Cassazione Penale, Sentenza n. 45518/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di riesame di Taranto che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata a Nuzzo per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di pistola calibro 22 e per avere esploso colpi d'arma da fuoco il 16/09/2020 ferendo Domenico Salamina. Il ricorrente denunciava, in particolare: errata valutazione delle intercettazioni (tra cui la frase "Colacicco è stato"), mancata esplorazione di piste alternative, travisamento e contraddittorietà della motivazione circa l'identificazione dell'aggressore, infondatezza del movente passionale, insufficienza degli indizi gravi, carenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio), ingiustificato diniego degli arresti domiciliari anche alla luce dell'art. 284, comma 5-bis c.p.p., presunte violazioni delle norme sulle prove (artt. 192, 194, comma 3 e 195 c.p.p.) e ritardo nel deposito dell'ordinanza rispetto al termine di 45 giorni (art. 309, comma 10 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente si sia limitato a riproporre censure di merito già esaminate dal Tribunale del riesame senza dimostrare la manifesta illogicità o il travisamento delle prove necessari a fondare il sindacato di legittimità. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale circa la sussistenza di gravi indizi (intercettazioni, dichiarazioni della vittima e di terzi, irreperibilità dell'indagato dopo il fatto, sospensione dei contatti telefonici, precedenti e capacità di approvvigionamento di armi) e le esigenze cautelari ex art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio). Ha inoltre rigettato la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 284, comma 5-bis c.p.p. e dichiarato infondato il motivo sul termine di deposito (termine prorogato per festività). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
La Corte conferma che le esigenze cautelari previste da questa norma (pericolo di reiterazione di reati della stessa specie e valutazione della gravità della condotta, del curriculum e della capacità di procurarsi armi) sussistono alla luce degli indizi raccolti; la misura cautelare in carcere è ritenuta adeguata.
art. 192 c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente in tema di mezzi di prova; la Corte non ha ritenuto provata una violazione tale da integrare travisamento della prova o vizio manifesto della motivazione.
art. 194, comma 3 c.p.p.
Richiamata in relazione a regole probatorie; la Corte ha valutato le doglianze come questioni di merito non idonee a infirmare la motivazione del giudice del riesame.
art. 195 c.p.p.
Richiamata dal ricorrente in tema di valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che non sia stato dimostrato un errore di diritto o un travisamento decisivo degli atti.
art. 275 c.p.p.
Norma collegata alle misure cautelari alternativi e all'applicabilità delle stesse; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa l'impossibilità di concedere misure meno afflittive.
art. 275-bis c.p.p.
Richiamata in relazione al diniego degli arresti domiciliari; la Corte ha condiviso la valutazione discrezionale del giudice del riesame.
art. 284, comma 5-bis c.p.p.
Norma che vieta gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per evasione nei cinque anni precedenti; la Corte ricorda l'interpretazione consolidata secondo cui il quinquennio si computa con riferimento al momento della condanna definitiva e che la norma lascia margine di discrezionalità al giudice.
art. 309, comma 10 c.p.p.
Norma sul termine di deposito dell'ordinanza di riesame (45 giorni); la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché il termine è scaduto in giorno festivo, con conseguente proroga automatica.
Giurisprudenza di legittimità citata (orientamenti)
La Corte richiama principi consolidati: il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato (richiede manifesta illogicità, travisamento o contraddittorietà insanabile) e non ammette una nuova valutazione di merito; inoltre, orientamenti precedenti specificano come calcolare il quinquennio dell'art. 284, comma 5-bis.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non sostituisce il giudizio di merito: per ottenere accoglimento del ricorso è necessario dimostrare una manifesta illogicità, un travisamento delle prove o una contraddittorietà insormontabile della motivazione e non semplicemente proporre una diversa interpretazione dei fatti.
- Le valutazioni sulle intercettazioni e sull'interpretazione di frasi contestuali sono, di norma, valutazioni di merito del giudice del merito e difficilmente sindacabili in Cassazione se non emergono errori logici macroscopici o omissioni di prova decisiva.
- Per la conferma di misure cautelari la dimostrazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, pericolo per l'incolumità) richiede elementi concreti; la ricorrente contestazione astratta della valenza degli indizi è insufficiente in sede di legittimità.
- Il divieto di arresti domiciliari previsto dall'art. 284, comma 5-bis c.p.p. si applica tenendo conto del momento della condanna definitiva per il computo del quinquennio, conformemente alla giurisprudenza di legittimità.
- Le ipotesi di ritardo nel deposito dell'atto sono valutate tenendo conto delle regole di computo dei termini (festività e proroghe); eccezioni formali devono essere concretamente fondate.
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