Sentenza n. 41/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento della Regione Calabria – Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane del 4 ottobre 2022, prot. n. 434823, di esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 8 unità di categoria D – posizione economica D1, profilo professionale di “Istruttore direttivo Amministrativo Finanziario” riservata ai soggetti n possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 d.lgs 25 maggio 2017, n. 75, indetta con decreto del Dirigente Generale del 28 giugno 2022, n. 7033.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale per titoli ed esami finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di otto istruttori direttivi amministrativo-finanziari
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Regione Calabria lo ha escluso dalla procedura concorsuale riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017. Il testo della sentenza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti. Dopo il rigetto della domanda cautelare, i difensori hanno rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione delle parti intervenuta in vista della trattazione del merito. Non è stata quindi esaminata la legittimità del provvedimento di esclusione né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese, già compensate nella fase cautelare, sono state definitivamente compensate per l’intero giudizio, considerata l’assenza di attività processuale successiva alla decisione interinale.
Norme richiamate
art. 20, comma 2, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75
La disposizione individuava i requisiti dei soggetti cui era riservata la procedura concorsuale; la sentenza non ne interpreta il contenuto.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso amministrativo, senza necessità di esaminare nel merito i motivi dedotti contro l’atto impugnato.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e non vi è stata attività processuale significativa successiva alla decisione cautelare, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
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