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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13052/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un magistrato aveva convenuto in giudizio diversi soggetti, tra cui un avvocato, chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati da una campagna diffamatoria e calunniosa realizzata mediante esposti inviati ad alte cariche istituzionali e articoli pubblicati su un periodico. Il giudizio di merito aveva ritenuto diffamatori alcuni esposti e alcuni articoli, condannando l'avvocato al risarcimento in solido con un giornalista, e aveva escluso la prescrizione. In cassazione l'avvocato ha proposto cinque motivi: 1) ha denunciato omessa pronuncia e omesso esame, sostenendo che la sentenza penale di assoluzione avrebbe dovuto valere come giudicato favorevole nel civile e che il giudice di merito non avrebbe considerato prove che avrebbero dimostrato la verità delle accuse mosse; 2) ha lamentato che la Corte d'appello non avrebbe esaminato le doglianze sul preteso travisamento dei fatti da parte del primo giudice quanto alle frequentazioni del magistrato con pregiudicati; 3) ha contestato l'affermazione del suo concorso nella diffamazione a mezzo stampa, sostenendo che il suo apporto non fosse provato e che le condotte fossero scriminate dal diritto di difesa, critica e cronaca; 4) ha censurato il rigetto dell'eccezione di prescrizione, sostenendo l'applicabilità del termine quinquennale dalla data del fatto ex art. 2947 c.c.; 5) ha infine contestato la statuizione sulle spese, invocandone la compensazione per il sostanziale pareggio tra appello principale e incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché miravano, in realtà, a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito, e perché non ricorreva un vero vizio di omessa pronuncia né un omesso esame di fatti storici decisivi. Ha rigettato il quarto motivo, affermando che, trattandosi di azione risarcitoria per diffamazione con procedimento penale concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione non pregiudicante l'azione civile, si applica il secondo periodo del terzo comma dell'art. 2947 c.c., con prescrizione quinquennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale; in ogni caso, anche assumendo il termine più sfavorevole dalla data del fatto, esso non era decorso al momento della domanda civile. Ha ritenuto manifestamente infondato il quinto motivo, osservando che la regolazione delle spese segue il principio di soccombenza e che il parziale accoglimento dell'appello incidentale non escludeva la condanna del ricorrente alle spese. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è ammissibile solo se il giudice omette di decidere su una domanda, un'eccezione in senso stretto o un motivo di gravame; non basta contestare la mancata adesione alla propria ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame riguarda un fatto storico principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione; non consente di criticare la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 652 c.p.p.

    La sentenza penale richiamata non è stata ritenuta idonea, nel caso concreto, a vincolare il giudice civile ai fini risarcitori, perché l'assoluzione era stata pronunciata per mancanza dell'elemento soggettivo e non come accertamento che il fatto non sussiste.

  • art. 684 c.p.

    La contravvenzione per pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale è stata considerata distinta dal delitto di diffamazione ai fini della prescrizione dell'azione civile.

  • art. 2947 c.c.

    Per il risarcimento del danno da fatto costituente reato si distingue in base alla prescrizione penale: se il processo penale si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione non pregiudicante l'azione civile, si applica la prescrizione del diritto aquiliano con decorrenza dal giudicato penale.

  • art. 2953 c.c.

    La Corte richiama l'effetto della sentenza irrevocabile di condanna ai fini della conversione della prescrizione, ma lo esclude come rilevante nel caso concreto.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; il totale rigetto dell'appello principale e il solo parziale accoglimento di quello incidentale giustificano la condanna alle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice nei limiti normativi applicabili ratione temporis e non può essere imposta quando non ne ricorrano i presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la parte contesta soltanto che il giudice non abbia condiviso la sua lettura delle prove o dei fatti; esso presuppone la mancata decisione su una domanda, eccezione o motivo di gravame effettivamente proposto.
  • Il controllo di legittimità ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul fatto: l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non la diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
  • In tema di azione risarcitoria per fatto costituente reato, la disciplina dell'art. 2947 c.c. va coordinata con l'esito del processo penale: se questo si conclude con sentenza irrevocabile che non pregiudica l'azione civile, il termine prescrizionale decorre dal passaggio in giudicato della decisione penale.
  • Nel giudizio di diffamazione a mezzo stampa, la ricostruzione dei fatti, l'apprezzamento del contenuto degli scritti, la loro portata lesiva e l'eventuale operatività delle scriminanti di cronaca e critica sono valutazioni di merito, insindacabili in cassazione se adeguatamente motivate.
  • La regolazione delle spese di lite si fonda sul principio di soccombenza; la compensazione è eccezionale e discrezionale, nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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