Sentenza n. 711/2026 - L'aquila, Sezione 1
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Teramo n. 505/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 18.09.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 488/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 11.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 02.10.2025 (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo n. 505/2024, passata in giudicato, che riconosceva il beneficio della carta elettronica per la formazione per complessivi 2.500 euro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, giudice del lavoro, depositata il 18 settembre 2024, notificata al Ministero l'11 ottobre 2024 e passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a tempo determinato a ricevere, per le annualità indicate nel giudizio di cognizione, il beneficio annuo di 500 euro tramite carta elettronica, per un totale di 2.500 euro, oltre alle spese processuali. Deduceva il protratto mancato adempimento del Ministero, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni, e chiedeva il pagamento delle somme dovute, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. In corso di giudizio il Ministero ha documentato l'accredito e il ricorrente ha confermato di aver ricevuto integralmente il beneficio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la documentazione e la dichiarazione del ricorrente hanno dimostrato l'integrale soddisfazione della pretesa e l'avvenuta ottemperanza al giudicato. Non ha disposto la nomina del commissario ad acta, non essendovi più un'inadempienza da superare. Ha posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le ha liquidate in 1.500 euro, oltre accessori di legge, considerando lo scaglione fino a 5.000 euro e la natura seriale del contenzioso, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, indicata in epigrafe
La norma è indicata quale base dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa riconosciuta dal giudicato e il ricorrente ne conferma l'avvenuto adempimento, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- Se l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso in ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, che può essere pronunciata secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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