando le cartelle impugnate e dichiarando estinta la pretesa fiscale sottostante. Pur risultando vittoriosa nel merito, la parte ricorrente censurava la statuizione sulle spese: deduceva la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 perché il giudice di appello aveva liquidato le spese in modo omnicomprensivo e unitario, senza distinguere le singole fasi del giudizio e senza considerare le note spese depositate, per un importo ritenuto sensibilmente inferiore ai minimi tariffari e non motivato nelle singole voci.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, quando la parte abbia depositato una nota spese specifica con l'indicazione delle spese vive e dei diritti e onorari, il giudice non può procedere a una liquidazione globale e omnicomprensiva senza dettagliare le singole voci, perché ciò impedisce di verificare la conformità della liquidazione agli atti e alle tariffe applicabili. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra sezione della CTR Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato come parametro sulla soccombenza e sulla regolazione delle spese processuali.
art. 92 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. quale norma sulla disciplina della condanna e compensazione delle spese.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale norma speciale del processo tributario in tema di spese di lite.
Massime di principio
- Nel caso in cui la parte vittoriosa depositi una nota spese specifica, il giudice non può liquidare le spese in modo globale e indistinto, ma deve dare conto delle singole voci riconosciute, così da consentire il controllo di conformità rispetto agli atti e alle tariffe applicabili.
- La liquidazione delle spese processuali deve essere sufficientemente specifica e motivata; una condanna omnicomprensiva priva di distinzione tra le fasi e tra le voci richieste è erronea quando impedisce di verificare la correttezza della liquidazione.
- Nel processo tributario, la disciplina delle spese va applicata in modo coerente con le richieste e le note spese della parte vittoriosa, senza disattendere in modo apodittico gli importi indicati senza adeguata specificazione.
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