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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17058/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 06/05/2022 che aveva respinto la sua istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra più sentenze di condanna a suo carico (condanne per associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p. e per reati connessi al traffico di stupefacenti ex artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990). Sosteneva che le condanne dovevano essere unificate per continuazione, evocando la continuità della sua appartenenza al clan Lo Russo "senza soluzione di continuità", anche durante i periodi di detenzione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione aveva motivato correttamente il rigetto: alcune delle sentenze impugnate riguardavano reati-fine e non solo reati associativi, c'erano significativi intervalli temporali e periodi di detenzione che ostavano al riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, e il ricorrente non aveva fornito una allegazione specifica e concreta della continuità organizzativa richiesta dalla giurisprudenza. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui, per porre in continuazione reati associativi tra loro o con i reati-fine, è necessaria una specifica indagine sulla natura, operatività e continuità dei sodalizi per accertare l'unicità del momento deliberativo; non è sufficiente un'affermazione generica di appartenenza stabile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Rilevato come fattispecie di associazione di tipo mafioso; la Corte chiarisce che la mera coincidenza della tipologia di reato non è sufficiente per la continuazione: occorre verificare l'unicità del momento deliberativo e la programmazione dei reati-fine al momento dell'ingresso nel sodalizio.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Reato-fine relativo al traffico di stupefacenti; la giurisprudenza consente la continuazione tra associazione e reati-fine solo se emerge che i reati-fine erano programmati "almeno nelle loro linee essenziali" al momento dell'adesione all'associazione.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Aggravante o circostanza riferita ai reati di traffico di stupefacenti; la Corte richiama la necessità di prova concreta del collegamento organizzativo interno tra l'associazione mafiosa e l'associazione dedita al narcotraffico.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma sulle spese e sanzioni processuali: alla decisione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (esempi richiamati)

    Sez. 1, Sent. n. 1534 del 09/11/2017 (Giglia); Sez. U, Sent. n. 28569 del 18/05/2017 (Gargiulo); Sez. 5, Sent. n. 20900 del 26/04/2021 (Gattuso); Sez. 6, Sent. n. 31908 del 14/05/2019 (Perrone)

    Principi consolidati richiamati dalla Corte: 1) la continuazione tra associazione e reati-fine è ipotizzabile solo se i reati-fine sono stati programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio; 2) per continuare due reati associativi occorre una specifica indagine sulla natura, operatività e continuità dei vari sodalizi per accertare l'unicità del momento deliberativo; 3) la diversità tipologica dei sodalizi (mafioso vs. narcotraffico) richiede prova che il secondo fosse struttura interna e funzionale al primo.

Massime di principio

  • La mera coincidenza temporale o l'affermazione generica di appartenenza stabile a più organizzazioni non basta per riconoscere la continuazione tra condanne: è necessario fornire allegazioni probatorie specifiche sulla continuità organizzativa.
  • Per porre in continuazione un reato associativo e i reati-fine occorre dimostrare che i reati-fine fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento dell'ingresso nell'associazione.
  • Per la continuazione tra due associazioni (o tra associazione mafiosa e associazione finalizzata al narcotraffico) è richiesta un'indagine sulla natura e operatività dei sodalizi e sull'unicità del momento deliberativo; la semplice omogeneità di condotte non è sufficiente.
  • Intervalli temporali rilevanti e periodi di detenzione possono ostare al riconoscimento della continuità del disegno criminoso, salvo che non emerga prova specifica del contrario.
  • Onere probatorio: chi chiede l'applicazione della continuazione deve allegare fatti concreti e specifici che supportino la continuità del programma criminoso; dichiarazioni generiche o riprese aspecifiche di motivazioni di sentenze non soddisfano il requisito.

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