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Sentenza

Sentenza n. 425/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - dell'ordinanza di demolizione n° -OMISSIS-, successivamente comunicata, a firma del Responsabile del Comune di Tricase del Settore Urbanistica – Lavori Pubblici; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202000853

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire, con avvertimento della demolizione d'ufficio e dell'addebito delle spese

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo, tra l'altro, la violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; l'illegittimità dell'ordine demolitorio per la pendenza di una precedente istanza di sanatoria e per la successiva asserita presentazione di una nuova istanza di accertamento di conformità; l'impossibilità per il Comune di intervenire in presenza di un ordine di demolizione già pronunciato dal giudice penale, ritenendo competente all'esecuzione il pubblico ministero; la lesione dell'affidamento maturato a seguito delle memorie presentate nel procedimento; la violazione del principio di legalità e tipicità dell'azione amministrativa; l'erroneo richiamo all'art. 27 invece che all'art. 31 del d.P.R. 380/2001 e l'illegittimità della previsione delle spese di demolizione, riferita ad attività futura e incerta; nonché la sussistenza dello stato di necessità, trattandosi dell'unica abitazione della ricorrente e del suo nucleo familiare. Era pacifico che le opere fossero state realizzate senza il necessario permesso di costruire.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto l'ordine di demolizione un atto vincolato, adottato a fronte dell'accertata realizzazione delle opere in assenza di permesso di costruire, non subordinato a una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, né a una motivazione ulteriore sull'interesse concreto e attuale alla repressione dell'abuso. Per la stessa ragione, non era necessaria la comunicazione di avvio del procedimento e non è configurabile un affidamento tutelabile nella conservazione di una situazione abusiva, neppure per il decorso del tempo. La precedente istanza di sanatoria del 2010 non impediva l'adozione dell'ordinanza, poiché, decorso il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 36, comma 3, del d.P.R. 380/2001 senza provvedimento espresso, si era formato il silenzio-rigetto. La successiva istanza di sanatoria del 2020, peraltro solo asserita e non documentata, non avrebbe comunque determinato l'invalidità o l'inefficacia sopravvenuta dell'ordine demolitorio, ma soltanto la temporanea sospensione della sua esecuzione. L'ordine di demolizione pronunciato dal giudice penale non escludeva l'autonomo esercizio del potere sanzionatorio amministrativo. Era inoltre legittimo l'avvertimento relativo alla demolizione d'ufficio con addebito delle spese, quale fase eventuale del procedimento repressivo destinata a culminare nel ripristino dello stato dei luoghi. Il dedotto stato di necessità non è stato ritenuto idoneo a incidere sulla legittimità dell'ordinanza. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché le amministrazioni intimate non si sono costituite.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio e gli elementi informativi del procedimento non sono necessari per l'adozione dell'ordine di demolizione, trattandosi di attività repressiva vincolata.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Il giudice richiama la natura vincolata dell'ordine di demolizione e l'irrilevanza della mancata comunicazione di avvio rispetto all'esito del giudizio.

  • art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Il decorso di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di accertamento di conformità senza un provvedimento espresso determina il silenzio-rigetto.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Il richiamo all'art. 27 nell'ordinanza non ha inciso sulla legittimità della repressione dell'abuso edilizio.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Il potere amministrativo di demolizione delle opere eseguite senza permesso di costruire è autonomo, doveroso e vincolato; la demolizione può essere eseguita d'ufficio a spese del responsabile.

  • art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001

    L'ordine di demolizione penale è qualificato come pena accessoria, autonoma rispetto all'ordine demolitorio amministrativo.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione di opere edilizie realizzate senza permesso di costruire è un atto vincolato e non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale, né una comparazione tra l'interesse pubblico alla repressione dell'abuso e l'interesse privato alla conservazione dell'opera.
  • In ragione della natura vincolata dell'ordine di demolizione, l'amministrazione non è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento prima della sua adozione; inoltre, il mero decorso del tempo non sana l'abuso e non fonda un affidamento tutelabile nella sua conservazione.
  • Il silenzio formatosi sull'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36, comma 3, del d.P.R. 380/2001 ha valore legale tipico di rigetto dopo il decorso di sessanta giorni senza provvedimento espresso.
  • La presentazione di una nuova istanza di accertamento di conformità non determina l'invalidità o l'inefficacia sopravvenuta dell'ordine di demolizione già adottato, ma può comportarne soltanto la temporanea sospensione dell'esecuzione.
  • L'ordine di demolizione adottato dal giudice penale e quello adottato dall'amministrazione hanno natura e fondamento autonomi: l'esistenza del primo non impedisce all'amministrazione di esercitare i propri poteri sanzionatori e di ripristino.
  • L'avvertimento che, in caso di mancata demolizione spontanea, l'amministrazione procederà alla demolizione d'ufficio con addebito delle spese è legittimo, poiché la repressione dell'abuso edilizio culmina nel ripristino effettivo dello stato dei luoghi, eventualmente mediante demolizione in danno.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicità

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