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Sentenza

Sentenza n. 1565/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata il 17 febbraio 2026, relativa al procedimento di verifica di presunti abusi edilizi e al relativo provvedimento conclusivo

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della l. 241/1990, ovvero il silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., sull’istanza di accesso documentale e civico presentata al Comune il 17 febbraio 2026. Ha chiesto l’accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa al procedimento di verifica di presunti abusi edilizi avviato a seguito del proprio esposto, nonché l’ordine al Comune di esibire gli atti o di provvedere sull’istanza entro trenta giorni. Il Comune ha successivamente messo a disposizione gli atti richiesti il 15 aprile 2026, due giorni dopo la notifica del ricorso e prima del deposito del ricorso, avvenuto il 27 aprile 2026. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna del Comune alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto originario di interesse. Ha rilevato che, nel processo amministrativo, il rapporto processuale si instaura con il deposito del ricorso e non con la sua notificazione. Poiché, secondo la stessa dichiarazione del ricorrente, al momento del deposito il Comune aveva già trasmesso gli atti richiesti, mancava originariamente un interesse concreto e attuale alla decisione, non essendo più necessario ottenere l’ordine giudiziale di esibizione o di provvedere. Il Collegio ha quindi escluso la cessazione della materia del contendere, ravvisando invece un difetto originario delle condizioni dell’azione. Le memorie e i documenti depositati dal Comune il 13 luglio 2026 sono stati ritenuti tardivi e non utilizzabili, in quanto depositati oltre i termini dimidiati applicabili al rito camerale. Nonostante l’inammissibilità, il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre oneri di legge, sulla base della soccombenza virtuale e limitatamente alla fase di redazione e notificazione del ricorso, ritenendo inutile la successiva attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Disciplina il silenzio sull’istanza di accesso; nel caso concreto il giudizio non è stato deciso nel merito perché, al momento del deposito del ricorso, gli atti erano già stati messi a disposizione.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Costituiscono la base normativa dell’istanza di accesso documentale proposta dal ricorrente.

  • d.lgs. 33/2013

    È stato invocato quale fondamento dell’istanza di accesso civico, senza che il giudice abbia esaminato nel merito la sussistenza del relativo diritto.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Sono stati richiamati dal ricorrente per qualificare il silenzio come silenzio-inadempimento e chiedere l’ordine giudiziale di provvedere; la domanda è stata dichiarata inammissibile per difetto originario di interesse.

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    Il termine per il deposito del ricorso è perentorio; la necessità del deposito ai fini dell’instaurazione del rapporto processuale conferma che la sola notificazione non è sufficiente.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Prevede la declaratoria di irricevibilità del ricorso tardivamente depositato; è richiamato quale conferma dell’essenzialità del deposito per la corretta instaurazione del giudizio.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Individua i termini ordinari per il deposito di memorie e documenti; nel rito camerale tali termini sono stati considerati dimidiati.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Determina il dimezzamento dei termini processuali applicabili al rito camerale, rendendo tardivi i depositi del Comune del 13 luglio 2026.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato mediante l’avviso alle parti della possibile decisione di inammissibilità per difetto originario di interesse.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo il rapporto processuale si instaura con il deposito del ricorso; la notificazione del ricorso, da sola, non determina l’instaurazione del giudizio.
  • Se, prima del deposito del ricorso, l’amministrazione soddisfa integralmente la richiesta di accesso mettendo a disposizione gli atti richiesti, il ricorso successivamente depositato è inammissibile per difetto originario di interesse, anche se era stato previamente notificato.
  • La sopravvenuta disponibilità degli atti prima del deposito del ricorso non determina cessazione della materia del contendere, ma impedisce originariamente la configurabilità di un interesse concreto e attuale alla tutela giurisdizionale.
  • In caso di ricorso divenuto inutilmente proponibile perché l’amministrazione ha soddisfatto la richiesta prima del deposito, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione sulla base della soccombenza virtuale, limitatamente all’attività processuale effettivamente resa necessaria sino alla notificazione del ricorso.
  • Nel rito camerale i termini ordinari per il deposito di memorie e documenti sono dimidiati; i depositi tardivi non possono essere utilizzati ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso civico generalizzatoTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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