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Sentenza

Sentenza del 17/05/2018 n. 2051 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Cessazione attività - Autofatturazione rimanenze finali - Necessità - Sussiste -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. La mancata autofatturazione delle rimanenze finali in occasione della cessazione dell'attività giustifica l'accertamento, poiché la chiusura della partita IVA non elimina l'obbligo di regolarizzare fiscalmente i beni residui e di recuperare la deduzione del relativo costo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità dell'avviso di accertamento emesso perché, al momento della cessazione dell'attività, il contribuente non aveva proceduto all'autofatturazione delle rimanenze finali. Tale adempimento era necessario per assoggettare a imposizione i beni rimasti nella disponibilità dell'impresa e neutralizzare il costo precedentemente dedotto durante l'esercizio dell'attività.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA dell'autoconsumo e della destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

    Alla cessazione dell'attività, le rimanenze finali ancora nella disponibilità del soggetto possono essere trattate come beni destinati a finalità estranee all'impresa; occorre quindi procedere alla relativa autofatturazione, così da assoggettare l'operazione a imposta.

  • Principio di neutralizzazione dei costi dedotti

    La deduzione del costo dei beni acquistati durante l'attività deve essere compensata, alla cessazione, dalla rilevanza fiscale delle rimanenze non cedute. L'omessa autofatturazione determina il mancato recupero dell'imposizione dovuta.

Massime di principio

  • La cessazione dell'attività e la chiusura della partita IVA non fanno venir meno gli obblighi fiscali relativi ai beni rimasti in magazzino.
  • Le rimanenze finali devono essere individuate e regolarizzate fiscalmente, anche mediante autofatturazione quando ricorrono i presupposti dell'autoconsumo o della destinazione estranea all'impresa.
  • I costi dei beni dedotti durante l'attività non possono restare definitivamente privi di corrispondente imposizione quando i beni vengono ritirati dall'impresa senza una vendita imponibile.
  • In caso di cessazione, è opportuno documentare la consistenza delle rimanenze, la loro destinazione e gli adempimenti IVA e reddituali effettuati, per evitare accertamenti fondati sull'omessa regolarizzazione.

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